martedì 15 maggio 2012

Trasformazione da part-time a full-time e deroga al limite di spesa di personale

La Corte dei Conti, sezione regionale per la Lombardia, con la deliberazione n. 154/2012/PAR del 26 aprile 2012, conferma i consolidati orientamenti secondo i quali la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in applicazione dell'art. 4, comma 14, del CCNL 14.09.2000 (diritto del dipendente, decorso il biennio) non costituisce nuova assunzione, ma l'ente deve comunque rispettare i limiti di spesa di personale (art. 1, commi 557 o 562, legge 296/2006). Spetta all'autonomia amministrativa ed organizzativa dell'amministrazione assumere le iniziative e le decisioni più opportune al fine di trovare il giusto equilibrio tra il diritto soggettivo del singolo e le norme che obbligano gli enti a perseguire gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica. In caso di violazione delle norme sui limiti di spesa di personale, l'ente sconterà il divieto di assunzioni nell'anno successivo.
 
Lombardia/154/2012/PAR




REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA


composta dai magistrati:
        
dott. Nicola Mastropasqua                               Presidente    
dott. Giuseppe Zola                                        Consigliere (relatore)
dott. Gianluca Braghò                                     Primo Referendario
dott. Massimo Valero                                      Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli                                   Referendario
dott. Donato Centrone                                    Referendario
dott. Francesco Sucameli                                Referendario
dott. Cristiano Baldi                                        Referendario
dott. Andrea Luberti                                       Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio del 17 aprile 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la nota n. 1688 del 27/03/2012, prot. n. 2235/2012 con la quale il Sindaco del comune di Valmorea (CO) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco di Valmorea (CO);
Udito il relatore Cons. Giuseppe Zola;

FATTO
Il Sindaco del Comune di Valmorea (CO), con nota n.1688 del 27/03/2012, prot. n. 2235/2012, ha richiesto un parere in materia di personale, con riferimento alla possibilità di procedere alla trasformazione di un rapporto a tempo parziale in tempo pieno in base quanto previsto dall’art. 4, comma 14, del CCNL 14/9/2000, tenuto conto che la trasformazione andrebbe ad incidere sul limite di spesa di personale (superandolo) che l’Ente è tenuto ad osservare in quanto Ente inferiore a 5.000 abitanti.
In particolare il quesito si fonda sulla possibilità o meno di derogare al limite dell’invarianza della spesa relativa all’esercizio 2004 a fronte di un diritto previsto dalle norme vigenti.

