giovedì 10 maggio 2012

Vigili fuori servizio e senza divisa? La multa è illegittima

Ritorna in auge, di tanto in tanto, una vecchia questione:
"se i vigili urbani, fuori servizio, possono o meno effettuare accertamenti e contestare infrazioni al C.d.S. (in situazioni del tutto normali:senza intralcio alla circolazione, senza incidenti, senza ambulanze, senza il morto ecc ecc)"

Recentemente il tribunale di Camerino ha stabilito che se  la vigilessa è fuori servizio e senza divisa allora la multa è illegittima!!! (vedi articolo sotto riportato)
 Il giudice di pace di Belluno, invece, con sentenza n. 251/11, depositata il 3 novembre, ha invece stabilito, per un caso quasi analogo  che "l'agente accertatore, ancorché non in servizio, ha operato correttamente, nell'esercizio delle sue funzioni; invero, le funzioni di polizia stradale sono funzioni Istituzionali permanenti, esplicabili efficacemente nell'arco delle 24 ore. Al riguardo, si richiama la circolare 300/A/2/511901/110/26 del 4.3.2002 del Ministero dell'Interno che in proposito fa presente che, ai sensi dell'art. 12 del CdS, ed in linea con le disposizioni della legge quadro che ha riformato la Polizia Municipale, gli appartenenti ai suddetti corpi o servizi hanno oggi come unico limite alla propria attività quella del territorio del Comune da cui, dipendono". (vedi sentenza sotto riportata).
Solo qualche anno fa si è anche "scomodata" la  Corte di cassazione, con sentenza  3 marzo 2008 n. 5771 , che confermando la decisione del Giudice di Pace hanno precisato che, a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
E' proprio vero che in questo paese  ogni testa è un tribunale!!!!! (mio nonno lo ripeteva sempre).
Personalmente, un idea me la sono fatta da tempo.....ma lascio a voi ogni interpretazione e conclusione (l'ultima volta che ho sollevato il problema si sono infervorati molti animi)

Giudice di Pace di Belluno, sentenza 20 ottobre – 3 novembre 2011, n. 251
Giudice Cavalet

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 23 settembre 2011, il signor A A ha proposto ricorso avanti al Giudice di Pace di Belluno avverso il verbale di contestazione n. 95/11 del Comune dì Trichina, emesso in data 24.07.2011, con il quale gli venivano contestate le violazioni di cui all'art. 40/8, 146/2 e 6/4/14 del CdS, commesse in data 23.07.2011, alle ore 12.10, al Km. 3+200 della Sp 635 in Comune di Trichiana, con direzione di marcia verso Sedico, perché:
1) "conducente dell'auto targata..., effettuava il sorpasso della vettura condotta dal sottoscritto, oltrepassando la linea longitudinale continua, non osservando il divieto di sorpasso imposto dall'ente proprietario e segnalato con idonea segnaletica verticale".
"Infrazioni non contestate immediatamente, in quanto il verbalizzante era a bordo di veicolo privo di idonei dispositivi, di cui all'art. 177 del CdS, e perché non espressamente contemplata, art. 201/1 del CdS:
Il ricorrente eccepiva, al riguardo,
a) la nullità, o annullabilità, del verbale di accertamento in quanto il verbalizzante - agente accertatore - era fuori servizio, e quindi privo di potere dì accertamento non avendo lo stesso rispettato alcuni "determinati elementi normativi".
Proponeva quindi opposizione al provvedimento sanzionatone, formulando le conclusioni sopra indicate.
A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva ritualmente l'Amministrazione, allegando le sopraindicate conclusioni.
Sulle precisate conclusioni, all'odierna udienza, presente il ricorrente personalmente, e l'Agente B E per il Comune di Trichiana, il giudice pronuncia sentenza.

