ANNO 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Alfonso QUARANTA Presidente
- Franco GALLO Giudice
- Luigi MAZZELLA ”
- Sabino CASSESE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo
Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Mario
Rosario MORELLI ”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale degli articoli 3, commi 2, 3 e 5; 5, commi 3, 4 e 5; 6, comma 4,
della legge della
Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 12-18 luglio 2011, depositato in
cancelleria il 20 luglio 2011, ed iscritto al n. 71 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione
Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio
2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la
Regione Toscana.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 12-18 luglio 2011 e
depositato il successivo 20 luglio (reg. ric. n. 71 del 2011) il Presidente del
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale
degli articoli 3, commi 2, 3 e 5; 5, commi 3, 4 e 5; 6, comma 4, della legge
della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione),
in riferimento all’articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.
La legge impugnata si
ricollega dichiaratamente all’art. 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
norma recante disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di
produzione di pane, e viene censurata nella parte in cui disciplina la
posizione del responsabile dell’attività produttiva.
Secondo l’art. 4 del d.l.
n. 223 del 2006 «L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la
trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio
attività», che «deve essere corredata (…) dall’indicazione del nominativo del
responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime
in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e
di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».
Dal canto suo, l’art. 3,
comma 2, impugnato assoggetta il responsabile dell’attività produttiva a
formazione obbligatoria entro il termine di sei mesi dall’indicazione del suo
nominativo per mezzo della denuncia di inizio attività (oggi SCIA, segnalazione certificata
di inizio attività) (termine che, ai
sensi dell’art. 6, comma 4, diviene di dodici mesi per chi abbia maturato
esperienza professionale) e dispone che la formazione sia garantita dal datore
di lavoro entro il medesimo termine.
Il comma 3 dello stesso
articolo prevede l’esenzione dall’obbligo a favore di chi abbia già conseguito,
in materie attinenti all’attività di panificazione un diploma, un attestato di
qualifica, o la qualifica professionale a seguito di apprendistato, ovvero
abbia prestato attività lavorativa nel settore.
Il comma 5 fa seguire la
formazione iniziale da un’attività periodica di aggiornamento professionale
della durata minima di venti ore.
Infine, l’art. 5, commi 3,
4 e 5, commina una sanzione amministrativa pecuniaria al responsabile
dell’attività produttiva che non ottemperi alle precedenti prescrizioni.
Lo Stato ritiene che tali
disposizioni invadano la sua competenza a determinare i principi fondamentali
della materia delle “professioni”, che ha carattere concorrente ai sensi
dell’art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, sarebbe leso il principio
formulato per mezzo dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, «il quale,
nel disciplinare la figura del responsabile dell’attività produttiva, non
prevede l’obbligo di alcun requisito, ma solamente la necessità
dell’indicazione del nominativo dello stesso contestualmente alla segnalazione
di inizio attività».
Le norme impugnate
recherebbero, invece, l’indicazione di specifici requisiti per l’esercizio
della professione di responsabile dell’attività produttiva, costituiti dalla
formazione iniziale e dall’aggiornamento periodico, così esulando dalla sfera
di competenza legislativa regionale.
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Toscana,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
La Regione ritiene che le
disposizioni impugnate siano ascrivibili alla materia, affidata alla propria
potestà legislativa residuale, concernente la formazione professionale e
l’“attività produttiva” e a quella concorrente in tema di “igiene e sanità”,
giacché riguardano l’acquisizione di competenze nel settore della
panificazione, anche allo scopo di garantire la qualità del prodotto.
Infatti, prosegue la Regione,
ai fini dell’esercizio dell’attività professionale è sufficiente, secondo
quanto prevede la normativa statale, la sola indicazione del nominativo del
responsabile, cui tale attività non viene preclusa per effetto dell’obbligo
formativo e di aggiornamento: l’inadempimento di quest’ultimo comporta non già
un divieto di operare, ma la sola applicazione di una sanzione pecuniaria.
