Nel post suddetto evidenziavo quanto segue:
"Come vi avevo accennato nel precedente post del 29 gennaio, dopo la pubblicazione nella G.U. del 9 febbraio u.s., il Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 è diventato "operativo", pertanto ai sensi dell'art. 11, comma 8, del medesimo decreto:
"A decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo".
Questo significa, che dal 10 febbraio 2012, tutte le Ordinanze Comunali emanate su tutto il territorio nazionale, sul controllo di emissione dei gas di scarico (c.d. bollino blu), rappresentano "carta straccia" in quanto obsolete ........".
Oggi, sono compiaciuto del fatto che anche il Dott. Maurizio Vitelli, Direttore del DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI si è espresso allo stesso modo (anche se con parole diverse, ma la sostanza è quella) affermando, con una circolare, che:
"La formulazione della disposizione, anche in ragione delle finalità che persegue, non consente interpretazioni diverse da quella letterale che conduce ad affermare che, a far data dalla sua entrata in vigore, l'unica verifica obbligatoria, relativa al rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico dei veicoli a motore, è quella che si effettua in occasione della revisione periodica, così come prevista dal vigente articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).
Di conseguenza, si precisa che:
a) la norna in oggetto ha tacitamente abrogato ogni disposizione, diversa dall'articolo 80 del c.d.s., inerente il controllo periodico dei gas di scarico dei veicoli a motore;
b) la verifica del contenimento dei gas di scarico dei singoli veicoli, nei limiti previsti dalle disposizioni pertinenti, si effettua unicamente in occasione della revisione periodica;
c) qualsiasi operazione tecnica, diversa da quella di revisione, finalizzata ai controlli di cui si tratta deve considerarsi arbitraria ed inefficace il relativo esito."
Alla luce di quanto sopra esposto, tutte tutte le Ordinanze sul "bollino blu", emanate da Enti autartici territoriali e formulate diveramente da quanto prescritto articolo 11, comma 8, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertilo con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", sono carta straccia!!!!
Mario Serio
Circolare Prot. 15241 del 30/05/2012
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Titolo/Oggetto
Bollino blu - semplificazioni e sviluppo
testo Segr_15241_30052012
Bollino blu - disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo - art. 11. co. 8 D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 - ... a decorrere dall'anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione .... è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo....
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Vedi anche precedenti post:
Tutte le Ordinanze Comunali sul "bollino blu" sono carta straccia, anche se con riserva post del 16 febbraio 2012;
Controllo del cronotachimetro e del "bollino blu".Sono aboliti i controlli per il rilascio del cosiddetto "bollino blu post del 24 febbraio 2012
Il Icontrollo obbligatorio delle emissioni dei gas di scarico-"Bollino blu" post del 13 marzo 2012;