venerdì 9 marzo 2012

Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.) Modifiche al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Prefettura - Uffici Territoriale del Governo
di Forlì-Cesena
Area Ordine e Sicurezza Pubblica
Forlì, 28 febbraio 2012
Prot. n. 9369/2012/W
OGGETTO: Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33 Suppl. Ord.) Modifiche al Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

Come è noto, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo", pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 ed entrato in vigore il successivo giomo 10, ha introdotto una generale riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese.
A tal fine, l'articolo 13 del decreto legge in questione ha apportato modificazioni al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - T.U.L.P.S., in ordine alle quali, limitatamente alla parte di intéresse e per quanto di competenza. il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare prot. n. 557/PAS/U/002901112982.A.P(3} del 22 febbraio scorso ha fomito i chiarimenti che di seguito si riportano.
AI comma 1, lett. a) del citato articolo 13, è stata prevista una modifica all'articolo 13 del T.U.L.P.S., mediante sostituzione delle parole: "un anno, computato" con le parole: "tre anni, computati". Ne deriva che d'ora in avanti, la validità delle autorizzazioni di polizia - per le quali lo legge non disponga altrimenti - sarà trlennale anziché annuale.
Si evidenzia, al riguardo. che le autorizzazioni di polizia in materia di armi e di esplosivi, che IÌcadono in tale nuova previsione e lo cui validità, pertanto. è divenuta mennale. sono:
1. la licenza per l'esercizio del mestiere di fochino di cui all'articolo 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302 (che. come è noto, costituisce autorizzazione di polizia, benché trasferita alle competenze comunali) ed il relativo nulla osta del Questore di cui all' art. 163, comma 2. lett. e), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
2. la licenza per il trasporto campionario armi comuni. ex artt. 36 T.U.l.P.S. e 55 del relativo Regolamento di Esecuzione.
Alla left. b) del medesimo comma 1. è stata introdotta una modifica all'art. 42 del T.U.L.P.S . previo inserimento, al relativo terzo comma (di fafto primo comma a seguito delle abrogazioni intervenute), del periodo: "La licenza ha validità annuale". Al riguordo si precisa che tole novella deve intendersi riferita alla sola validità della licenzo di porto d'arma (sia corta che lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle previsioni - di cui alla vigente normativa di carattere speciale - che stabiliscono lo validità sessennale della licenza di porto d'orma lunga per uso venatorio (art. 22, comma 9, della l. 1 1 febbraio 1992, n. 157) e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico, legge 18 giugno 1969, n. 323).
Infine per quanto concerne le autorizzazioni di polizia in materia di armi ed esplosivi alla succ. lett. c) è stato modificato il 1° comma dell'art. 51 del T.U.L.P.S., previa sostituzione delle parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" con le parole: "hanno validità di due anni dalla data del rilascio", Pertanto, le licenze per lo minuta vendita di materie esplodenfi rilasciate a far data dall'entrata in vigore (10 febbraio 2012) del D.L. in parola avranno validità biennale.
Giova, da ultimo, precisare che le autorizzazioni di polizia rilasciate prima dell'entrata in vigore (10 febbraio 2012) del decreto legge in esame - sia con validità ricadente nella generale previsione dell'art. 13 T.U.L.P.S. che con diversa validità prevista dalla normativa vigente, come sopra evidenziato - mantengono lo rispettiva validità individuato dalla previdente normativa e. pertanto. solo alloro eventuale rinnovo potranno applicarsi le nuove, suindicate previsioni. le modifiche apportate al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza dalle successive lettere d), el, f} e g} del citato art. 13 del D.l. 09/02/2012. n. 5. infine. costituiscono ulteriori semplificazioni degli adempimenti posti a carico degli esercenti le attività di produzione. vendita e noleggio di prodotti audiovisivi e dei titolarl di licenza per lo conduzione di agenzia d 'affari (in particolare per i connessi adempimenti di competenza questori/e). nonché in materia di pubblici esercizi. con segnato riguardo alle autorizzazioni per lo somministrazione di alimenti e bevande presso enti collettivi o circoli privati, ed in materia di fabbricazione e deposito di essenze per il confezione delle bevande alcoliche. Analogamente l'abrogazione di alcuni articoli, o parte di essi, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., disposte dal secondo comma del citato art. 13. introducono ulteriori semplificazioni in materia di manifestazioni sportive (artt. 121 e 123 secondo comma), di spettacoli nei pubblici esercizi (art. 124 secondo comma), di minuta vendita di alcolici da parte di enti collettivi e di circoli privati (art. 159). di orari dei pubblici esercizi (art. 173) ed in materia di fabbricazione e deposito di essenze per il confezionamento delle bevande alcoliche
Tanto si rappresenta quale contributo alle attività di competenza e con preghiera di dare la massima diffusione dei contenuti della presente nota. nei modi riienuti più opportuni.
IL PREFETTO
(Trovato)