venerdì 10 febbraio 2012

Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 modifiche al T.U.L.P.S



Tra le modifiche di maggior rilievo apportate al TULPS dall'art 13 del Decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 riporto quelle che secondo me sono le più importanti
(in rosso le parti modificate)
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773
" Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza " 




Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.
Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 99.

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato
all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 115.
Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore.
La comunicazione è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.
Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.
La comunicazione vale esclusivamente pei locali in essa indicati.
....................continua