Motivi della decisione

L'istruttoria, nella sostanza, ha dato conferma alle ragioni dedotte dall'Amministrazione, che risultano fondate.
L'accertamento di tali infrazioni, invero, appare conforme alla previsione normativa, e l'agente accertatore, presente al fatto, era nella condizione di valutare con ampi margini di oggettività le violazioni contestate.
La percezione, quindi, è stata oggettiva, talché il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in essi attestati. Fatti, peraltro, ammessi dallo stesso ricorrente in sede di dibattimento.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità del verbale opposto sotto il profilo proprio delle modalità di accertamento e contestazione delle violazioni, per essere state effettuate, fra le altre, da Agente in borghese e fuori dall'orario di servizio.
Tale censura è stata oggetto di approfondita discussione in udienza, e ritenuta infondata da questo giudicante.
Si osserva, innanzitutto, che l'agente accertatore, ancorché non in servizio, ha operato correttamente, nell'esercizio delle sue funzioni; invero, le funzioni di polizia stradale sono funzioni Istituzionali permanenti, esplicabili efficacemente nell'arco delle 24 ore. Al riguardo, si richiama la circolare 300/A/2/511901/110/26 del 4.3.2002 del Ministero dell'Interno che in proposito fa presente che, ai sensi dell'art. 12 del CdS, ed in linea con le disposizioni della legge quadro che ha riformato la Polizia Municipale, gli appartenenti ai suddetti corpi o servizi hanno oggi come unico limite alla propria attività quella del territorio del Comune da cui, dipendono.
La mancata contestazione immediata, resa impossibile, nel caso che ci occupa, dalle circostanze, peraltro giustificate in sede di verbale, non invalida la pretesa punitiva dell'Amministrazione, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale dì accertamento delle violazioni (Cass, Civ. sez. I, 23.4.2004, n. 7745).
Consegue, alla luce dì quanto sopra, che la proposta opposizione va rigettata perché infondata.
La natura della controversia e le ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nel procedimento ex art. 22 L. 689/81 promosso da A A contro Comune di Trichiana
Respinge il ricorso.
Conferma la sanzione al minimo edittale
Spese compensate.
 
--------------------------------

Lo ha stabilito il tribunale di Camerino.Accolto il ricorso di una 46enne di San Severino Marche
Camerino (Macerata), 9 maggio 2012 – La vigilessa è fuori servizio e senza divisa? Allora la multa è illegittima. Lo ha stabilito il tribunale di Camerino, che ha accolto il ricorso di una 46enne di San Severino Marche.
La donna era stata multata nel dicembre 2005 da una vigilessa della polizia municipale di Gagliole per una serie di infrazioni commesse dalla sua auto, condotta peraltro dal marito, lungo la strada provinciale 361.
Tuttavia, secondo quanto riferito dal legale Giampaolo Cicconi, l'agente si trovava fuori servizio e senza uniforme il giorno dell'accertamento (si stava infatti recando con la propria auto presso la Prefettura di Macerata).
Il tribunale di Camerino, riformando precedenti decisioni della prefettura e del giudice di pace, ha deciso, dunque, che, non rivestendo in quel momento la qualifica di agente di polizia giudiziaria, le infrazioni notificate sono da ritenersi nulle. Quindi, dando ragione alla ricorrente, ha disposto il risarcimento da parte della Prefettura di Macerata delle spese legali da lei sostenute, pari a circa 2.500 euro.
In definitiva, è stato stabilito un discrimine rispetto a quanto avviene per altri corpi (carabinieri, Guardia di Finanza, polizia di Stato), che operano su tutto il territorio nazionale e sono da considerarsi sempre in servizio.
 http://www.ilrestodelcarlino.it/


 -------------------------------------------

 Vedi anche:

  •  Cassazione, non sono valide le multe fatte dai vigili fuori servizio e in borghese

ROMA (4 marzo 2008) - Si trovava in mezzo al traffico a Reggio Emilia, durante il suo giorno libero. Non ha resistito, e anche se stava senza divisa, ha inflitto una multa a una signora. L'agente non si chiama Otello, l'integerrimo e zelante protagonista del film interpretato da Alberto Sordi de Il Vigile. Trattasi di storia vera finita in tribunale che ha visto la vittoria di Sandra S., la signora multata, perché, secondo quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza 5771 la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, nel caso dei vigili, «è subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e alla condizione che siano effettivamente in servizio» a differenza di altri corpi (polizia, carabinieri, guardia di finanza) «i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio». Non sono quindi valide le multe fatte dai vigili che sono in borghese e fanno le contravvenzioni anche quando non sono in orario di servizio. La Corte di Cassazione ha dato ragione al giudice di pace di Reggio Emilia che aveva dichiarato nulla la multa facendo presente che «gli agenti preposti alla regolazione del traffico, quando operano sulla strada, devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme». Contro il verdetto del giudice di pace aveva fatto ricorso, in Cassazione, il comune di Reggio Emilia. Ma i supremi giudici hanno replicato che il vigile che aveva multato la signora Sandra era «in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza e si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico».
http://www.ilmessaggero.it

