rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati
domenica 24 giugno 2012
Cessioni di fabbricato - decreto legge n° 79 del 20.06.2012
DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79
Misure
urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la
funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo
nazionale per il Servizio civile. (12G0105)
(GU n. 142 del 20-6-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in
materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici dell'Amministrazione
dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio
civile, al fine di introdurre misure indispensabili, da un lato, a
garantire livelli incrementali di sicurezza e, dall'altro, ad assicurare
la piena efficienza operativa delle articolazioni del soccorso tecnico
urgente e di quelle impegnate nel settore dell'immigrazione, nonche' la
continuita' dell'attivita' del Servizio civile nazionale;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 1
Disposizioni in materia di armi
1.
Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto alla
criminalita' organizzata e al terrorismo e rafforzare l'attivita' di
prevenzione delle condotte illecite connesse all'uso delle armi: a)
all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini di quanto previsto dal
primo periodo del presente comma, il Banco Nazionale di prova verifica,
altresi', la qualita' di arma comune da sparo, compresa quella destinata
all'uso sportivo, ai sensi della vigente normativa, anche in relazione
alla dichiarazione del possesso di tale qualita' resa dall'interessato,
contenente anche la categoria di appartenenza dell'arma, di cui alla
normativa comunitaria. Quando sussistano dubbi sull'appartenenza delle
armi presentate alla categoria delle armi comuni da sparo o sulla loro
destinazione all'uso sportivo, il medesimo Banco Nazionale puo' chiedere
un parere non vincolante alla Commissione consultiva centrale per il
controllo delle armi, di cui all'articolo 6. Il Banco Nazionale
pubblica, in forma telematica, la scheda tecnica che contiene le
caratteristiche dell'esemplare d'arma riconosciuto ed il relativo codice
identificativo.». b) l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e'
sostituito dal seguente: «Art. 2 - 1. Ai sensi e per gli effetti della
presente legge, sono armi sportive le armi comuni da sparo somiglianti
ad un'arma da fuoco automatica, ovvero le armi demilitarizzate. 2. Oltre
a quanto previsto dal comma 1, puo' essere riconosciuta, a richiesta
del fabbricante o dell'importatore, la qualifica di arma per uso
sportivo dal Banco nazionale di prova, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI, alle armi
sportive, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche
strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico
impiego nelle attivita' sportive.».
2. Le armi prodotte,
assemblate o introdotte nello Stato ed autorizzate dalle competenti
autorita' di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa nel
periodo compreso dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono riconosciute come armi comuni da sparo.
Conseguentemente, le medesime autorita' trasmettono al Banco nazionale
di prova i dati identificativi dell'arma ai fini dell'inserimento nel
registro di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile
1975, n. 110.
Art. 2 Comunicazione della cessione di fabbricati
1.
La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato
di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di
registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di
comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.
191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese
con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di
cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto
immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1,
lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti
ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le
trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel
caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di
esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a
registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita'
locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere assolto anche attraverso
l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero
dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di
trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano per la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza,
di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta
fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono
definite le modalita' di trasmissione della predetta comunicazione anche
attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il
medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo
articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo II
Disposizioni
per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno
Art. 3
Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1.
Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e
dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili
al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede
esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza
giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui si e' verificata la disponibilita' e la
decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del
corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.
2. Alla copertura dei posti di capo
reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno
degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a
concorso e' fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui
si e' verificata la disponibilita' e la decorrenza economica al giorno
successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto
dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3.
A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione
della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella
qualifica di capo squadra e' conferito per risulta, ai sensi
dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza
economica e' fissata al giorno successivo alla data di conclusione del
previsto corso di formazione.
4. In sede di prima applicazione, i
posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta
dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di
capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono
conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal
1° gennaio 2009.
5. I requisiti di ammissione e i titoli per la
valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo
debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a
quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a
concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e
150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6.
Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo,
la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1,
lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane.
7. Sono
abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n.
183.
Art. 4
Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1.
All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 e'
sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' ridotta in
misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.».
2.
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno
2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33,
comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte
destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 5
Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione
1.
Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei
reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui
all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed
accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,
per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
2. Una quota
delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non
superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al
comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per
il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n.
230. Per assicurare l'operativita' degli sportelli unici per
l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli
Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1
dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con
le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una
quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 e' assegnata ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Fondazione Gerolamo Gaslini
1.
Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti
nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini»,
con sede in Genova, e' trasformato in fondazione con personalita'
giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere
dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui
all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21
novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che
attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta
vigilanza nei confronti della predetta fondazione.
Art. 7
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 2012.
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
(GU n. 142 del 20-6-2012)
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di armi
Art. 3
Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione
Fondazione Gerolamo Gaslini
Entrata in vigore
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Riccardi, Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino