N. 03777/2012REG.PROV.COLL.
N. 01567/2001 REG.RIC.
N. 01567/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1567 del 2001, proposto da Chiodi Giacomelli Anna Grazia, rappresentata e difesa dagli avvocati Corrado Marzullo e Corrado Orienti, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
contro
Comune di Pavullo nel Frignano, non costituito;
nei confronti di
Ettore Zanfi, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Societa' Genesis s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Francesco Romanelli, Rolando Pini e Barbara Masi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Cosseria n. 5;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.a.r. per l’Emilia - Romagna – Bologna - Sezione II, n. 1029 del 21 dicembre 2000.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ettore Zanfi, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Societa' Genesis s.r.l.;
viste la documentazione fotografica e la memoria difensiva della appellante (depositate in data 7 e 15 maggio 2012), nonché la memoria conclusionale e di replica dell’intimato (depositate in data 17 e 26 maggio 2012);
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Guido Francesco Romanelli e Corrado Orienti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ettore Zanfi, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Societa' Genesis s.r.l.;
viste la documentazione fotografica e la memoria difensiva della appellante (depositate in data 7 e 15 maggio 2012), nonché la memoria conclusionale e di replica dell’intimato (depositate in data 17 e 26 maggio 2012);
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Guido Francesco Romanelli e Corrado Orienti;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il comune di Pavullo nel Frignano ha rilasciato alla Societa' Genesis s.r.l. due concessioni edilizie autorizzando, inter alios e per quanto di interesse ai fini della presente causa, la realizzazione di recinzioni e cancelli carrabili a servizio di immobili facenti parte del Borgo Antico Castello di Semese (cfr. concessioni nn. 98/167 del 16 ottobre 1998 e 275 del 30 dicembre 1996).
1.1. Nel corso del 1999 la signora Anna Grazia Chiodi Giacomelli – proprietaria confinante di una porzione del castello Semese - ha instaurato un giudizio possessorio nei confronti della società lamentando lo spoglio realizzato tramite la recinzione assentita dal comune (cfr. ricorso possessorio redatto in data 12 novembre 1999; provvedimento del giudice civile recante l’ordine di rimozione depositato il 13 dicembre 1999).
1.1. Nel corso del 1999 la signora Anna Grazia Chiodi Giacomelli – proprietaria confinante di una porzione del castello Semese - ha instaurato un giudizio possessorio nei confronti della società lamentando lo spoglio realizzato tramite la recinzione assentita dal comune (cfr. ricorso possessorio redatto in data 12 novembre 1999; provvedimento del giudice civile recante l’ordine di rimozione depositato il 13 dicembre 1999).
1.2. Con esposto redatto in data 11 aprile 2000, la signora Giacomelli, unitamente ad altre persone:
a) ha denunciato il mutamento della situazione architettonica – ambientale dei luoghi a cagione dell’attività edilizia realizzata dalla società Genesis;
a) ha denunciato il mutamento della situazione architettonica – ambientale dei luoghi a cagione dell’attività edilizia realizzata dalla società Genesis;
b) ha affermato che le opere sono state realizzate in spregio alla normativa di tutela dei beni di interesse storico e artistico;
c) ha lamentato il palese scempio ambientale perpetrato dalla società;
c) ha lamentato il palese scempio ambientale perpetrato dalla società;
d) ha chiesto al comune l’accertamento del carattere abusivo dei lavori, la loro conformità ad eventuali titoli autorizzatori, la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere realizzate.
1.3. Il comune ha riscontrato l’esposto con nota prot. n. 6414 del 13 maggio 2000 chiedendo di meglio specificare a quali interventi edilizi fosse stato fatto riferimento.
1.4. Con raccomandata in data 19 maggio 2000 è stata inviata al comune pertinente documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
1.5. I lavori sono stati ultimati in data 25 maggio 2000 (cfr. comunicazione di ultimazione lavori da parte del direttore dei lavori architetto Umberto Fischione in data 24 novembre 2000).
1.6. Il comune – con nota prot. n. 11521 del 18 agosto 2000, ha comunicato la conformità degli eseguiti lavori ai titoli edilizi a suo tempo rilasciati.
1.7. Con istanza assunta al protocollo del comune in data 30 settembre 2000, l’ente è stato diffidato ad annullare le concessioni edilizie in via di autotutela (cfr. istanza prot. n. 13709 in pari data).
