L'ANCI ha pubblicato ieri nel suo portale una nota interpretativa sulle norme che regolano la ripartizione dei proventi delle multe stradali.
Anche l'anci la pensa come a me (vedi post del 29 maggio 2012), individuando nel 29 aprile 2012 il dies a quo per il calcolo dei novanta giorni ai fini dell’obbligo
di ripartizione dei proventi.
Minchia che soddisfazione.......!!!!!!!!!(è la seconda nel mese di maggio -vedi post precedente).
Mario Serio
NOTA INTERPRETATIVA
Ripartizione dei proventi delle multe stradali
a cura dell’Area
Infrastrutture, Sicurezza e Protezione Civile
Premessa
Il D.l. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e pubblicato in
gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2012, reca alcune rilevanti novità in materia
di nuova destinazione delle sanzioni del codice della strada tra enti
proprietari delle strade ed enti “accertatori” delle sanzioni rilevate con
autovelox, che stanno generando non pochi dubbi interpretativi.
Al fine di agevolare l’attività dei Comuni nella predisposizione
degli atti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’ANCI
nazionale ha predisposto la seguente nota che chiarisce i punti di maggiore
criticità delle stesse.
Le disposizioni in questione sono:
Art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n.
44/2012
Art.142 commi 12- bis, 12-ter e 12-quater, D.Lgs. n. 285/1992
(Codice della strada)
Art. 208, D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Art. 25, Legge n. 120/2010
Il comma 12-bis dell’art. 142 del Codice della strada aveva stabilito
un nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazioni al codice della
strada, non ancora entrato in vigore per la mancanza del relativo decreto
attuativo.
Il comma 12-quater dell’art. 142 del Codice della Strada modificato
dalle lettere a) e b) del comma 15 dell'art. 4-ter,
D.L. 2 marzo 2012,
n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione
26 aprile 2012, n. 44 stabilisce che:
Ciascun ente locale
trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in
cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo
dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al
comma 12-bis del presente
articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli
oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti
ai sensi del comma 12-bis è
ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la
relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui
al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo
208 e dal comma 12-ter del
presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle
predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai
fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere
segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
Il comma 16 dell’art.
4-ter del D.L. 16/2012 convertito in Legge 44//2012 stabilisce
che:
Il decreto di cui
al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120,
è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine,
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e
12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L’articolo 25 della legge 120/2010, aveva innovato profondamente
l’articolo 142 del codice della strada.
In particolare, per la questione che qui interessa, il 3° comma
dell’articolo 25 della legge n. 120/2010 stabilisce che le suddette norme (
commi 12bis, ter e quater del novellato articolo 142 del Codice della strada) si
sarebbero applicate a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo
all’approvazione di un decreto ministeriale attuativo ad hoc, per la cui
emanazione non era stata fissata una scadenza.
Il comma 2 dell’art. 25 della Legge
n. 120/2010 definisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui
all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n.
285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le
modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di
versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono
attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite,
altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di
controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme
di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o
installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il
limite di velocità.
Il decreto ministeriale (Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti) dovrebbe essere emanato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 16/2012 e che in caso di
mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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L’ANCI ritiene che non essendo abrogato il comma 3 dell’art. 25 della Legge n.
120/2010 appare chiara la tesi dell’applicabilità della norma a partire
dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso.
Pertanto, individuando la data del
29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione n.
44/2012, il dies a quo per il calcolo dei novanta giorni ai fini dell’obbligo
di ripartizione dei proventi, si ritiene che l’applicabilità del dispositivo farà
riferimento comunque all’esercizio finanziario dell’anno 2013.