Ancora una volta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti partorisce un parere (prot. n° 1712 del
30.03.2012), su una norma già prevista nel C.d.S. e già consolidata dalla stessa giurispridenza.In alcuni casi, questi pareri non sono altro che "fotocopia" di un precedente parere reso dallo stesso ministero.
Recentemente è già successo:
- per le rotatorie (parere prot. 1854 del 6 aprile 2012-vedi post precedente) dove si asseriva che: "il posizionamento di cartelli pubblicitari su isole centrali sulle rotatorie stradali non è consentito per motivi di sicurezza stradale".
- per i passi carrabili ( parere del 20 marzo 2012), dove il ministero "chiarisce" che i Comuni possono stabilire distanze inferiori ai dodici metri dalle intersezioni solo per gli accessi già esistenti prima del 1993.
L'unica cosa che accomuna questi famosi pareri espressi dal MIT, stranamente, è il fatto che
rimangono "blindati" e non se ne comprendono le motivazioni.
Al di là delle suddette inutili considerazioni, pubblico sotto un estratto del parere suddetto
Al di là delle suddette inutili considerazioni, pubblico sotto un estratto del parere suddetto
“qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta…,…, su parte della stessa area o su altra parte nelle “ Immediate Vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area
pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A"
dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e
in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e
condizioni particolari di traffico.