2. Successivamente la signora Giacomelli è insorta davanti al T.a.r. per l’Emilia – Romagna, a mezzo ricorso notificato in data 10 – 13 novembre 2000, chiedendo l’annullamento delle su menzionate concessioni edilizie per i seguenti motivi:
a) violazione del p.r.g., (scheda beni culturali n. 103 e relative prescrizioni di attuazione), dell’art. 36, l.r. n. 47 del 1978, degli artt. 1 e 4, l. n. 1089 del 1939;
b) errata applicazione dell’art. 15, l. n. 47 del 1985, violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, difetto assoluto di motivazione.
2.1. Si è costituita con memoria depositata in data 29 novembre 2000 la società Genesis eccependo (sia pur genericamente), l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso; con successiva memoria depositata in data 12 dicembre 2000, la difesa della società ha meglio illustrato, fra l’altro, l’eccezione di irricevibilità del ricorso.
2.2. Alla camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2000 fissata per l’esame della domanda cautelare (cfr. verbale dell’udienza camerale in pari data), informati i difensori delle parti presenti (quello della ricorrente e quello della società contro interessata), il T.a.r. ha definito l’incidente cautelare con sentenza resa in forma semplificata.
3. L’impugnata sentenza - T.a.r. per l’Emilia - Romagna – Bologna - Sezione II, n. 1029 del 21 dicembre 2000:
a) ha dichiarato irricevibile il ricorso nel decisivo presupposto che, quantomeno a far data dall’aprile – maggio 2000, la signora Giacomelli avesse avuto contezza della ultimazione delle opere;
b) ha compensato fra le parti le spese di lite.
4. Con atto ritualmente notificato e depositato la società ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza lamentando:
a) con il primo mezzo (pagine 5 - 11 del gravame), l’erroneità, sotto plurimi profili, della statuizione di irricevibilità; in particolare ha dedotto che il dies a quo dal quale far decorrere il termine perentorio per la proposizione del ricorso coincidesse con la data della piena conoscenza dell’esistenza delle due concessioni edilizie (18 agosto 2000);
b) con il secondo mezzo (pagine 11 – 12 del gravame), la violazione dell’art. 26, l. n. 1034 del 1971 sia sotto il profilo della carenza dei presupposti della situazione manifesta (nella specie la tardività del ricorso), sia per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, non avendo potuto svolgere appropriate difese in replica alla eccezione di irricevibilità sollevata con memoria depositata solo due giorni prima lo svolgimento della camera di consiglio.
5. Si è costituita in giudizio la società Genesis deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.
6. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 19 giugno 2012.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
7.1. In ordine logico è pregiudiziale l’esame del mezzo con cui si deduce la nullità della sentenza per lesione del contraddittorio.
a) violazione del p.r.g., (scheda beni culturali n. 103 e relative prescrizioni di attuazione), dell’art. 36, l.r. n. 47 del 1978, degli artt. 1 e 4, l. n. 1089 del 1939;
b) errata applicazione dell’art. 15, l. n. 47 del 1985, violazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, difetto assoluto di motivazione.
2.1. Si è costituita con memoria depositata in data 29 novembre 2000 la società Genesis eccependo (sia pur genericamente), l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso; con successiva memoria depositata in data 12 dicembre 2000, la difesa della società ha meglio illustrato, fra l’altro, l’eccezione di irricevibilità del ricorso.
2.2. Alla camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2000 fissata per l’esame della domanda cautelare (cfr. verbale dell’udienza camerale in pari data), informati i difensori delle parti presenti (quello della ricorrente e quello della società contro interessata), il T.a.r. ha definito l’incidente cautelare con sentenza resa in forma semplificata.
3. L’impugnata sentenza - T.a.r. per l’Emilia - Romagna – Bologna - Sezione II, n. 1029 del 21 dicembre 2000:
a) ha dichiarato irricevibile il ricorso nel decisivo presupposto che, quantomeno a far data dall’aprile – maggio 2000, la signora Giacomelli avesse avuto contezza della ultimazione delle opere;
b) ha compensato fra le parti le spese di lite.
4. Con atto ritualmente notificato e depositato la società ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza lamentando:
a) con il primo mezzo (pagine 5 - 11 del gravame), l’erroneità, sotto plurimi profili, della statuizione di irricevibilità; in particolare ha dedotto che il dies a quo dal quale far decorrere il termine perentorio per la proposizione del ricorso coincidesse con la data della piena conoscenza dell’esistenza delle due concessioni edilizie (18 agosto 2000);
b) con il secondo mezzo (pagine 11 – 12 del gravame), la violazione dell’art. 26, l. n. 1034 del 1971 sia sotto il profilo della carenza dei presupposti della situazione manifesta (nella specie la tardività del ricorso), sia per lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, non avendo potuto svolgere appropriate difese in replica alla eccezione di irricevibilità sollevata con memoria depositata solo due giorni prima lo svolgimento della camera di consiglio.
