mercoledì 30 maggio 2012

Equitalia, multe per raccomandata: il giudice le dichiara nulle

 Fonte
Multa Equitalia per raccomandata: un giudice l'ha dichiarata nulla, ma il rischio è che ogni caso faccia storia a se. Cosa afferma la giurisprudenza
 Tutte le multe spedite da Equitalia tramite posta, inclusa raccomandata A/R, e non notificate di persona dall’ufficiale dell’Ente di riscossione sono nulle e quindi non vanno pagate (se la notifica è nulla non possono esserci conseguenze in caso di mancato pagamento). Forse questa notizia avrebbe potuto evitare alcuni dei tanti suicidi degli ultimi tempi, atto estremo di persone disperate perché messe alle strette da Equitalia.

Non si tratta di una superficiale bufala del web: a sostenerlo è stata la magistratura in una sentenza storica. Andiamo con ordine e spieghiamo punto per punto cosa.

Notifica multe a mezzo posta o raccomandata

Le sentenze che segnano la svolta definitiva creando un precedente significativo e alle quali facciamo riferimento in questo articolo sono quelle recenti della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (33/07/2012 e  37/07/12).

Multe Equitalia nulle: perchè il giudice le ha dichiarate illegittime

Perché la consegna via posta è da considerare illegittima? Perché viene messa in atto da un soggetto non autorizzato (il che rappresenta un vizio radicale). Ciò significa che Equitalia è obbligata ad adempiere alla notifica mediante i soggetti ad esso abilitati per legge, ovvero ufficiali della riscossione, agenti di polizia municipale, messi di notificazione abilitati e  messi comunali. Non postini!

La giurisprudenza

  1. La prima sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza (n. 3/07/2012) fa riferimento ad un caso in cui la cartella era stata emessa dopo la notifica di due precedenti accertamenti
  2. Nel secondo caso invece (sentenza n. 37/07/12) la cartella è stata emessa sulla base di un controllo automatizzato.
In entrambi i casi l’impugnazione dei ricorrenti si basava sull’illegittimità del mezzo di notifica (postale), a cui si aggiungeva peraltro la mancata compilazione della relazione di notifica. I giudici hanno accolto i ricorsi dando un’interpretazione letteraria e sistematica della norma. In pratica è come se le somme dovute non siano mai state richieste da Equitalia: è chiaro che, per multe vecchie, questo può anche portare alla prescrizione del debito e quindi esonerare il contribuente dal pagamento non più dovuto.
Per evitare questo impasse quindi Equitalia deve accertarsi che l’ufficiale addetto alla riscossione riceva la cartella e adempia alla compilazione della notifica, specificando l’ufficio postale di partenza.
Queste sentenze inoltre, pur essendo sicuramente rivoluzionarie, sono in linea con altre pronunce precedenti. Sono gli stessi giudici vicentini a smontare la possibile accusa di contraddittorietà con sentenze del passato.

Multe da non pagare se non notificate di persona: la giurisprudenza di merito

La sentenza che parte della dottrina richiama per ammettere la notifica di cartelle esattoriali via posta è quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09.
E in effetti la sentenza ammette la notifica via posta ma fa riferimento ad un caso del 1984, anno in cu vigeva il testo originario dell’articolo 26 del  DPR n. 602 del 29/09/1973 (modificato nel 1999) che stabiliva espressamente “La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. La modifica del1999 ha appunto eliminato l’inciso “da parte dell’esattore” escludendo quindi quest’ultimo dall’elenco dei soggetti abilitati alla notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Ci sono invece pronunce degli anni passati che confermano l’interpretazione dei giudici vicentini.

Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10
L’ ordinanza affronta solamente la questione della relazione di notifica ma non risponde al dubbio sul potere di notifica diretta dell’agente della riscossione.

Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10
Chiarisce espressamente che l’Ente di riscossione ha sempre l’obbligo di produrre l’atto, ovvero la cartella esattoriale.

Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11):
I giudici di Milano confermano l’onere dell’ente di riscossione di produrre in giudizio le cartelle esattoriali e le relate di notifica. Solo questa può essere la prova da fornire contro l’eccezione del contribuente che lamenta la mancata notifica. Nel caso di specie infatti il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto la cartella. Equitalia si difendeva mostrando l’avviso di ricevimento firmato dal custode dello stabile in cui risedeva il contribuente. I giudici tributari di Milano nel caso di specie hanno definito senza mezzi termini “inesistenti” dal punto di vista giuridico le cartelle esattoriali di una multa di 9 mila euro (per va del 2003 maggiorata da sanzioni) notificate da Equitalia a mezzo posta. Il fatto che la notifica sia considerata INESISTENTE e non NULLA peraltro esclude la possibilità di sanatoria.

Tribunale di Ivrea, sentenza del 30 gennaio 2012
Una contribuente era ricorsa dinanzi al Tribunale di Ivrea avverso un’iscrizione ipotecaria per debiti INPS notificata per mezzo raccomandata. In questa sede i giudici avevano però addossato al privato l’onere di provare che il plico era stato spedito direttamente dall’Ente incaricato alla riscossione. Nella sentenza si leggeva, in merito alla forma della notifica, che “la legge non disciplina espressamente le modalità di notifica dell’avviso di iscrizione dell’ipoteca esattoriale, ma la giurisprudenza ritiene applicabile per analogia l’art. 26 del D.P.R. 602/1973”. Se ne deduce che ‘La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda’.
E’ chiaro che queste sentenze aprono nuove speranze per i contribuenti vessati da Equitalia e in effetti sono già molte le richieste per ricorsi inviate alle diverse Associazioni a tutela dei consumatori. Si tratta di un’arma per porre un freno ad un’azione che sembra sempre più un abuso di diritto: neppure Equitalia può fare quello che vuole e come vuole. 
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Mario Serio