  
Corte di cassazione, seconda sezione civile, 3 marzo 2008 n. 5771
Sono le nulle le multe elevate dai vigili in borghese e fuori servizio per le violazioni del codice della strada: è questo il principio sancito dalla Corte Suprema di Cassazione.
Nel caso di specie, una cittadina proponeva ricorso innanzi al giudice di Pace per ottenere l’annullamento di una contravvenzione.
Assumeva la stessa che il verbale di contestazione era illegittimo sia perchè l’infrazione non era stata immediatamente contestata sia perchè l’agente accertatore si trovava a bordo della propria autovettura e in abiti borghesi.
Il giudice di Pace accoglieva il ricorso e annullava il verbale osservando che gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del c.d.s. quando operano sulla strada devono, ai sensi dell’art. 183 del regolamento del codice della strada, essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme. Precisava, altresì, che ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per l'espletamento del servizio e previa autorizzazione.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l’ente comunale che, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 183 reg. esec. c.d.s. e dell'articolo 4 della legge n. 65 del 1986, deduceva che l’utilizzo dell’uniforme da parte degli agenti e degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del c.d.s. è richiesto solo durante l’espletamento delle operazioni di cui all’art. 11 del cds ossia: a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) rilevazione degli incidenti stradali; c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) scorta per la sicurezza della circolazione; e) tutela e controllo dell'uso della strada.
I giudici della Suprema Corte respingevano il ricorso e confermando la decisione del Giudice di Pace hanno precisato che, a differenza di altri corpi (quali la Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. i quali operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio) gli agenti della Polizia Municipale rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria solo nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio.
Nella fattispecie, dunque, poichè l’agente di polizia municipale si trovava fuori dal servizio di vigilanza e senza uniforme, non rivestiva la qualifica di agente della Polizia giudiziaria e la infrazione dallo stesso elevata non può che ritenersi illegittima.
Avv. Rosalia Conforti