5. Si è costituita in giudizio la società Genesis deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.
6. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 19 giugno 2012.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
7.1. In ordine logico è pregiudiziale l’esame del mezzo con cui si deduce la nullità della sentenza per lesione del contraddittorio.
7.1.1. Il mezzo è infondato.
7.1.2. Come emerso dalla precedente ricostruzione in fatto:
a) l’eccezione di irricevibilità è stata sollevata dalla società contro interessata in sede di comparsa di costituzione;
b) alla camera di consiglio celebratasi davanti al T.a.r., il difensore della ricorrente, debitamente avvisato circa la possibilità che la causa venisse definita nel merito, non si è opposto né ha chiesto un differimento della camera di consiglio.
7.1.3. Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4244; 19 novembre 2009, n. 4117; 13 febbraio 2009, n. 824):
a) presupposti della sentenza in forma semplificata sono la completezza del contraddittorio (cioè la rituale notifica del ricorso e il rispetto del termine per la discussione sull’istanza incidentale), la completezza dell’istruttoria, l’avviso alle parti;
b) l’esigenza e l’opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è stata rimessa dal legislatore al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti, alle quali è stato riconosciuto il diritto di essere avvertite dell’intenzione del giudice (di decidere immediatamente nel merito la causa) al fine precipuo di non esaurire le loro difese sul piano della misura cautelare incidentalmente richiesta e di sviluppare pertanto le proprie argomentazione difensive anche nel merito;
c) la censura proposta contro la sentenza di primo grado, con cui si denuncia la carenza dei presupposti per la pronuncia in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, oltre ad essere inammissibile se le parti, espressamente informate dell’intenzione del collegio giudicate di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato (come verificatosi nel caso di specie), è anche infondata nel merito, atteso che la doglianza si sostanzia in una censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata che non rileva nel giudizio di appello, giacché l’effetto devolutivo di quest’ultimo consente al giudice di appello di provvedere sulle domande, eventualmente integrando la motivazione mancante; ciò posto, dalla lettura della sentenza impugnata e dall’esame del fascicolo di causa non si rinviene alcun elemento che dimostri la carenza dei presupposti per procedere alla immediata definizione nel merito della causa in primo grado;
7.1.2. Come emerso dalla precedente ricostruzione in fatto:
a) l’eccezione di irricevibilità è stata sollevata dalla società contro interessata in sede di comparsa di costituzione;
b) alla camera di consiglio celebratasi davanti al T.a.r., il difensore della ricorrente, debitamente avvisato circa la possibilità che la causa venisse definita nel merito, non si è opposto né ha chiesto un differimento della camera di consiglio.
7.1.3. Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi (cfr. da ultimo Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4244; 19 novembre 2009, n. 4117; 13 febbraio 2009, n. 824):
a) presupposti della sentenza in forma semplificata sono la completezza del contraddittorio (cioè la rituale notifica del ricorso e il rispetto del termine per la discussione sull’istanza incidentale), la completezza dell’istruttoria, l’avviso alle parti;
b) l’esigenza e l’opportunità della sollecita decisione nel merito di una causa è stata rimessa dal legislatore al prudente apprezzamento del giudice e non alla volontà delle parti, alle quali è stato riconosciuto il diritto di essere avvertite dell’intenzione del giudice (di decidere immediatamente nel merito la causa) al fine precipuo di non esaurire le loro difese sul piano della misura cautelare incidentalmente richiesta e di sviluppare pertanto le proprie argomentazione difensive anche nel merito;
c) la censura proposta contro la sentenza di primo grado, con cui si denuncia la carenza dei presupposti per la pronuncia in forma semplificata all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, oltre ad essere inammissibile se le parti, espressamente informate dell’intenzione del collegio giudicate di definire immediatamente nel merito la causa, nulla hanno obiettato (come verificatosi nel caso di specie), è anche infondata nel merito, atteso che la doglianza si sostanzia in una censura di difetto di motivazione della sentenza impugnata che non rileva nel giudizio di appello, giacché l’effetto devolutivo di quest’ultimo consente al giudice di appello di provvedere sulle domande, eventualmente integrando la motivazione mancante; ciò posto, dalla lettura della sentenza impugnata e dall’esame del fascicolo di causa non si rinviene alcun elemento che dimostri la carenza dei presupposti per procedere alla immediata definizione nel merito della causa in primo grado;
d) come si è visto, il presupposto per la definizione immediata dell’incidente cautelare è che vi sia una <<situazione manifesta>> in relazione alla ricevibilità, procedibilità, ammissibilità, fondatezza o infondatezza del ricorso; per <<manifesta>> si intende una situazione che non comporta l’esame di problematiche complesse, ma, poiché nel disegno della legge l’iniziativa della definizione immediata appartiene esclusivamente al giudice – tanto che può decidere in mancanza della costituzione delle parti ed anche contro la loro volontà - la sua scelta deve intendersi quale espressione di una valutazione di opportunità insindacabile, fermo il limite del rispetto del principio del contraddittorio;
e) in ogni caso il T.a.r., come meglio si vedrà in prosieguo, ha correttamente apprezzato la consistenza dell’eccezione di tardività alla stregua delle risultanze processuali.