3.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica, l’Avvocatura
dello Stato ha depositato una memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
In particolare,
l’Avvocatura ai rilievi contenuti nel ricorso aggiunge che, in violazione degli
artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30
(Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi
dell’articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131), i commi 2 e 3 dell’art. 3
della legge regionale «si pongono inoltre in contrasto con altri due principi
fondamentali»: quello della libertà professionale e quello della tutela della
concorrenza e del mercato.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2, 3 e
5; 5, commi 3, 4 e 5; 6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio
2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), in riferimento all’articolo
117, terzo comma, della Costituzione.
La legge impugnata si ricollega all’art.
4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
norma recante disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attività di
produzione di pane. Con tale disposizione sono stati assoggettati a denuncia di
inizio attività (espressione da intendersi oggi sostituita con quella di SCIA,
segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78) l’apertura, il trasferimento e la trasformazione del panificio,
aggiungendo (comma 2) che la segnalazione va corredata, tra l’altro, con
l’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva, che
assicura l’utilizzazione di materie prime in conformità alle norme vigenti,
l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro
e la qualità del prodotto finito.
Come è stato indicato nel preambolo, la
legge regionale in questione ha inteso «valorizzare l’attività di panificazione
con la previsione, per i responsabili dell’attività produttiva, della
partecipazione obbligatoria a corsi di formazione e di aggiornamento
professionale»; a tal fine, l’art. 3,
comma 2, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2011 prevede che il
responsabile dell’attività produttiva sia soggetto a formazione obbligatoria
entro il termine massimo di sei mesi dalla segnalazione certificata di inizio
attività, e che il datore di lavoro ne garantisca tale formazione nel medesimo
termine, salvo che ricorrano le condizioni esimenti indicate al successivo
comma 3.
L’art. 6, comma 4, estende, a talune
condizioni, il termine sopra indicato a dodici mesi.
L’art. 3, comma 5, introduce l’obbligo
di aggiornamento professionale con cadenza quinquennale, mentre l’art. 5, commi
3, 4 e 5, commina una sanzione amministrativa pecuniaria a coloro che si siano
sottratti agli obblighi appena ricordati.
Il ricorrente reputa che tali
disposizioni individuino la figura professionale del responsabile dell’attività
produttiva del panificio e costituiscano pertanto una violazione dei principi
fondamentali della materia legislativa, a riparto concorrente, delle “professioni”
(art. 117, terzo comma, Cost.), la cui formulazione è riservata allo Stato. In
particolare, esse si porrebbero in contrasto con la norma interposta contenuta
nell’art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, «il quale, nel disciplinare la figura del
responsabile dell’attività produttiva, non prevede l’obbligo di alcun
requisito».
2.– In via preliminare, questa Corte
deve dichiarare l’inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto l’art. 3,
comma 5, l’art. 5, commi 4 e 5, e l’art. 6, comma 4, giacché il Consiglio dei
ministri, cui compete tale prerogativa (sentenza n. 533 del
2002; da ultimo, sentenza n. 269 del
2010), non ha autorizzato l’impugnazione di queste norme. L’odierno
giudizio, pertanto, cade esclusivamente sull’art. 3, commi 2 e 3, e sull’art.
5, comma 3, ovvero sulle norme indicate nella relazione del Ministro per i
rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, cui ha rinviato la
delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla proposizione del
ricorso.
3.– Sempre in via preliminare, va
rilevato che le deduzioni svolte dall’Avvocatura dello Stato solo con la
memoria conclusiva, depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, non sono
tali da costituire autonomo profilo di censura delle norme impugnate, con
riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della
concorrenza. Esse, piuttosto, svolgono argomenti a sostegno dell’impugnativa
basata sulla violazione della competenza statale relativa alle professioni, e
solo entro tali limiti sono ammissibili, non potendo la parte ricorrente
introdurre nuove censure dopo l’esaurimento del termine perentorio assegnato
per impugnare in via principale le leggi.
4.– La questione non è fondata, perché
le norme impugnate sono da ascrivere alla competenza legislativa residuale
della Regione in materia di formazione professionale e non, come sostiene lo
Stato, a quella concorrente in materia di professioni.