Corte di Cassazione – Sentenza n. 5771/2008
Cassazione – Sezione seconda – sentenza 5 luglio 2007 – 03 marzo 2008, n. 5771 Presidente Pontorieri – Relatore Mazziotti Di Celso Pm Apice – difforme – Ricorrente Comune di Reggio Emilia
Svolgimento del processo
S. S. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione, redatto dalla Polizia Municipale di Reggio Emilia e notificato ad essa opponente quale proprietaria del veicolo, per violazione dell'articolo 158 c.d.s. La S. eccepiva tra l'altro che l'infrazione non era stata immediatamente contestata e che l'agente accertatore si trovava a bordo della propria autovettura in abiti borghesi.
La Polizia Municipale di Reggio Emilia, costituitasi, chiedeva il rigetto dell'opposizione sostenendone l'infondatezza.
Con sentenza 29/10/2003 il giudice di pace di Reggio Emilia accoglieva l'opposizione ed annullava il verbale impugnato osservando: che, a norma dell'articolo 183 del regolamento al c.d.s., gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme; che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n.65 del 1986, i Comuni sono obbligati ad adottare un regolamento comunale del servizio di polizia municipale che deve contenere disposizioni intese a stabilire che le attività vengano svolte in uniforme o in abito civile solo se necessario per l'espletamento del servizio e previa autorizzazione; che nella specie la contravvenzione era stata accertata da un agente in abiti civili, fuori dal servizio di vigilanza e che si trovava a bordo della propria autovettura; che pertanto la contravvenzione era stata elevata in violazione delle citate norme per cui doveva ritenersi illegittima.
La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta dal Comune di Reggio Emilia con ricorso affidato a due motivi. L'intimata S. S. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il Comune di Reggio Emilia denuncia violazione dell'articolo 183 reg. esec. c.d.s. e dell'articolo 4 della legge n. 65 del 1986, nonché vizi di motivazione, deducendo che l'utilizzo dell'uniforme da parte degli agenti e degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 c.d.s. è richiesto solo durante lo svolgimento delle operazioni e dei servizi previsti dall'articolo 11 c.d.s. Nella specie, al momento della contestazione in questione, l'agente accertatore e verbalizzante si trovava a bordo della propria autovettura e non era impegnato nella regolamentazione del traffico per cui è del tutto insussistente l'asserita violazione del citato articolo 183 reg. esec. c.d.s. Infatti occorre distinguere le differenti funzioni che gli appartenenti alla polizia municipale rivestono in quanto differente è la relativa disciplina normativa. In particolare la disciplina per l'espletamento della funzione di polizia locale è dettata dal citato articolo 4 legge 65/1965 che prescrive determinati limiti ( tra i quali l'obbligo dell'uniforme nello svolgimento della funzione di polizia locale ). Il detto articolo nulla dispone in merito alle differenti funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza svolte dagli appartenenti alla poli­zia municipale previste dall'articolo 5 legge 65/1986. Gli agenti di polizia municipale sono quindi sempre in servizio senza limiti di tempo quando svolgono le indicate altre funzioni indipendentemente dal fatto che indossino o meno l'uniforme. Di conseguenza al momento dell'accertamento dell'infrazione in questione l'agente era legittimato alla redazione del verbale opposto in quanto rivestiva la qualifica di agente di polizia stradale e non aveva l'obbligo di indossare la divisa.
Le dette censure sono infondate.
Occorre premettere che effettivamente, in virtù del combinato disposto degli articoli 13 della legge n. 689 del 1981 e 1 della legge n. 65 del 1986, i vigili della polizia municipale sono competenti all'accertamento di tutte le violazioni punite con sanzioni amministrative: alla polizia municipale sono altresì attribuite, in virtù dell'art. 5 della 1. n. 65 del 1986, funzioni di polizia giudiziaria.
Gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, pertanto, in conformità della regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'intero territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio. Va aggiunto che l'art. 57 c.p.p. indica fra gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria "le guardie dei comuni", con competenza "nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza". Quanto alle specifiche disposizioni del codice della strada, l'art. 11, al comma 1, elenca così i servizi di polizia stradale: a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) rilevazione degli incidenti stradali; c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) scorta per la sicurezza della circolazione; e) tutela e controllo dell'uso della strada.
Lo stesso art. 11, al comma 3, dispone che "ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati". Il successivo art. 12, al primo comma demanda l'espletamento dei servizi di polizia stradale, fra gli altri, "ai corpi ed ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza" il quale, come si è detto, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 65 del 1986 è costituito dall'intero territorio comunale. Ciò posto va osservato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 57 cod. proc. civ., hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e ciò a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. Il riconoscimento di tale qualifica è quindi subordinata alla limitazione spaziale che i detti agenti si trovino nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio (sentenza 13/4/2001 n. 5538).
Nella specie, come risulta in fatto da quanto riportato nella sentenza impugnata e da quanto ammesso dallo stesso Comune ricorrente, il verbale di contestazione in questione è stato redatto da un agente della polizia municipale di Reggio Emilia "in abiti civili e fuori dal servizio di vigilanza che si trovava a bordo della propria autovettura nel flusso del traffico". Quindi l'agente di polizia municipale nel momento dell'accertamento dell'infrazione contestata alla S. non rivestiva la qualifica di agente della P.G. come invece sostenuto dal Comune nella tesi posta a base del motivo di ricorso in esame che deve di conseguenza essere disatteso. Con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che il giudice di pace non ha esaminato nel merito la fondatezza della contestazione e la sussistenza dei fatti posti a base di tale contestazione.
Dal rigetto del primo motivo deriva logicamente l'infondatezza del secondo posto che correttamente il giudice di pace - annullato il verbale di contestazione impugnato per le ragioni sopra esposte - non ha esaminato nel merito i motivi di opposizione relativi alla sussistenza o meno dei fatti contestati nel verbale in questione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimata S. S. non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.