giovedì 26 aprile 2012

Tutte le modifiche apportate al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza dal d.l 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 -Circolari e Pareri

Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante:«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.»

Art. 13 (( Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ))

1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: (( «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale» ));
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono  rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: (( «hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio» ));
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» e' sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.»;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

Riferimenti normativi

Si riporta il testo degli articoli 12, 13, primo comma;42, terzo comma; 51, primo comma; 75-bis, primo comma; 86, secondo comma; 99, primo comma; 107; 115, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", come modificati dalla presente legge:
"Art. 12.
(comma abrogato)
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia e' sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di cio' il pubblico ufficiale fara' attestazione."
"Art. 13.
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio."
"Art. 42.
3. Il Questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validita' annuale."
"Art. 51 .
Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti;  quelle per la vendita delle materie stesse hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.
E' consentita la rappresentanza.".
"Art. 75-bis:
1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di  riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione i qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro."
"Art. 86.
Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria:
a) per l'attivita' di produzione o di importazione;
b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree
aperte al pubblico od in circoli privati."
"Art. 99.
Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza, la licenza e' revocata.
La licenza e', altresi', revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorita' di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non puo' essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore."
"Art. 107.
(abrogato)."
"Art. 115.
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere  campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore.
La comunicazione e' necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
E' ammessa la rappresentanza.
Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti perconto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delleattivita' di recupero senza limiti territoriali, osservatele prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.
Per le attivita' previste dal sesto comma del presente articolo, l'onere di affissione di cui all'articolo 120 puo' essere assolto mediante l'esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe. Il titolare della licenza e', comunque, tenuto a comunicare preventivamente all'ufficio competente al rilascio della stessa l'elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere
a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.".

Si riporta il testo degli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", come modificati dalla presente legge:
"Art. 121.
(abrogato)."
"Art. 123.
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalita' di lucro odi speculazione, deve darne avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione."
"Art. 124.
E' richiesta la licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge (134), per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili."
"Art. 159.
(abrogato)."
"Art. 173.
(abrogato)."
"Art. 184.
(abrogato).

Mario Serio

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Precedente post  di Mario Serio del 13 marzo 2012: 

Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 modifiche al T.U.L.P.S

Si fa seguito ai precedenti post (1;2;) 
Come è noto, il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.) ha apportato anche modifiche al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Il Ministero dell'Interno, sebbene non avesse più competenze in merito, in quanto  le stesse sono state trasferite ai Comuni,  per cercare di semplificare il quadro normativo con le  nuove modifiche introdotte dal Decreto suddetto in data 22 febbraio u.s. aveva diramato una  Circolare.
Sulla stessa linea di condotta, la Prefettura di Forlì-Cesena, giorno 28 febbraio u.s. ha diramato la nota Prot. n. 9369/2012/W

Ebbene, dopo le modificazioni apportate dalla Commissioni della Camera, sulle quali il Governo ha posto la questione di fiducia il 7 marzo , i suddetti provvedimenti necessiteranno di un ulteriore restyling, in quanto l'art. 13, comma 1 lett c) è così diventato:

c) all’articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono
rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di
tre anni
dalla data del rilascio»;

e non più due anni come riportato nel precedente testo del Decreto suddetto  e nella Circolare Ministero dell'Interno 22 febbraio 2012.

Mario Serio
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
557/PAS/12982.AP(3) Roma,

