N. 02456/2012REG.PROV.COLL.
N. 06253/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6253 del 2003, proposto da:
Totalerg S.p.A. (già Total Italia - gia' Total Fina Elf Italia), rappresentata e difesa dagli avv. Renato Salimbeni, Flavia Pozzolini, Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso Piero D'Amelio in Roma, via della Vite, 7;
Totalerg S.p.A. (già Total Italia - gia' Total Fina Elf Italia), rappresentata e difesa dagli avv. Renato Salimbeni, Flavia Pozzolini, Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso Piero D'Amelio in Roma, via della Vite, 7;
contro
Comune
di Greve in Chianti, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo
Lattanzi, Giovanni Anichini, con domicilio eletto presso Filippo
Lattanzi in Roma, via G.P. Da Palestrina,47;
nei confronti di
Agip
Petroli S.p.A., Regione Toscana; Cecchi Bruno S.p.A., rappresentata e
difesa dagli avv. Andrea Del Re, Lucio Nicolais, con domicilio eletto
presso Lucio Nicolais in Roma, piazza G. Mazzini,27;
per la riforma
della
sentenza del T.A.R. TOSCANA, Sez. III n. 1421/2003, resa tra le parti,
concernente AUTORIZZAZIONE DISTRIBUZIONE CARBURANTE;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Bruno Cecchi S.p.A. e del Comune di Greve in Chianti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2012 il Cons. Raffaele
Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Maria Stefania Masini, su
delega dell'avv. Piero D'Amelio, Flavia Pozzolini, Filippo Lattanzi e
Lucio Nicolais;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con
ricorso al TAR della Toscana n. 900/02 la Total Fina Elf s.p.a. (ora
Total Italia s.p.a.) impugnava una serie di provvedimenti mediante i
quali il Comune di Greve in Chianti aveva nel corso del 2001 autorizzato
l’Agip Petroli s.p.a. nella qualità di richiedente e la Bruno Cecchi
s.p.a. nella qualità di intestataria, a realizzare un distributore di
carburanti sulla SS 22 al km 21,317 e ciò in presenza di preesistente
distributore di carburanti della Total Fina Elf sito al km. 21,531.
Il TAR della Toscana, con sentenza n. 1421 dell’11 febbraio 2003,
respingeva il ricorso ed avverso tale sentenza la Total Italia s.p.a.
proponeva appello in Consiglio di Stato notificato il 26/27 giugno 2003,
recante i seguenti motivi:
1.Violazione degli
artt. 1 e 3 D. Lgs. 11.2.98 n. 32, dell’art. 1 del programma di
attuazione della rete carburanti di cui alla delibera consiliare 5
maggio 2000 n. 63, dell’art. 6 del piano regionale di carburanti di cui
alla delibera del consiglio regionale 26 novembre 1996 n. 359. Eccesso
di potere sotto vari profili. Secondo il piano regionale citato in
rubrica, nei comuni di medio – basso livello di urbanizzazione, come
appunto Greve in Chianti, la distanza da distributori di carburante deve
essere almeno di m. 500 in zona 2, m. 800 in zona 3 e m. 7000 in zona
4. Il Comune ha fatto propria la disciplina, con la possibilità di
deroga alle distanze minime a fronte di motivate ragioni riguardanti
l’assetto e l’uso del territorio e particolari esigenze della viabilità e
del traffico.
Il nuovo distributore dista
soltanto m. 173,5 dall’impianto della Total e dunque le distanze minime
appaiono notevolmente superate, né la P.A. ha in qualche modo indicato
le ragioni della deroga, pur essendo i due distributori situati su
opposte corsie di marcia, delle quali non è impedito l’attraversamento.
La sentenza impugnata ha ritenuto la regola delle distanze minime
superata dalla liberalizzazione del settore della distribuzione dei
carburanti avvenuta con il D. Lgs. 32/98, precisando anche che in ogni
caso, qualora tale regola la si dovesse ritenere tuttora vigente, essa
vale esclusivamente per gli impianti posti sulla stessa direttrice di
marcia.
