Equitalia condannata alle spese di giudizio
....anche se non è responsabile della notifica in ritardo della cartella di pagamento. Il criterio legale della soccombenza non può essere sostituito
Equitalia paga le spese di giudizio anche quando la cartella di pagamento è stata notificata in ritardo per responsabilità dell'Agenzia delle Entrate.
È quanto si evince da una ordinanza della Corte di cassazione n. 8402 del 25 maggio 2012.
Inutile dunque per il concessionario della riscossione eccepire di fronte alla Suprema corte la mancanza di responsabilità per il ritardo verso il contribuente.
Prevale, in sostanza, il principio della soccombenza in giudizio. E, in questo caso, Equitalia ha perso la causa contro la società fallita.
«Il motivo è palesemente infondato - si legge nell'ordinanza - in quanto la parte ricorrente, fondando le proprie argomentazioni sulla asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex 91 c.p.c. (fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all'esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull'accertamento della colpa nella causazione dell'evento (decorso del termine di decadenza) che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della pretesa tributaria».
Debora Alberici www.cassazione.net
....anche se non è responsabile della notifica in ritardo della cartella di pagamento. Il criterio legale della soccombenza non può essere sostituito
Equitalia paga le spese di giudizio anche quando la cartella di pagamento è stata notificata in ritardo per responsabilità dell'Agenzia delle Entrate.
È quanto si evince da una ordinanza della Corte di cassazione n. 8402 del 25 maggio 2012.
Inutile dunque per il concessionario della riscossione eccepire di fronte alla Suprema corte la mancanza di responsabilità per il ritardo verso il contribuente.
Prevale, in sostanza, il principio della soccombenza in giudizio. E, in questo caso, Equitalia ha perso la causa contro la società fallita.
«Il motivo è palesemente infondato - si legge nell'ordinanza - in quanto la parte ricorrente, fondando le proprie argomentazioni sulla asserita assenza di responsabilità del concessionario in ordine alla tardiva notifica della cartella, intenderebbe inammissibilmente sostituire al criterio legale della soccombenza ex 91 c.p.c. (fondato sulla obiettiva situazione processuale delle parti determinata all'esito del giudizio in relazione alla affermazione/negazione della pretesa oggetto della controversia) un differente criterio fondato sull'accertamento della colpa nella causazione dell'evento (decorso del termine di decadenza) che avrebbe dato luogo alla pronuncia di accertamento della infondatezza della pretesa tributaria».
Debora Alberici www.cassazione.net