L'art. 14, comma 9, D.L. n. 78 del 2010,
convertito in L. n. 122 del 2010, ha
introdotto per tutti gli enti, sia quelli
sottoposti al patto che quelli esclusi, una
restrizione alle assunzioni di personale che
possono essere effettuate nel limite del 20
per cento della spesa corrispondente alle
cessazioni dell'anno precedente.
Resta fermo, inoltre, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004 (Corte dei conti, Sez. riunite di controllo, delibera 17.04.2012 n. 11).
Resta fermo, inoltre, per gli enti non sottoposti al patto di stabilità l'obbligo di contenere la spesa entro il limite del 2004 (Corte dei conti, Sez. riunite di controllo, delibera 17.04.2012 n. 11).