7.2. Parimenti inaccoglibile è la tesi posta a base del primo mezzo secondo cui il ricorso sarebbe stato ricevibile.
7.2.1. Sul punto di diritto controverso il collegio non intende decampare da consolidati principi, di recente recepiti dall’adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. 29 luglio 2011, n. 15; successivamente sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170), secondo i quali:
a) il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento che si intende avvenuta alternativamente al momento del rilascio della copia degli stessi (inclusi i documenti di progetto), ovvero al completamento delle opere (salvo che non sia data la prova rigorosa di una conoscenza anteriore o che non si deducano censure di inedificabilità assoluta);
b) il completamento dei lavori, infatti, rivela in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l’incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo;
c) considerato che la pubblicazione dei titoli edilizi non fa decorrere i termini per l’impugnazione da parte del terzo, tale principio costituisce il punto di equilibrio fra due contrapposte esigenze: da un lato, garantire la tutela dei terzi lesi dall’iniziativa edificatoria, dall’altro, evitare abusi da parte di questi ultimi che potrebbero differire sine die il consolidamento del titolo edilizio postergando la richiesta di indicazione dei suoi estremi o di rilascio di copia completa del medesimo.
e) in ogni caso il T.a.r., come meglio si vedrà in prosieguo, ha correttamente apprezzato la consistenza dell’eccezione di tardività alla stregua delle risultanze processuali.
7.2. Parimenti inaccoglibile è la tesi posta a base del primo mezzo secondo cui il ricorso sarebbe stato ricevibile.
7.2.1. Sul punto di diritto controverso il collegio non intende decampare da consolidati principi, di recente recepiti dall’adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. 29 luglio 2011, n. 15; successivamente sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5170), secondo i quali:
a) il termine per impugnare i titoli edilizi decorre, per i terzi, dalla data di piena conoscenza del provvedimento che si intende avvenuta alternativamente al momento del rilascio della copia degli stessi (inclusi i documenti di progetto), ovvero al completamento delle opere (salvo che non sia data la prova rigorosa di una conoscenza anteriore o che non si deducano censure di inedificabilità assoluta);
b) il completamento dei lavori, infatti, rivela in modo certo e univoco le caratteristiche essenziali dell’opera, l’eventuale non conformità della stessa rispetto alla disciplina urbanistica, l’incidenza effettiva sulla posizione giuridica del terzo;
c) considerato che la pubblicazione dei titoli edilizi non fa decorrere i termini per l’impugnazione da parte del terzo, tale principio costituisce il punto di equilibrio fra due contrapposte esigenze: da un lato, garantire la tutela dei terzi lesi dall’iniziativa edificatoria, dall’altro, evitare abusi da parte di questi ultimi che potrebbero differire sine die il consolidamento del titolo edilizio postergando la richiesta di indicazione dei suoi estremi o di rilascio di copia completa del medesimo.
7.2.2. Facendo applicazione dei su esposti principi alla vicenda in esame, risulta che la ricorrente ha avuto piena contezza del carattere lesivo delle opere esterne realizzate dalla società Genesis molto tempo prima del 18 agosto 2000. Invero, come in precedenza evidenziato:
a) nel corso del 1999 ha introdotto giudizio possessorio basato sulla realizzazione della recinzione assentita dai titoli edilizi oggetto del presente giudizio;
b) ha avuto piena contezza del completamento dei lavori chiedendo puntuali informazioni corredate da pertinente documentazione fotografica (aprile – maggio 2000).
8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l’appello.
9. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
a) nel corso del 1999 ha introdotto giudizio possessorio basato sulla realizzazione della recinzione assentita dai titoli edilizi oggetto del presente giudizio;
b) ha avuto piena contezza del completamento dei lavori chiedendo puntuali informazioni corredate da pertinente documentazione fotografica (aprile – maggio 2000).
8. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni è giocoforza respingere l’appello.
9. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza;
b) condanna la società appellante a rifondere in favore della societa' Genesis s.r.l. le spese, le competenze e gli onorari del presente giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge (12,50% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A.).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Vito Poli, Consigliere, Estensore
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il 27/06/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)