IN VIA PRELIMINARE
Sull’ammissibilità della richiesta
La richiesta del parere in esame è fondata sull’art. 7, comma 8, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, che attribuisce alla Corte dei conti una funzione consultiva in materia di contabilità pubblica.
Il primo punto da esaminare è l’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti appunto dall’art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito questa Sezione ha precisato in più occasioni che la norma in esame, il cui contenuto risulta ancora poco approfondito sia dalla giurisprudenza contabile che dalla dottrina, consente alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, di rivolgere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti due diverse tipologie di richieste (deliberaz. n. 9 del 12 marzo 2007). Da un lato, possono domandare l’intervento della magistratura contabile al fine di ottenere forme di “collaborazione”, non specificate dalla legge, dirette ad assicurare la regolare gestione finanziaria dell’ente ovvero l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Dall’altro possono richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
La funzione consultiva, che nei primi anni di applicazione della legge è stata la principale forma di collaborazione attivata dalle amministrazioni locali, non esaurisce, quindi, la possibilità d’intervento delle Sezioni regionali della Corte dei conti, in seguito a specifiche richieste degli enti territoriali.
Anzi, in base alla formulazione della norma non sembrerebbe neppure essere la principale forma di collaborazione, poiché nella prima parte del comma 8 dell’art. 7 è chiaramente specificato che gli enti territoriali possono domandare alle Sezioni regionali della magistratura contabile “ulteriori forme di collaborazione”, con l’unico limite della finalizzazione alla regolare gestione finanziaria dell’ente ed allo svolgimento della azione amministrativa secondo i parametri dell’efficienza e dell’efficacia.
L’intensificarsi dell’uso degli strumenti collaborativi innanzi indicati richiede ulteriori approfondimenti sulla natura e sull’ambito della funzione, indirizzati al suo corretto esercizio.
In proposito va considerato che l’attribuzione della funzione consultiva alle Sezioni Regionali della Corte dei conti si situa nell’ambito dell’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3/2001 che ha radicalmente modificato il titolo V della Costituzione.
In conseguenza della equiordinazione degli enti territoriali allo Stato (art. 114 Cost.), e della necessaria abrogazione di ogni forma di controllo amministrativo esterno sulle Regioni (art. 125 Cost.), sulle Province e sui Comuni (art. 130 Cost.), il legislatore ha inteso permettere agli enti territoriali di avvalersi della collaborazione della Corte dei conti, organo magistratuale che opera quale garante imparziale nell’interesse dello Stato-comunità (Corte cost. 12–27 gennaio 1995, n. 29), e, dopo la riforma costituzionale, di tutti gli enti che costituiscono la Repubblica (Corte cost. 11 ottobre–9 novembre 2005, n. 417).
Le nuove attribuzioni conferite alla Corte dei conti appaiono così finalizzate ad individuare un organo neutrale che, in materia di coordinamento della finanza pubblica, interagisce tra i vari livelli di governo della Repubblica a tutela delle istanze e prerogative di ciascuno di essi in una materia, quale quella della finanza pubblica, che condiziona l’esercizio di tutte le funzioni pubbliche.
Contemporaneamente le modalità di esercizio del controllo e le ulteriori attribuzioni intestate alla Corte di conti intendono esaltare la natura collaborativa della funzione, propedeutica allo svolgimento dell’attività degli enti territoriali secondo il principio di legalità e, soprattutto, di legalità finanziaria.
In proposito questa Sezione ha più volte posto in luce che la nozione di legalità riferita all’attività della pubblica amministrazione si è andata approfondendo ed arricchendo, investendo l’esercizio del potere conferito all’amministrazione non solo al rispetto delle disposizioni normative, ma anche alla sua rispondenza ai principi di buona amministrazione canonizzati nell’art. 97 della Costituzione. Anzi, quest’ultimo aspetto del principio di legalità va assumendo sempre maggior rilievo, dal momento che la pubblica amministrazione, ed in particolar modo gli enti territoriali, assicurano ai cittadini servizi pubblici, il cui livello delimita le loro condizioni di vita. Ne consegue l’esigenza di assicurare il rispetto del principio di legalità, come sopra inteso, sia preventivamente, in sede di processo decisionale degli amministratori dell’ente, sia in sede di verifica dell’attività attraverso i controlli interni ed il controllo esterno collaborativo.
La funzione di cui al comma 8 dell’art. 7 della Legge n. 131/2003 si connota così come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione s’inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nell’ambito delle tematiche sulle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che pertengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno.
Alla luce delle esposte considerazioni va delimitato l’ambito di legittimazione soggettiva ed oggettiva degli enti ad attivare le forme di collaborazione.
Quanto all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dei Comuni, occorre premettere che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con documento approvato nell’adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di esercizio dell’attività consultiva, al fine di garantire l’uniformità d’indirizzo in materia, limitando l’ammissibilità delle richieste, sul piano soggettivo, agli organi rappresentativi degli enti (nel caso del Comune, il Sindaco o, nel caso di atti di normazione, il Consiglio comunale). Inoltre si è ritenuto che la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie Locali non costituisca elemento ostativo all’ammissibilità della richiesta, poiché l’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 usa la locuzione “di norma”, non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.
In tal senso, questa Sezione, con deliberazione n. 1 del 4 novembre 2004, ha già precisato che “non essendo ancora costituito in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall’art. 7 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che modifica l’art. 123 della Costituzione, i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale”.
Limiti alla legittimazione oggettiva vanno invece stabiliti solo in negativo. In proposito va infatti posto in luce che la nozione di “contabilità pubblica” deve essere intesa nell’ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti, ed investe così tutte le ipotesi di spendita di denaro pubblico, oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrata e di spesa, di contrattualistica, che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione. D’altro canto la norma in discussione non fissa alcun limite alle richieste di altre forme di collaborazione.
In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta in luce l’inammissibilità di richieste interferenti con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l’attività giurisdizionale, di richieste che si risolvono in scelte gestionali di esclusiva competenza degli amministratori degli enti, di richieste che attengono a giudizi in corso, di richieste che riguardano attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all’esercizio dei poteri intestati agli amministratori e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.
Venendo al caso di specie, la richiesta di parere è, conformemente a quanto si è detto, sottoscritta dal Sindaco del Comune di Valmorea (CO).
Inoltre, la richiesta, riguardando in via generale le norme e i principi di redazione del bilancio, nonché l’applicazione di disposizioni di coordinamento della finanza pubblica, risulta rientrare pienamente nell’ambito oggettivo della contabilità pubblica.
Infine, non si ravvisa alcuna interferenza né con l’attività amministrativa né con quella giurisdizionale.
Pertanto, la richiesta di parere risulta in toto ammissibile e può essere esaminata nel merito.
MERITO

