domenica 24 giugno 2012

Multe: il pagamento della sanzione ridotta come ficta confessio

Interessante articolo di Domenico Carola (Guida al Diritto) 20 giugno 2012

Giurisprudenza

Cassaziione civile , sezion  II,sentenza 18 gennaio 2010 n. 656: " il giudice di pace non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dall’opponente"

Cassazione civile, sezione II, sentenza  30 ottobre 2009, n. 23079: "il giudizio assolutorio che prevede l’accoglimento dell’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, non trova giustificazione adeguata nel solo fatto che l’Amministrazione opposta non si sia costituita".  

Cassazione Civile, sezione V, sentenza  6 agosto 2009 n. 18015 : "L’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada,, deve ritenersi tempestiva, qualora, dopo essere stata proposta dinanzi al giudice tributario nel termine di 60 giorni, sia stata successivamente riassunta, con atto avente il contenuto di cui all’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., davanti al giudice ordinario competente, entro il termine di sei mesi di cui all’art. 50 cod. proc. civ., in applicazione di un principio analogo a quello sotteso alla translatio indicii, con conseguente salvezza degli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda".             

Cassazione civile, sezione II, sentenza 22 ottobre 2009, n. 22397 : "L'opposizione avverso una cartella esattoriale, emessa per il recupero della sanzione irrogata per violazioni al codice della strada, quando non investa la regolarità formale del titolo, come accade nel caso in cui la cartella sia stata emessa nonostante fosse stato tempestivamente proposta opposizione al prefetto avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento,
va proposta nei confronti dell'ente cui appartiene l'organo autorizzato alla contestazione della violazione accertata".

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