È noto che l’attività di «addestramento
del lavoratore, per iniziativa di un soggetto pubblico e fuori dall’ordinamento
universitario, finalizzato precipuamente all’acquisizione delle cognizioni
necessarie all’esercizio di una particolare attività lavorativa» (sentenza n. 250 del
2009), inerisce tradizionalmente alle competenze delle autonomie
territoriali, ed è stata oggetto di legislazione regionale finanche
anteriormente alla revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.
Già la legge 21 dicembre 1978, n. 845
(Legge-quadro in materia di formazione professionale) aveva accolto, anche a
tal fine, una nozione estremamente ampia di formazione professionale, intesa
come l’insieme degli interventi «finalizzati alla diffusione delle conoscenze
teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al
primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla
specializzazione, all’aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un
quadro di formazione permanente» (art. 2, comma 1). In seguito, l’art. 141 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.
15 marzo 1997, n. 59), al fine di ripartire le funzioni amministrative in
materia di formazione professionale tra livelli di governo, ha ulteriormente
ampliato la definizione della materia, affermando che «agli effetti del
presente decreto legislativo, per “formazione professionale” si intende il
complesso degli interventi volti al primo inserimento, compresa la formazione
tecnico professionale superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e
all’orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente
operativa, per qualsiasi attività di lavoro e per qualsiasi finalità, compresa
la formazione impartita dagli istituti professionali, nel cui ambito non
funzionano corsi di studio di durata quinquennale per il conseguimento del
diploma di istruzione secondaria superiore, la formazione continua, permanente
e ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive. Detti
interventi riguardano tutte le attività formative volte al conseguimento di una
qualifica, di un diploma di qualifica superiore o di un credito formativo,
anche in situazioni di alternanza formazione-lavoro. Tali interventi non
consentono il conseguimento di un titolo di studio o di diploma di istruzione
secondaria superiore, universitaria o post-universitaria se non nei casi e con
i presupposti previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono
comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli».
Con l’entrata in vigore della revisione
costituzionale dell’art. 117 Cost., la formazione professionale è divenuta
oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni (sentenza n. 50 del
2005; in seguito, tra le altre, sentenze n. 269 del
2010, n. 250
del 2009, n.
213 del 2009, n.
328 del 2006). Il nucleo di tale competenza, che in linea di principio non
può venire sottratto al legislatore regionale, perciò – al di fuori del sistema scolastico secondario
superiore, universitario e post-universitario – cade sull’addestramento teorico
e pratico offerto o prescritto obbligatoriamente (sentenza n. 372 del
1989) al lavoratore o comunque a chi aspiri al lavoro: in tal modo, la
sfera di attribuzione legislativa regionale di carattere residuale viene a
distinguersi sia dalla competenza concorrente in materia di istruzione (sentenza n. 309 del
2010), sia da quella, anch’essa ripartita, in materia di professioni (art.
117, terzo comma, Cost.), nel quadro della esclusiva potestà statale di dettare
le norme generali sull’istruzione (art. 117, secondo comma, lettera n, Cost.).
In base al ricorso, la materia relativa
alle “professioni” è la sola con cui questa Corte deve confrontare le
disposizioni impugnate, per valutare se sussista una sfera di intervento
legislativo statale opponibile alla competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 282 del
2002), e non è la prima volta che è stata la giurisprudenza costituzionale
a doverne definire i confini nel rapporto con l’ambito proprio della formazione
professionale.
Il punto di partenza da cui muove il
ricorso statale è in linea astratta corretto, giacché non è dubbio che spetti
alla potestà legislativa dello Stato individuare le figure professionali, con i
relativi profili e ordinamenti didattici, e di formulare così i principi
fondamentali della materia “professioni”, dai quali può svilupparsi la
legislazione regionale di dettaglio (sentenza n. 353 del
2003; in seguito, tra le altre, sentenze n. 77 del
2011, n. 132
del 2010, n.
139 del 2009, n.
93 del 2008, n.
