Prefettura - Uffici Territoriale del Governo
di Forlì-Cesena
Area Ordine e Sicurezza Pubblica
di Forlì-Cesena
Area Ordine e Sicurezza Pubblica
Forlì, 28 febbraio 2012
Prot. n. 9369/2012/W
OGGETTO: Decreto Legge 9
febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni e di sviluppo" (Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n.
33 Suppl. Ord.) Modifiche al Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza.
Come è noto, il decreto legge 9
febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni e di sviluppo", pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 ed entrato in vigore
il successivo giomo 10, ha introdotto una generale riduzione degli oneri
amministrativi per i cittadini e le imprese.
A tal fine, l'articolo 13 del decreto
legge in questione ha apportato modificazioni al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 - T.U.L.P.S., in ordine alle quali, limitatamente alla
parte di intéresse e per quanto di competenza. il Ministero dell'Interno
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare prot. n.
557/PAS/U/002901112982.A.P(3} del 22 febbraio scorso ha fomito i
chiarimenti che di seguito si riportano.
AI comma 1, lett. a) del citato
articolo 13, è stata prevista una modifica all'articolo 13 del
T.U.L.P.S., mediante sostituzione delle parole: "un anno, computato" con
le parole: "tre anni, computati". Ne deriva che d'ora in avanti, la
validità delle autorizzazioni di polizia - per le quali lo legge non
disponga altrimenti - sarà trlennale anziché annuale.
Si evidenzia, al riguardo. che le
autorizzazioni di polizia in materia di armi e di esplosivi, che
IÌcadono in tale nuova previsione e lo cui validità, pertanto. è
divenuta mennale. sono:
1. la licenza per l'esercizio del
mestiere di fochino di cui all'articolo 27 del D.P.R. 19 marzo 1956, n.
302 (che. come è noto, costituisce autorizzazione di polizia, benché
trasferita alle competenze comunali) ed il relativo nulla osta del
Questore di cui all' art. 163, comma 2. lett. e), del D. Lgs. 31 marzo
1998, n. 112;
2. la licenza per il trasporto campionario armi comuni. ex artt. 36 T.U.l.P.S. e 55 del relativo Regolamento di Esecuzione.
Alla left. b) del medesimo comma 1. è
stata introdotta una modifica all'art. 42 del T.U.L.P.S . previo
inserimento, al relativo terzo comma (di fafto primo comma a seguito
delle abrogazioni intervenute), del periodo: "La licenza ha validità
annuale". Al riguordo si precisa che tole novella deve intendersi
riferita alla sola validità della licenzo di porto d'arma (sia corta che
lunga) per difesa personale e, dunque, nulla innova con riguardo alle
previsioni - di cui alla vigente normativa di carattere speciale - che
stabiliscono lo validità sessennale della licenza di porto d'orma lunga
per uso venatorio (art. 22, comma 9, della l. 1 1 febbraio 1992, n. 157)
e della licenza di porto di fucile per il tiro a volo (articolo unico,
legge 18 giugno 1969, n. 323).
Infine per quanto concerne le
autorizzazioni di polizia in materia di armi ed esplosivi alla succ.
lett. c) è stato modificato il 1° comma dell'art. 51 del T.U.L.P.S.,
previa sostituzione delle parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno
in cui furono rilasciate" con le parole: "hanno validità di due anni
dalla data del rilascio", Pertanto, le licenze per lo minuta vendita di
materie esplodenfi rilasciate a far data dall'entrata in vigore (10
febbraio 2012) del D.L. in parola avranno validità biennale.
Giova, da ultimo, precisare che le
autorizzazioni di polizia rilasciate prima dell'entrata in vigore (10
febbraio 2012) del decreto legge in esame - sia con validità ricadente
nella generale previsione dell'art. 13 T.U.L.P.S. che con diversa
validità prevista dalla normativa vigente, come sopra evidenziato -
mantengono lo rispettiva validità individuato dalla previdente normativa
e. pertanto. solo alloro eventuale rinnovo potranno applicarsi le
nuove, suindicate previsioni. le modifiche apportate al Testo Unico
delle Leggi di Pubblica Sicurezza dalle successive lettere d), el, f} e
g} del citato art. 13 del D.l. 09/02/2012. n. 5. infine. costituiscono
ulteriori semplificazioni degli adempimenti posti a carico degli
esercenti le attività di produzione. vendita e noleggio di prodotti
audiovisivi e dei titolarl di licenza per lo conduzione di agenzia d
'affari (in particolare per i connessi adempimenti di competenza
questori/e). nonché in materia di pubblici esercizi. con segnato
riguardo alle autorizzazioni per lo somministrazione di alimenti e
bevande presso enti collettivi o circoli privati, ed in materia di
fabbricazione e deposito di essenze per il confezione delle bevande
alcoliche. Analogamente l'abrogazione di alcuni articoli, o parte di
essi, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., disposte dal secondo
comma del citato art. 13. introducono ulteriori semplificazioni in
materia di manifestazioni sportive (artt. 121 e 123 secondo comma), di
spettacoli nei pubblici esercizi (art. 124 secondo comma), di minuta
vendita di alcolici da parte di enti collettivi e di circoli privati
(art. 159). di orari dei pubblici esercizi (art. 173) ed in materia di
fabbricazione e deposito di essenze per il confezionamento delle bevande
alcoliche
Tanto si rappresenta quale contributo
alle attività di competenza e con preghiera di dare la massima
diffusione dei contenuti della presente nota. nei modi riienuti più
opportuni.
IL PREFETTO
(Trovato)
(Trovato)