Ma la pronuncia non considera che la
delibera comunale è stata approvata in attuazione della liberalizzazione
e che la medesima è stato redatta in ossequio al programma regionale
varato nel 1996, il quale aveva prescritto in ogni caso il rispetto
delle distanze minime; e non si può sostenere che il D. Lgs. 32/98 abbia
direttamente abrogato il programma regionale, poiché da ciò deriverebbe
o il blocco dell’installazione degli impianti oppure la possibilità di
aprirne senza limite alcuno. Alla luce di ciò, è infondata
l’affermazione del TAR della Toscana, secondo cui il limite sulle
distanze riguarderebbe i soli impianti posti sulla stessa direttrice di
marcia, tanto per ragioni letterali quanto per ragioni logiche.
Né la destinazione dell’area in controversia a distributore di
carburanti legittima l’apertura dell’impianto controinteressato, vista
la sua astrattezza: una simile previsione avrebbe ad esempio permesso un
trasferimento in loco del distributore Total.
2.Violazione
dell’art. 1 D. Lgs. 11.2.98 n. 32, degli artt. 28, 29, 45 e 46 D. Lgs.
11.5.99 n. 152 e dei principi in materia di scarichi nel suolo e nelle
acque superficiali. Eccesso di potere sotto vari profili. Dal progetto
approvato emerge che la località in cui l’impianto è posto non è servita
da pubblica fognatura e che le acque domestiche sono convogliate in una
fossa imhoff, mentre le acque industriali in uno scarico in
corso d’acqua posto a confine dell’area di pertinenza. Allegata al
progetto di una perizia giurata di tecnico abilitato con la quale, tra
l’altro, si attesta la conformità del progetto stesso alla L. 319/76.
All’epoca
del rilascio dell’autorizzazione, spettava alla provincia la gestione
della materia degli scarichi non in pubblica fognatura, mentre le
prescrizioni di cui la perizia giurata attesta la conformità sono
limitate agli aspetti sottoposti ai poteri di verifica e di controllo
comunali. Inoltre viene rilevato che la perizia non contiene alcun
riferimento al D. Lgs. 152/99, recante disciplina del tutto innovativa
rispetto a quanto stabilito dalla L. 319/76; in ogni caso la stessa
perizia non può ritenersi sostitutiva delle necessarie autorizzazioni
provinciali allo scarico delle acque; ancora, la stessa perizia nulla
dice circa le prescrizioni provinciali relative agli scarichi nel corso
d’acqua interessato. La sentenza impugnata ha ignorato tutto ciò,
limitandosi a riferire che il D. Lgs. 32/98 prescrive solamente la
subordinazione dell’autorizzazione comunale alla verifica della
conformità dell’impianto alle prescrizioni concernenti la sicurezza
sanitaria, ambientale e stradale, senza nulla aggiungere sulla totale
disapplicazione della normativa in materia di scarichi.
3.Violazione
delle norme ANAS sui distributori di carburante. Eccesso di potere
sotto vari profili. Nel formulare il proprio nulla osta, l’ANAS ha
formulato prescrizioni precise sull’ampiezza dell’aiuola spartitraffico e
sulla sua distanza dalla corsia di marcia. Il Comune ha rilasciato
l’autorizzazione definitiva, ignorando il palese mancato rispetto di
tali restrizioni e la sentenza del TAR ha del tutto omesso di rilevare
le difformità del progetto approvato rispetto alle prescrizioni in
questione, affermando solamente la genericità della censura.
L’appellante concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si sono costituiti in giudizio la Bruno Cecchi s.p.a. e il Comune di
Greve in Chianti, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il
rigetto, ribadendo inoltre le eccezioni di tardività ed inammissibilità
già sollevate nel giudizio di primo grado.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione
DIRITTO
Si può prescindere dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti intimate, poiché il ricorso è infondato nel merito.
Con
il primo motivo di impugnazione la Total Italia s.p.a. si duole che la
sentenza del TAR della Toscana abbia ritenuto superata la regola delle
distanze minime, nonostante la vigenza del programma regionale inerente
la rete degli impianti di distribuzione dei carburanti, programma che il
D. Lgs. 32/98 di liberalizzazione del settore non può aver abrogato.
La censura è infondata.
La disciplina nazionale in materia di installazione degli impianti di
carburante e, segnatamente, quella relativa agli obblighi di distanze
minime (d.lgs. n. 32 del 1998 e legislazione regionale attuativa cui è
rimessa, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del medesimo decreto, l’adozione
di norme di indirizzo programmatico attraverso le quali sono introdotti
gli obblighi di rispetto delle distanze minime), deve essere ritenuta
del tutto superata alla luce di recente pronuncia della Corte di
giustizia UE in relazione alle norme ed ai principi posti a tutela della
liberà di stabilimento (cfr. Corte giustizia Unione europea, 11 marzo
2010, n. 384/08).
