Copiando la (brutta) abitudine del governo di legiferare per ^spot^, la
Regione Lombardia è ulteriormente intervenuta sul corpo della legge 12
del 2005 con la legge 18 aprile 2012, n. 7, "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione".
Tra le altre innovazioni, degno di nota è l'articolo 17, il quale
modifica l'elenco delle tipologie di intervento edilizio di cui
all'articolo 27 della legge 12/2005, introducendo, al comma 2, la figura della sostituzione edilizia:
2. Dopo il punto 7 della lettera e) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 15 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) è inserito il seguente: «7 bis. Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito;».
La ragione della novella è data dalla presenza nei Piani Casa regionali della figura della sostituzione edilizia:
ossia l'articolo 3 l.r. 13/2009 e l'articolo 4 l.r. 4/2012.
Disposizioni per entrambe le quali valeva la riflessione secondo cui,
trattandosi di espressioni prive riscontro all’interno della
legislazione urbanistica, giusta la chiara posizione della
giurisprudenza amministrativa sul punto del discrimine tra
ristrutturazione e nuova costruzione, esse non avrebbero potuto che
riferirsi a interventi tipologicamente inquadrabili all’interno della
categoria della nuova costruzione.
Con la legge 7/2012 la Regione Lombardia ha deciso di ^mettere una
pezza^ alla circostanza, istituendo la figura in questione. Restano i
dubbi sulla possibilità per il legislatore regionale di modificare
l'elenco dell'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia (Definizioni
degli interventi edilizi), le cui definizioni "prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi".
E' vero che si tratta di un "elenco" la cui prescrittività è limitata alle definizioni, ma è anche vero che se è possibile introdurre nuove figure è chiaro che per esse sarà assente la definizione legislativa di provenienza statale. Con evidente disapplicazione del principio dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione secondo cui "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".
A meno che, come nel caso del primo intervento del TAR Lombardia sulla questione della ristrutturazione edilizia senza rispetto della sagoma (sentenza 16 gennaio 2009, n. 153 con cui la sezione II del TAR Milano aveva affermato che in Regione Lombardia non c'é spazio per una nozione di ristrutturazione diversa da quella dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia), si debba leggere come inutiliter dato l'intervento regionale, in quanto la sostituzione edilizia non potrà che ricollocarsi nell'alveo degli interventi di nuova costruzione.
E' vero che si tratta di un "elenco" la cui prescrittività è limitata alle definizioni, ma è anche vero che se è possibile introdurre nuove figure è chiaro che per esse sarà assente la definizione legislativa di provenienza statale. Con evidente disapplicazione del principio dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione secondo cui "nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".
A meno che, come nel caso del primo intervento del TAR Lombardia sulla questione della ristrutturazione edilizia senza rispetto della sagoma (sentenza 16 gennaio 2009, n. 153 con cui la sezione II del TAR Milano aveva affermato che in Regione Lombardia non c'é spazio per una nozione di ristrutturazione diversa da quella dell'articolo 3 del T.U. dell'Edilizia), si debba leggere come inutiliter dato l'intervento regionale, in quanto la sostituzione edilizia non potrà che ricollocarsi nell'alveo degli interventi di nuova costruzione.
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Edilizia e immobili, Urbanistica
Lombardia, interventi di sostituzione edilizia come nuova costruzione
04/05/2012
La Regione Lombardia, dopo lo stop della Corte Costituzionale sulle
semplificazioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione in
ristrutturazione edilizia, adegua la normativa.
A seguito della Sentenza 309/2011 con cui la Corte Costituzionale
ha dichiarato illegittime le norme della L.R. Lombardia 12/2005 e della
L.R. Lombardia 7/2010 inerenti gli interventi di ristrutturazione
edilizia, la Regione è nuovamente intervenuta con l'art. 17 della L.R. 7/2012, al fine di adeguare la legislazione regionale.
Si rammenta che la citata sentenza 309/2011 ha dichiarato incostituzionali:
immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito». I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al 50%, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Inoltre, al fine di tutelare il leggittimo affidamento dei soggetti interessati, la nuova legge ha ora previsto che i permessi di costruire rilasciati alla data del 30/11/2011 in base alle norme ritenute incostituzionali, nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30/04/2012.
http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=2364&err_code=NOCK
Si rammenta che la citata sentenza 309/2011 ha dichiarato incostituzionali:
- l'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della L.R. 11/03/2005, n. 12, nella parte in cui esclude l'applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
- l'art. 22 della L.R. 05/02/2010, n. 7, che stabilisce che nella disposizione di cui al punto precedente la ricostruzione dell'edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma;
- l'art. 103 della L.R. 12/2005, nella parte che disapplica l'art. 3 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia).
immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito». I comuni, nei casi di ristrutturazione comportante demolizione e ricostruzione ed in quelli di integrale sostituzione edilizia possono ridurre, in misura non inferiore al 50%, ove dovuti, i contributi per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Inoltre, al fine di tutelare il leggittimo affidamento dei soggetti interessati, la nuova legge ha ora previsto che i permessi di costruire rilasciati alla data del 30/11/2011 in base alle norme ritenute incostituzionali, nonché le denunce di inizio attività esecutive alla medesima data, devono considerarsi titoli validi ed efficaci fino al momento della dichiarazione di fine lavori, a condizione che la comunicazione di inizio lavori risulti protocollata entro il 30/04/2012.
http://www.legislazionetecnica.it/anticipazioni.asp?id_dett=2364&err_code=NOCK