mercoledì 6 giugno 2012

Sicurezza stradale - Nota interpretativa Anci su ripartizione proventi multe da autovelox


L'ANCI ha pubblicato ieri nel suo portale una  nota interpretativa  sulle norme che regolano la ripartizione dei proventi delle multe stradali.
Anche l'anci  la pensa come a me (vedi post del 29 maggio 2012),  individuando nel 29 aprile 2012 il dies a quo per il calcolo dei novanta giorni ai fini dell’obbligo di ripartizione dei proventi.
Minchia che soddisfazione.......!!!!!!!!!(è la seconda nel mese di maggio -vedi post precedente).
Mario Serio

NOTA INTERPRETATIVA
Ripartizione dei proventi delle multe stradali 
a cura dell’Area Infrastrutture, Sicurezza e Protezione Civile

Premessa

Il D.l. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012 e pubblicato in gazzetta Ufficiale il 28 aprile 2012, reca alcune rilevanti novità in materia di nuova destinazione delle sanzioni del codice della strada tra enti proprietari delle strade ed enti “accertatori” delle sanzioni rilevate con autovelox, che stanno generando non pochi dubbi interpretativi.
Al fine di agevolare l’attività dei Comuni nella predisposizione degli atti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’ANCI nazionale ha predisposto la seguente nota che chiarisce i punti di maggiore criticità delle stesse.
Le disposizioni in questione sono:

Art. 4-ter commi 15 e 16 del D.L. 16/2012 convertito in Legge n. 44/2012
Art.142 commi 12- bis, 12-ter e 12-quater, D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada)
Art. 208, D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
Art. 25, Legge n. 120/2010
Il comma 12-bis dell’art. 142 del Codice della strada aveva stabilito un nuovo obbligo di destinazione delle sanzioni per violazioni al codice della strada, non ancora entrato in vigore per la mancanza del relativo decreto attuativo.  
Il comma 12-quater dell’art. 142 del Codice della Strada modificato dalle lettere a) e b) del comma 15 dell'art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 stabilisce che:
Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
Il comma 16 dell’art. 4-ter del D.L. 16/2012 convertito in Legge 44//2012 stabilisce che:
Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L’articolo 25 della legge 120/2010, aveva innovato profondamente l’articolo 142 del codice della strada.
In particolare, per la questione che qui interessa, il 3° comma dell’articolo 25 della  legge  n. 120/2010 stabilisce che le suddette norme ( commi 12bis, ter e quater del novellato articolo 142 del Codice della strada) si sarebbero applicate a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all’approvazione di un decreto ministeriale attuativo ad hoc, per la cui emanazione non era stata fissata una scadenza.
Il comma 2 dell’art. 25 della Legge n. 120/2010 definisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.
Il decreto ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) dovrebbe essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 16/2012 e che in caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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L’ANCI ritiene che non essendo abrogato il comma 3 dell’art. 25 della Legge n. 120/2010 appare chiara la tesi dell’applicabilità della norma a partire dall’esercizio finanziario successivo a quello in corso.
Pertanto, individuando la data del 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 44/2012, il dies a quo per il calcolo dei novanta giorni ai fini dell’obbligo di ripartizione dei proventi, si ritiene che l’applicabilità del dispositivo farà riferimento comunque all’esercizio finanziario dell’anno 2013.