ATTENZIONE: ecco gli emendamenti presentati per la legge sulla POLIZIA LOCALE. Vi ricordo che essendo io relatore, posso presentare ulteriori emendamenti fuori dal termine scaduto. Noi relatori stiamo elaborando i nostri emendamenti che presenteremo a settembre. Potete quindi continuare a scrivere alla mia email personale mauriziosaia58@gmail.com per contribuire con i vostri suggerimenti, scrivete in maniera ordinata, mettendo in oggetto "Polizia Locale". Grazie a chi già mi ha scritto!
EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 272, 278, 308, 344, 760, 1039
Art. 3
3.1
Saltamartini
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”».
Art. 4
4.1
Saltamartini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. I Consigli comunali adottano, ai sensi dell’articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto dei princípi generali dell'ordinamento giuridico i regolamenti di polizia urbana quale uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera b), prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.".
Art. 5
5.1
Saltamartini
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) concordano, su richiesta motivata del Prefetto, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2".
Art. 9
9.1
Saltamartini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un sottosegretario delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Regione, in merito alla definizione dell'ordine del giorno e alle autorità partecipanti. Alla conferenza partecipano, inoltre, i soggetti che rivestono la qualità di autorità locale di pubblica sicurezza.".
Art. 10
10.1
Saltamartini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali e la repressione degli illeciti penali, amministrativi e tributari.".
10.2
Vitali
Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente: "l) polizia amministrativa per la vigilanza e il controllo relativamente ai tributi locali di competenza;".
Art. 11
11.1
Vitali
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
11.2
Saltamartini
Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.".
11.3
Saltamartini
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
"9-bis. Il Comandante della polizia locale è altresì responsabile dell'esecuzione degli ordini emanati dall'autorità giudiziaria e del coordinamento degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria da lui dipendenti.".
Art. 12
12.1
Saltamartini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente dell'organo esecutivo della Città Metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali o dalla autorità delegate, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono ordini e direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.".
12.2
Saltamartini
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. L'autorità Giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende gerarchicamente dalla competente Autorità Giudiziaria.".
12.3
Saltamartini
Sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza che devono tuttavia essere tempestivamente comunicate all'autorità di pubblica sicurezza.".
12.4
Pardi
All'articolo 12, dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:
«8-bis. Possono essere costituiti nuclei interprovinciali o interregionali con personale assegnato, anche temporaneamente, da differenti corpi o servizi di polizia delle province e delle città metropolitane, al fine di svolgere specifiche operazioni di contrasto agli illeciti ambientali e al bracconaggio in particolari aree del territorio nazionale, previe intese tra le amministrazioni interessate.».
Art. 16
16.1
Ferrante
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - 1. Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, nonché gli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi Corpi o servizi nel rispetto della disciplina prevista dalla presente legge.».
16.2
Pardi
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
Art. 18
18.1
D'Alia
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia di fermata e sosta, nelle strade oggetto di concessione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per le strade oggetto di concessione si intendono comunque le aree aperte alla circolazione.».
Art. 20
20.1
Saltamartini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Il personale della polizia locale, a cui sia stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall’ambito territoriale dell’ente di appartenenza.".
EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 272, 278, 308, 344, 760, 1039
Art. 3
3.1
Saltamartini
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”».
Art. 4
4.1
Saltamartini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. I Consigli comunali adottano, ai sensi dell’articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto dei princípi generali dell'ordinamento giuridico i regolamenti di polizia urbana quale uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall’articolo 2, comma 1, lettera b), prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.".
Art. 5
5.1
Saltamartini
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) concordano, su richiesta motivata del Prefetto, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2".
Art. 9
9.1
Saltamartini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un sottosegretario delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Regione, in merito alla definizione dell'ordine del giorno e alle autorità partecipanti. Alla conferenza partecipano, inoltre, i soggetti che rivestono la qualità di autorità locale di pubblica sicurezza.".
Art. 10
10.1
Saltamartini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali e la repressione degli illeciti penali, amministrativi e tributari.".
10.2
Vitali
Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente: "l) polizia amministrativa per la vigilanza e il controllo relativamente ai tributi locali di competenza;".
Art. 11
11.1
Vitali
Al comma 3, sopprimere la lettera c).
11.2
Saltamartini
Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.".
11.3
Saltamartini
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
"9-bis. Il Comandante della polizia locale è altresì responsabile dell'esecuzione degli ordini emanati dall'autorità giudiziaria e del coordinamento degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria da lui dipendenti.".
Art. 12
12.1
Saltamartini
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente dell'organo esecutivo della Città Metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali o dalla autorità delegate, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono ordini e direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.".
12.2
Saltamartini
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. L'autorità Giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende gerarchicamente dalla competente Autorità Giudiziaria.".
12.3
Saltamartini
Sostituire il comma 7 con il seguente:
"7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza che devono tuttavia essere tempestivamente comunicate all'autorità di pubblica sicurezza.".
12.4
Pardi
All'articolo 12, dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:
«8-bis. Possono essere costituiti nuclei interprovinciali o interregionali con personale assegnato, anche temporaneamente, da differenti corpi o servizi di polizia delle province e delle città metropolitane, al fine di svolgere specifiche operazioni di contrasto agli illeciti ambientali e al bracconaggio in particolari aree del territorio nazionale, previe intese tra le amministrazioni interessate.».
Art. 16
16.1
Ferrante
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16. - 1. Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, nonché gli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi Corpi o servizi nel rispetto della disciplina prevista dalla presente legge.».
16.2
Pardi
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
Art. 18
18.1
D'Alia
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia di fermata e sosta, nelle strade oggetto di concessione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per le strade oggetto di concessione si intendono comunque le aree aperte alla circolazione.».
Art. 20
20.1
Saltamartini
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Il personale della polizia locale, a cui sia stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall’ambito territoriale dell’ente di appartenenza.".