ANCI
Nota informativa del 20 aprile 2012
Le novità in materia di personale contenute
nel DDL di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16
Si rende noto agli Enti che nel DDL di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (semplificazione fiscale), in parziale accoglimento delle richieste espresse dall’ANCI sono stati approvati una serie di emendamenti alle vigenti disposizioni in materia di limiti alle assunzioni e spese di personale negli Enti Locali nonché in materia di conferimento di incarichi dirigenziali.
Il DDL è stato approvato dall’Aula ieri, 19 aprile, e dovrebbe essere definitivamente approvato entro il 2 maggio.
Le principali novità sono contenute nell’articolo 4 ter del DDL:
- Limiti sulle assunzioni a tempo
indeterminato per gli Enti sottoposti al patto di stabilità:
Attraverso una modifica all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per tali Enti vengono incrementate le possibilità di copertura del turn over; è possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti del 40% del costo delle cessazioni verificatesi nel precedente anno.
Quanto alle modalità di calcolo del costo delle assunzioni, l’emendamento prevede che ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.
Attraverso una modifica all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per tali Enti vengono incrementate le possibilità di copertura del turn over; è possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti del 40% del costo delle cessazioni verificatesi nel precedente anno.
Quanto alle modalità di calcolo del costo delle assunzioni, l’emendamento prevede che ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale.
- Limiti di spesa per gli Enti non
sottoposti al Patto di stabilità:
Ferma restando la possibilità di copertura integrale del turn over, viene modificata l’annualità di riferimento entro la quale contenere la spesa di personale, non più il 2004 ma il 2008.
Ferma restando la possibilità di copertura integrale del turn over, viene modificata l’annualità di riferimento entro la quale contenere la spesa di personale, non più il 2004 ma il 2008.
- Modalità di computo delle
spese di personale (per tutti gli Enti):
Si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le società ai fini del computo cumulato per la verifica del rispetto del limite di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.
Si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le società ai fini del computo cumulato per la verifica del rispetto del limite di incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.
- Assunzioni di personale con rapporto
di lavoro flessibile (per tutti gli Enti):
Fermo restando il vincolo di ridurre la spesa per il personale flessibile definito dal comma 28 dell’articolo 9 del Decreto – legge n. 78/2010, viene introdotta, a regime, una deroga per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; per tali assunzioni il limite definito dal comma 28 (50% della spesa sostenuta nel 2009) può essere superato; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009.
Fermo restando il vincolo di ridurre la spesa per il personale flessibile definito dal comma 28 dell’articolo 9 del Decreto – legge n. 78/2010, viene introdotta, a regime, una deroga per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; per tali assunzioni il limite definito dal comma 28 (50% della spesa sostenuta nel 2009) può essere superato; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009.
- Disposizioni in materia di conferimento
di incarichi dirigenziali a termine:
Viene riscritto il comma 6-quater dell'articolo 19, del d. lgs n. 165/2001, ampliando il limite (ora definito all’8% del totale della dotazione organica dirigenziale) per il conferimento di incarichi dirigenziali a termine, secondo le seguenti modalità:
In via generale, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, TUEL, è stabilito nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo è pari al 20%.
Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo può essere elevato fino al 13% a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato.
Viene poi definito un regime transitorio, per cui con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali definite dalla nuova disposizione .
Viene riscritto il comma 6-quater dell'articolo 19, del d. lgs n. 165/2001, ampliando il limite (ora definito all’8% del totale della dotazione organica dirigenziale) per il conferimento di incarichi dirigenziali a termine, secondo le seguenti modalità:
In via generale, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell’articolo 110, comma 1, TUEL, è stabilito nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo è pari al 20%.
Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo può essere elevato fino al 13% a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato.
Viene poi definito un regime transitorio, per cui con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali definite dalla nuova disposizione .