Multa Equitalia per raccomandata: un giudice l'ha dichiarata nulla, ma il rischio è che ogni caso faccia storia a se. Cosa afferma la giurisprudenza
Tutte le multe spedite da Equitalia tramite posta, inclusa raccomandata A/R, e non notificate di persona dall’ufficiale dell’Ente di riscossione sono nulle e quindi non vanno pagate (se la notifica è nulla non possono esserci conseguenze in caso di mancato pagamento). Forse questa notizia avrebbe potuto evitare alcuni dei tanti suicidi degli ultimi tempi, atto estremo di persone disperate perché messe alle strette da Equitalia.
Non si tratta di una superficiale bufala del web: a sostenerlo è stata la magistratura in una sentenza storica. Andiamo con ordine e spieghiamo punto per punto cosa.
Non si tratta di una superficiale bufala del web: a sostenerlo è stata la magistratura in una sentenza storica. Andiamo con ordine e spieghiamo punto per punto cosa.
Notifica multe a mezzo posta o raccomandata
Le sentenze che segnano la svolta definitiva creando un precedente
significativo e alle quali facciamo riferimento in questo articolo sono
quelle recenti della Commissione tributaria provinciale di Vicenza
(33/07/2012 e 37/07/12).
Multe Equitalia nulle: perchè il giudice le ha dichiarate illegittime
Perché la consegna via posta è da considerare illegittima?
Perché viene messa in atto da un soggetto non autorizzato (il che
rappresenta un vizio radicale). Ciò significa che Equitalia è obbligata
ad adempiere alla notifica mediante i soggetti ad esso abilitati per
legge, ovvero ufficiali della riscossione, agenti di polizia municipale,
messi di notificazione abilitati e messi comunali. Non postini!
La giurisprudenza
- La prima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (n. 3/07/2012) fa riferimento ad un caso in cui la cartella era stata emessa dopo la notifica di due precedenti accertamenti
- Nel secondo caso invece (sentenza n. 37/07/12) la cartella è stata emessa sulla base di un controllo automatizzato.
In entrambi i casi l’impugnazione dei ricorrenti si basava
sull’illegittimità del mezzo di notifica (postale), a cui si aggiungeva
peraltro la mancata compilazione della relazione di notifica. I giudici
hanno accolto i ricorsi dando un’interpretazione letteraria e
sistematica della norma. In pratica è come se le somme dovute non siano
mai state richieste da Equitalia: è chiaro che, per multe vecchie,
questo può anche portare alla prescrizione del debito e quindi esonerare
il contribuente dal pagamento non più dovuto.
Per evitare questo impasse quindi Equitalia deve accertarsi che
l’ufficiale addetto alla riscossione riceva la cartella e adempia alla
compilazione della notifica, specificando l’ufficio postale di partenza.
Queste sentenze inoltre, pur essendo sicuramente rivoluzionarie, sono
in linea con altre pronunce precedenti. Sono gli stessi giudici
vicentini a smontare la possibile accusa di contraddittorietà con
sentenze del passato.
Multe da non pagare se non notificate di persona: la giurisprudenza di merito
La sentenza che parte della dottrina richiama per ammettere la notifica di cartelle esattoriali via posta è quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09.
E in effetti la sentenza ammette la notifica via posta ma fa
riferimento ad un caso del 1984, anno in cu vigeva il testo originario
dell’articolo 26 del DPR n. 602 del 29/09/1973 (modificato nel 1999)
che stabiliva espressamente “La notificazione può essere eseguita
anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento”. La modifica del1999 ha appunto
eliminato l’inciso “da parte dell’esattore” escludendo quindi
quest’ultimo dall’elenco dei soggetti abilitati alla notifica della
cartella esattoriale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ci sono invece pronunce degli anni passati che confermano l’interpretazione dei giudici vicentini.
Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10
L’ ordinanza affronta solamente la questione della relazione di
notifica ma non risponde al dubbio sul potere di notifica diretta
dell’agente della riscossione.
Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10
Chiarisce espressamente che l’Ente di riscossione ha sempre l’obbligo di produrre l’atto, ovvero la cartella esattoriale.
Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11):
I giudici di Milano confermano l’onere dell’ente di riscossione di
produrre in giudizio le cartelle esattoriali e le relate di notifica.
Solo questa può essere la prova da fornire contro l’eccezione del
contribuente che lamenta la mancata notifica. Nel caso di specie infatti
il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto la cartella. Equitalia
si difendeva mostrando l’avviso di ricevimento firmato dal custode
dello stabile in cui risedeva il contribuente. I giudici tributari di
Milano nel caso di specie hanno definito senza mezzi termini
“inesistenti” dal punto di vista giuridico le cartelle esattoriali di
una multa di 9 mila euro (per va del 2003 maggiorata da sanzioni)
notificate da Equitalia a mezzo posta. Il fatto che la notifica sia
considerata INESISTENTE e non NULLA peraltro esclude la possibilità di
sanatoria.
Tribunale di Ivrea, sentenza del 30 gennaio 2012
Una contribuente era ricorsa dinanzi al Tribunale di Ivrea avverso
un’iscrizione ipotecaria per debiti INPS notificata per mezzo
raccomandata. In questa sede i giudici avevano però addossato al privato
l’onere di provare che il plico era stato spedito direttamente
dall’Ente incaricato alla riscossione. Nella sentenza si leggeva, in
merito alla forma della notifica, che “la legge non
disciplina espressamente le modalità di notifica dell’avviso di
iscrizione dell’ipoteca esattoriale, ma la giurisprudenza ritiene
applicabile per analogia l’art. 26 del D.P.R. 602/1973”. Se ne deduce che
‘La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri
soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge
ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai
messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può
essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma
o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o
l’azienda’.
E’ chiaro che queste sentenze aprono nuove speranze per i
contribuenti vessati da Equitalia e in effetti sono già molte le
richieste per ricorsi inviate alle diverse Associazioni a tutela dei
consumatori. Si tratta di un’arma per porre un freno ad un’azione che
sembra sempre più un abuso di diritto: neppure Equitalia può fare quello
che vuole e come vuole.