La Corte dei Conti, sezione regionale Veneto, con la deliberazione n. 189/2012/PAR del 15 marzo 2012, risponde a due quesiti del Comune di Cittadella.
Sul primo, conferma che il Comune "... nel rispetto dei vincoli di carattere strutturale in materia di spesa per il personale ..., possa procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 208, comma 5-bis del codice della strada, nei limiti di cui al citato art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, norma alla quale, in questa sede interpretativa, viene riconosciuta valenza di carattere generale, rispetto alla quale il citato art. 208 non si pone come norma di carattere derogatorio".
Sul secondo, ritiene "... circa l'individuazione del parametro di riferimento, nel caso in cui nell'ultimo triennio 2007/2009 non siano state effettuate assunzioni a tempo determinato, la Sezione richiama il principio in base al quale, in caso di parametro inesistente, occorrerà colmare questa lacuna normativa, individuando un diverso parametro che rappresenti il limite di spesa anche per gli anni successivi al 2011 (cfr Sezione Lombardia delibera 29/2012). Ad avviso del Collegio questo parametro è riconducibile alle funzioni fondamentali, tra le quali è ricompresa quella di polizia locale ex art. 21, comma 3, lettera b) della Legge 5 maggio 2009, n. 42, nel senso di ammettere quelle assunzioni a tempo determinato, necessarie a garantire un servizio essenziale per l'ente; la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi".
Corte dei Conti Veneto del. n. 189 del 15.03.2012
Sul primo, conferma che il Comune "... nel rispetto dei vincoli di carattere strutturale in materia di spesa per il personale ..., possa procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 208, comma 5-bis del codice della strada, nei limiti di cui al citato art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, norma alla quale, in questa sede interpretativa, viene riconosciuta valenza di carattere generale, rispetto alla quale il citato art. 208 non si pone come norma di carattere derogatorio".
Sul secondo, ritiene "... circa l'individuazione del parametro di riferimento, nel caso in cui nell'ultimo triennio 2007/2009 non siano state effettuate assunzioni a tempo determinato, la Sezione richiama il principio in base al quale, in caso di parametro inesistente, occorrerà colmare questa lacuna normativa, individuando un diverso parametro che rappresenti il limite di spesa anche per gli anni successivi al 2011 (cfr Sezione Lombardia delibera 29/2012). Ad avviso del Collegio questo parametro è riconducibile alle funzioni fondamentali, tra le quali è ricompresa quella di polizia locale ex art. 21, comma 3, lettera b) della Legge 5 maggio 2009, n. 42, nel senso di ammettere quelle assunzioni a tempo determinato, necessarie a garantire un servizio essenziale per l'ente; la spesa così determinata sarà, a sua volta, il parametro finanziario per gli anni successivi".
Corte dei Conti Veneto del. n. 189 del 15.03.2012