Il cessionario non può utilizzare l'originaria approvazione, contributo unificato a carico dell'ente. No a immagini ingrandite sulla targa C'è ancora speranza per chi è abituato a passare col rosso. La multa, infatti, va annullata se l'azienda che fornisce al Comune il rilevatore a infrarossi piazzato al semaforo non è il produttore dell'apparecchio ma un mero licenziatario del sistema tecnologico e, in quanto cessionario dell'originaria approvazione ministeriale, non può legittimamente utilizzare il "placet" dei Trasporti né i diritti connessi: non sono previste deroghe a favore dei licenziatari. È quanto sostiene nella sentenza 284/12 il giudice di pace di Fasano (Brindisi).
Ingrandimenti esclusi
Accolta l'opposizione ex articolo 204 bis d.lgs. 285/92 e articoli 5, 6, e 7 d.lgs. 150/11 contro il verbale di violazione redatto dalla polizia municipale: annullata la sanzione all'automobilista (difeso dall'avvocato Giuseppe Palazzo), il Comune paga le spese di lite oltre a dover rimborsare il contributo unificato versato dall'opponente. Affinché le amministrazioni locali possano utilizzare apparecchi tipo photored per punire i trasgressori è necessaria l'omologazione e l'autorizzazione ministeriale. Secondo il giudice di pace deve ritenersi illegittimo l'utilizzo, da parte della società cessionaria dell'originaria approvazione ministeriale e dei diritti connessi relativi all'apparecchio a nome della società cedente, perché l'utilizzo sarebbe fondato su un atto autorizzativo della cessione illegittimo: ne deriva la nullità dell'intera procedura di accertamento in automatico delle violazioni. Di più: nella specie il Comune non riesce a costituirsi tempestivamente, mentre apparecchi del genere, sostiene il gdp, devono essere gestiti dalla polizia municipale. Infine le foto prodotte in giudizio: non provano nulla. Le immagini panoramiche dell'incrocio non consentono di individuare la targa del veicolo "incriminato", mentre l'ingrandimento della parte posteriore dell'auto, conclude il magistrato onorario, non è prevista dal decreto di approvazione né da alcuna norma in materia.
All'amministrazione non resta che pagare.
24/05/2012
Dario Ferrara www.cassazione.net
Ingrandimenti esclusi
Accolta l'opposizione ex articolo 204 bis d.lgs. 285/92 e articoli 5, 6, e 7 d.lgs. 150/11 contro il verbale di violazione redatto dalla polizia municipale: annullata la sanzione all'automobilista (difeso dall'avvocato Giuseppe Palazzo), il Comune paga le spese di lite oltre a dover rimborsare il contributo unificato versato dall'opponente. Affinché le amministrazioni locali possano utilizzare apparecchi tipo photored per punire i trasgressori è necessaria l'omologazione e l'autorizzazione ministeriale. Secondo il giudice di pace deve ritenersi illegittimo l'utilizzo, da parte della società cessionaria dell'originaria approvazione ministeriale e dei diritti connessi relativi all'apparecchio a nome della società cedente, perché l'utilizzo sarebbe fondato su un atto autorizzativo della cessione illegittimo: ne deriva la nullità dell'intera procedura di accertamento in automatico delle violazioni. Di più: nella specie il Comune non riesce a costituirsi tempestivamente, mentre apparecchi del genere, sostiene il gdp, devono essere gestiti dalla polizia municipale. Infine le foto prodotte in giudizio: non provano nulla. Le immagini panoramiche dell'incrocio non consentono di individuare la targa del veicolo "incriminato", mentre l'ingrandimento della parte posteriore dell'auto, conclude il magistrato onorario, non è prevista dal decreto di approvazione né da alcuna norma in materia.
All'amministrazione non resta che pagare.
24/05/2012
Dario Ferrara www.cassazione.net