Stante a quanto chiaramente espresso dal sindaco di Valmorea, il parere richiesto riguarda un dipendente comunale, assunto originariamente con contratto a tempo pieno, che nel 2004 ha chiesto e ottenuto la riduzione dell’orario a tempo parziale. Ora il dipendente chiede il passaggio all’orario a tempo pieno, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 4, comma 14, del CCNL 14/9/2000, che così recita: “i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico”.
Pare dunque indubitabile che in capo al dipendente sia sorto un diritto al lavoro a tempo pieno ( da cui deriverebbero altre possibilità per il lavoratore che, a dire il vero, in questa sede non interessano), visto che il biennio a cui si riferisce il contratto è ampiamente scaduto.
Vi è da chiarire che “ la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile a nuova assunzione, nel caso in cui i dipendenti siano assunti originariamente a tempo pieno e abbiano successivamente avuto una riduzione dell’orario di lavoro”.   Questo costituisce un orientamento costante di questa Sezione ( vedansi pareri n. 51/2012 e n. 679/2011)
D’altra parte, ancora questa Sezione ha affermato che il “Comune può procedere alla modifica del rapporto in questione, a condizione che venga rispettato il parametro di spesa previsto dall’art.1 comma 562 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, che non è stato oggetto di modifica da parte del comma 10 dell’art: 14 del D.L. n 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n.122 ( che si è limitato ad abrogare il terzo periodo della norma in questione che prevedeva una specifica possibilità di deroga in materia di assunzioni)”.
Vedasi a tal proposito il parere n. 873/2010, ripreso da parere n. 51/2012.
Per chiarezza si riporta il testo del notissimo comma 562: “ per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli  oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004”.
Spetta all’autonomia  amministrativa e organizzativa del Comune assumere le iniziative e le decisioni più opportune al fine di trovare il giusto equilibrio tra il diritto soggettivo del singolo e le norme che obbligano gli enti a perseguire, per il bene comune, gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica.
E’ già stato scritto da questa Sezione che “nel governo dei rapporti d’impiego l’amministrazione deve adottare, a monte, gli opportuni interventi in grado di rendere compatibili atti di macro gestione (poteri organizzativi) e micro gestione (modifiche del singolo rapporto di lavoro) con la vigente disciplina finanziaria, in modo da realizzare i necessari risparmi” (parere n. 679/2011).
Pare giusto ricordare che occorrerà tenere conto delle norme che impongono il divieto di assunzioni nell’anno successivo a quello in cui non sono stati rispettati i parametri normativi.
P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.
                                                                                                                        Il Relatore                                             Il Presidente
   (Cons. Giuseppe Zola)                           (Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
                                                      il 26/04/2012
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)