459 del 2005, n.
319 del 2005). Al riguardo questa
Corte ha precisato che il nucleo della potestà statale «si colloca nella fase
genetica di individuazione normativa della professione: all’esito di essa una
particolare attività lavorativa assume un tratto che la distingue da ogni altra
e la rende oggetto di una posizione qualificata nell’ambito dell’ordinamento
giuridico, di cui si rende espressione, con funzione costitutiva, l’albo» (sentenza n. 230 del
2011). Ove, pertanto, la legge definisca i tratti costitutivi peculiari di
una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in
difetto delle quali ne è precluso l’esercizio, l’intervento legislativo non si
colloca nell’ambito materiale della formazione professionale, ma, semmai, lo
precede (sentenze
n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006).
Una volta, invece, che la legge statale abbia dato vita ad un’autonoma figura
professionale «non si spiega per quale motivo le Regioni, dotate di potestà
primaria in materia di formazione professionale, non possano regolare corsi di
formazione relativi alle professioni (…) già istituite dallo Stato» (sentenza n. 271 del
2009), fermo restando che l’esercizio di tale attribuzione regionale non è
necessariamente subordinato a siffatto requisito preliminare, ma può venire realizzato
nell’interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al di fuori di un
tipico inquadramento professionale di quest’ultimo, purché con ciò non si dia
vita ad una nuova professione, rilevante in quanto tale nell’ordinamento
giuridico.
Alla competenza legislativa
regionale relativa alla previsione, organizzazione e disciplina
dei corsi formativi si accompagna, come di consueto (sentenza n. 116 del
2006), la potestà di sanzionare in via amministrativa la violazione degli
obblighi che ne conseguono.
Ciò premesso, appare chiaro che le norme
impugnate non solo non hanno per oggetto l’individuazione di un profilo
professionale, ma neppure cumulano illegittimamente requisiti di accesso
all’attività di responsabile della produzione del panificio, rispetto a quanto
richiesto dall’art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e tantomeno richiedono condotte
tali che, in assenza di esse, verrebbe meno l’effetto abilitante prodotto dalla
sola segnalazione certificata di inizio attività, cosa che sarebbe invece
preclusa alla legislazione regionale (sentenza n. 82 del
1997).
Ferma infatti la facoltà di esercitare
l’attività in ragione della sola segnalazione prevista dall’art. 4 del d.l. n.
223 del 2006, e dunque in conformità alla norma interposta nel presente
giudizio, il responsabile dell’attività produttiva è tenuto ad assoggettarsi a
formazione professionale entro un termine (art. 3, commi 2 e 3, della legge
impugnata), compiuto il quale il legislatore regionale, in mancanza della
formazione, non ha interdetto l’ulteriore esercizio della professione, ma ha
solo comminato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 5, comma
3, impugnato, in tal modo osservando pienamente i limiti propri della
competenza residuale.
Così disponendo, la legge regionale ha
lo scopo sia di assicurare una formazione professionale costante nell’interesse
del lavoratore, sia di garantire per mezzo di quest’ultima, cui infatti è stato
conferito carattere obbligatorio, la tutela di interessi connessi
all’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di
lavoro, appartenenti anche alla sfera di governo decentrato (art. 117, terzo
comma, Cost.).
All’attribuzione delle norme impugnate
alla competenza residuale regionale in materia di formazione professionale
consegue la non fondatezza della questione prospettata con l’odierno ricorso,
senza che occorra considerare le ulteriori attribuzioni legislative indicate
dalla difesa della Regione Toscana come appartenenti alla competenza regionale
e concernenti “igiene e sanità” e “attività produttive” (materia, quest’ultima,
in ogni caso non contemplata dall’attuale riparto delle competenze legislative:
sentenza n. 165
del 2007).
Per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3,
comma 5; 5, commi 4 e 5; 6, comma 4, della legge della Regione Toscana 6 maggio
2011, n. 18 (Norme in materia di panificazione), promossa, in riferimento
all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2)
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli
articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 18
del 2011, promossa, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile
2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2012.