L’art. 43 Ce (ora art. 49 TFUE),
letto in combinato disposto con l’art. 48 Ce (ora art. 54 TFUE), è stato
interpretato nel senso che una normativa di diritto interno come quella
italiana, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti
stradali di distribuzione di carburanti, costituisce una restrizione
alla libertà di stabilimento sancita dal trattato; una disciplina del
genere, infatti, applicandosi unicamente ad impianti nuovi e non ad
impianti già esistenti prima della sua entrata in vigore, pone
condizioni all’accesso all’attività della distribuzione di carburanti e,
favorendo gli operatori già presenti sul territorio italiano, è idonea a
scoraggiare, se non ad impedire, l’accesso al mercato da parte di
imprenditori comunitari.
Né sono stati
riconosciuti seriamente applicabili i motivi imperativi di interesse
generale idonei a giustificare restrizioni alla concorrenza e ciò per
diversi ordini di ragioni.
E’ stato infatti evidenziato che:
a)
i limiti rinvenibili nella normativa italiana a tutela della salute,
dell’ambiente, della sicurezza stradale non sono adeguati e
proporzionati posto che si applicano solo ai nuovi impianti di
distribuzione e non a quelli preesistenti;
b) i
controlli per la tutela dei suindicati interessi pubblici possono essere
efficacemente demandati al concreto riscontro dell’autorità competente,
senza inadeguate limitazioni generali basate sul calcolo delle
distanze;
c) la tutela dei consumatori, sub specie
di “razionalizzazione del servizio reso agli utenti della rete
distributiva”, costituisce un motivo economico e non un motivo
imperativo di interesse generale;
d) in ogni caso
tale “razionalizzazione” si rivela, sul piano pratico, un espediente per
favorire gli operatori già presenti sul territorio (cfr. per tutto
Cons. Stato, V, 23 maggio 2011 n. 3084).
Quindi, in
base ai principi ora esposti, deve ritenersi superato
quell’orientamento giurisprudenziale di questa Sezione antecedente la
pronuncia della Corte UE, secondo cui le autorizzazioni all’apertura
degli impianti di distribuzione di carburanti vanno rilasciate alla luce
dell’intero apparato distributivo locale esistente, nel quale la
distanza minima tra i distributori costituisce un parametro da
verificare e che la stessa distanza è un criterio utile per valutare sia
la possibilità di sopravvivenza sul mercato del singolo esercizio, sia
l’esigenza di assicurare agli utenti condizioni ottimali per la
fruizione del servizio.
Altresì infondato è il secondo motivo, inerente l’assenza dell’autorizzazione provinciale agli scarichi.
In primo luogo detto provvedimento provinciale è al contrario
intervenuto e comunque - e questo è ciò che è utile ai fini della
correttezza dei provvedimenti comunali autorizzatori e concessori
impugnati da Total Italia - l’autorizzazione agli scarichi era comunque
una condizione di efficacia per il funzionamento dell’impianto da
verificare al momento del collaudo, al pari di altri passaggi
procedimentali, come ad esempio il parere dei VV.FF. – cfr. per tutto
art. 1 D. Lgs. 32/98.
Ancora infondato è il terzo
motivo, concernente il mancato rispetto delle prescrizioni dell’ANAS in
ordine all’ampiezza dell’aiuola spartitraffico ed alla sua distanza
rispetto alla corsia di marcia.
L’autorizzazione
all’installazione e all’esercizio dell’impianto impugnata ha imposto,
tra l’altro, all’Agip Petroli s.p.a. e per essa alla ditta Bruno Cecchi,
il rispetto delle prescrizioni dell’ANAS e dunque, al di là della
genericità della censura già rilevata in primo grado, non si può che
concludere che eventuali difformità potranno essere trattate alla
stregua di difformità dai titoli autorizzatori e concessori rilasciati.
Per le suesposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna
l’appellante al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in
complessivi €. 6.000,00 (seimila/00), da corrispondersi separatamente al
Comune di Greve in Chianti ed alla Bruno Cecchi S.p.A, in ragione di €.
3.000,00 (tremila/00) ciascuno, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Manfredo Atzeni, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)