In questi ultimi giorni su alcuni siti internet ed in alcuni giornali (alcuni del tutto autorevoli) è uscita la notizia che se "Guidi un'auto non tua? Ti devi registrare"....ed è successo il panico generale.Basti pensare a tutte quelle auto in uso delle famiglie italiane.
In realtà non è proprio così.
Ma vediamo di chiarire, in breve, i termini della questione.
Il 29 luglio 2010, con l'uscita della Legge 120 era stato introdotto dal legislatore, nel C.d.S, l'art. 94, comma 4 bis, che testualmente recitava:
4-bis. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da
quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la
disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore
di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal
regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici al fine della annotazione
sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b),
e 226, comma 5. In
caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.(da € 653,00 a € 3.267,00
importo della sanzione non soggetto all’aumento ).
Appare chiaro, quindi, che la norma era ed è subordinata all'introduzione, nel regolamento di esecuzione al C.d.S., "dei casi previsti".
Il 25 maggio u.s. (se la memoria non mi inganna), è stato predisposto dal Consiglio dei Ministri lo schema di decreto, che introduce l'art. 247 bis del regolamento di esecuzione, che ripropongo sotto:
ART. 247-bis
(Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli , motoveicoli e rimorchi)
1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazion e relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusion e societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quell o originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione .
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati :
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale ; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario ; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi ;
b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1 ,lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n . 285, rilasciando appositaricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi perperiodi superiori ai trenta giorni ; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario ela scadenza del relativo contratto ;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazion e dei corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni ; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto ;d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo ;
e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli , motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità ."
Dalla lettura dello stesso, si evince chiaramente, che sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi.
In ogni caso, questo decreto non mi risulta, ad oggi, sia stato firmato dal Presidente della Repubblica e che sia stato pubblicato.
Per quanto sopra esposto:SONO TUTTE MINCHIATE!!!!!
Mario Serio