sabato 4 agosto 2012

DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 15 giugno 2012. Modifica al decreto 6 ottobre 2009 recante regolamentazione dell’impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.

Entrato il vigore il 18 luglio 201 il DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 15 giugno 2012. Modifica al decreto 6 ottobre 2009 recante regolamentazione dell’impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico.
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti la pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 31 marzo 2010, recante «Modifiche all’art. 8 del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 17 dicembre 2010, recante «Proroga decreto ministeriale 6 ottobre 2009 - Regolamentazione dell’impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo nei luoghi aperti al pubblico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2010, n. 304, che ha ulteriormente prorogato l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 30 giugno 2011;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 30 giugno 2011,recante «Modifiche al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2009», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2011, n. 167, che ha modificato alcune disposizioni in ordine all’ambito di applicazione del decreto ministeriale 6 ottobre 2009 ed ha prorogato l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2011;
Vista la nota n. LEG 0006273-P con la quale il Ministero della salute, in conformità con le disposizioni di cui all’art. 41, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ha rappresentato l’opportunità di modificare l’art. 5 del decreto ministeriale 6 ottobre 2009 relativamente ai requisiti psico-fisici del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo;
Considerato che, in molti casi, i percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di controllo avviati dalle regioni si sono conclusi entro termini che non hanno permesso il completamento delle procedure per l’iscrizione del personale nei registri prefettizi;
Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento e spettacolo anche nell’imminente stagione estiva, atteso il rilievo di queste ultime per l’economia nazionale;
Ritenuta la necessità di procedere ad alcune modifiche ed integrazioni del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, al fine anche di implementarne ulteriormente l’efficacia;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009
1. Al decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, come modificato dai decreti del Ministro dell’interno, in data 31 marzo2010, 17 dicembre 2010 e 30 giugno 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 4, la lettera b) è’ sostituita dalla seguente:
«b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell’attività di controllo di cui all’art. 5, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visitapreassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.»;
b) all’art. 4, dopo il comma 1-bis, e’ aggiunto il seguente:
«1-ter. Per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni del presente decreto si applicano solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attività individuate dall’art. 5. I soggetti di cui all’art. 1, comma 2, determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l’efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dallo stesso art. 5, ivi compreso l’impiego di personale non iscritto nell’elenco di cui all’art. 1, comma 1, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell’area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone»;
c) all’art. 8, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Fino al 31 dicembre 2012 può svolgere le attività di cui all’art. 5 del presente decreto il personale che dimostri di aver presentato al prefetto competente, da almeno trenta giorni, l’istanza di iscrizione all’elenco prefettizio di cui all’art. 1».
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2012
Il Ministro: Cancellieri