OGGETTO: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo” (G.U. 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.)
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'IMMIGRAZIONE
E LA POLIZIA DI FRONTIERA ROMA
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
e, per conoscenza:
AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIA
PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA
REGIONE SARDA CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI
COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA
ALL’A. I. S. E. ROMA
ALL’A. I. S. I. ROMA
Come è noto, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia
di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 ed entrato in vigore il successivo giorno 10, ha introdotto
una generale riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese.
A tal fine, l’articolo 13 del decreto legge in questione ha apportato modificazioni al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 – T.U.L.P.S., delle quali, limitatamente alla parte di interesse
e per quanto di competenza, occorre fornire i chiarimenti che seguono.
Al comma 1, lett. a) del citato art. 13, è stata prevista una modifica all’art. 13 del T.U.L.P.S.,
mediante sostituzione delle parole: “un anno, computato” con le parole: “tre anni,
computati”. Ne deriva che d’ora in avanti, la validità delle autorizzazioni di polizia – per le
quali la legge non disponga altrimenti – sarà triennale anziché annuale.
Si evidenzia, al riguardo, che le autorizzazioni di polizia in materia di armi e di esplosivi,
che ricadono in tale nuova previsione e la cui validità, pertanto, è divenuta triennale, sono:
1. la licenza per l’esercizio del mestiere di fochino di cui all’art. 27 del D.P.R. 19 marzo
1956, n. 302 (che, come è noto, costituisce autorizzazione di polizia, benché trasferita alle
competenze comunali) ed il relativo nulla osta del Questore di cui all’art. 163, comma 2, lett.
e), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
2. la licenza per il trasporto campionario armi comuni, ex artt. 36 T.U.L.P.S. e 55 del
relativo Regolamento di Esecuzione.
Alla lett. b) del medesimo comma 1, è stata introdotta una modifica all’art. 42 del
T.U.L.P.S., previo inserimento, al relativo terzo comma (di fatto primo comma a seguito
delle abrogazioni intervenute), del periodo: “La licenza ha validità annuale”. Al riguardo, si
precisa che tale novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenza di porto d’arma
(sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle
previsioni – di cui alla vigente normativa di carattere speciale – che prevedono la validità
sessennale della licenza di porto d’arma lunga uso caccia (art. 22, comma 9, della l. 11
febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico,
legge 18 giugno 1969, n. 323).
nfine, alla successiva lett. c), è stato modificato il primo comma dell’art. 51 del T.U.L.P.S.,
previa sostituzione delle parole: “durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono
rilasciate” con le parole: “hanno validità di due anni dalla data del rilascio”. Pertanto, le
licenze per la minuta vendita di materie esplodenti rilasciate a far data dall’entrata in vigore
(10 febbraio 2012) del D.L. in parola avranno validità biennale.
Giova, da ultimo, precisare che le autorizzazioni di polizia rilasciate prima dell’entrata in
vigore (10 febbraio 2012) del decreto legge in esame – sia con validità ricadente nella
generale previsione dell’art. 13 T.U.L.P.S. che con diversa validità prevista dalla normativa
vigente, come sopra evidenziato – mantengono la rispettiva validità individuata dalla
previgente normativa e, pertanto, solo al loro eventuale rinnovo potranno applicarsi le
nuove, suindicate previsioni.
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione dei contenuti della presente circolare,
nei modi ritenuti più opportuni.
Il DIRETTORE DELL’UFFICIO
Tomao
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Prefettura - Uffici Territoriale del Governo
di Forlì-Cesena
Area Ordine e Sicurezza Pubblica
Forlì, 28 febbraio 2012
Prot. n. 9369/2012/W
OGGETTO: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.) Modifiche al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Come è noto, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo", pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 ed entrato in vigore il successivo giomo 10, ha introdotto una generale riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.
A tal fine, l'articolo 13 del decreto legge in questione ha apportato modificazioni al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S., in ordine alle quali, limitatamente alla parte di intéresse e per quanto di competenza. il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare prot. n. 557/PAS/U/002901112982.A.P(3} del 22 febbraio scorso ha fomito i chiarimenti che di seguito si riportano.
AI comma 1, lett. a) del citato articolo 13, è stata prevista una modifica all'articolo 13 del T.U.L.P.S., mediante sostituzione delle parole: "un anno, computato" con le parole: "tre anni, computati". Ne deriva che d'ora in avanti, la validità delle autorizzazioni di polizia - per le quali lo legge non disponga altrimenti - sarà trlennale anziché annuale.
Si evidenzia, al riguardo. che le autorizzazioni di polizia in materia di armi e di esplosivi, che IÌcadono in tale nuova previsione e lo cui validità, pertanto. è divenuta mennale. sono:
1. la licenza per l'esercizio del mestiere di fochino di cui all'articolo 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (che. come è noto, costituisce autorizzazione di polizia, benché trasferita alle competenze comunali) ed il relativo nulla osta del Questore di cui all' art. 163, comma 2. lett. e), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
2. la licenza per il trasporto campionario armi comuni. ex artt. 36 T.U.l.P.S. e 55 del relativo Regolamento di Esecuzione.
Alla left. b) del medesimo comma 1. è stata introdotta una modifica all'art. 42 del T.U.L.P.S . previo inserimento, al relativo terzo comma (di fafto primo comma a seguito delle abrogazioni intervenute), del periodo: "La licenza ha validità annuale". Al riguordo si precisa che tole novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenzo di porto d'arma (sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle previsioni - di cui alla vigente normativa di carattere speciale - che stabiliscono lo validità sessennale della licenza di porto d'orma lunga per uso venatorio (art. 22, comma 9, della l. 1 1 febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n. 323).
Infine per quanto concerne le autorizzazioni di polizia in materia di armi ed esplosivi alla succ. lett. c) è stato modificato il 1° comma dell'art. 51 del T.U.L.P.S., previa sostituzione delle parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" con le parole: "hanno validità di due anni dalla data del rilascio", Pertanto, le licenze per lo minuta vendita di materie esplodenfi rilasciate a far data dall'entrata in vigore (10 febbraio 2012) del D.L. in parola avranno validità biennale.
Giova, da ultimo, precisare che le autorizzazioni di polizia rilasciate prima dell'entrata in vigore (10 febbraio 2012) del decreto legge in esame - sia con validità ricadente nella generale previsione dell'art. 13 T.U.L.P.S. che con diversa validità prevista dalla normativa vigente, come sopra evidenziato - mantengono lo rispettiva validità individuato dalla previdente normativa e. pertanto. solo alloro eventuale rinnovo potranno applicarsi le nuove, suindicate previsioni. le modifiche apportate al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dalle successive lettere d), el, f} e g} del citato art. 13 del D.l. 09/02/2012. n. 5. infine. costituiscono ulteriori semplificazioni degli adempimenti posti a carico degli esercenti le attività di produzione. vendita e noleggio di prodotti audiovisivi e dei titolarl di licenza per lo conduzione di agenzia d 'affari (in particolare per i connessi adempimenti di competenza questori/e). nonché in materia di pubblici esercizi. con segnato riguardo alle autorizzazioni per lo somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi o circoli privati, ed in materia di fabbricazione e deposito di essenze per il confezione delle bevande alcoliche. Analogamente l'abrogazione di alcuni articoli, o parte di essi, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., disposte dal secondo comma del citato art. 13. introducono ulteriori semplificazioni in materia di manifestazioni sportive (artt. 121 e 123 secondo comma), di spettacoli nei pubblici esercizi (art. 124 secondo comma), di minuta vendita di alcolici da parte di enti collettivi e di circoli privati (art. 159). di orari dei pubblici esercizi (art. 173) ed in materia di fabbricazione e deposito di essenze per il confezionamento delle bevande alcoliche
Tanto si rappresenta quale contributo alle attività di competenza e con preghiera di dare la massima diffusione dei contenuti della presente nota. nei modi riienuti più opportuni.
IL PREFETTO
(Trovato)