lunedì 16 aprile 2012

Mobilità e PEO pregressa


L'ARAN esprime il proprio orientamento su quanto in oggetto, sinteticamente:
- ribadisce tutte le note perplessità in ordine alla correttezza del riconoscimento di progressioni economiche riferite ad anni precedenti e, quindi, retroattive
- nonostante l'anomalia, osserva che l'ente ricevente il dipendete in mobilità deve tenerne comunque conto, atteso che il rapporto di lavoro non si estingue, ma prosegue con il nuovo ente con le stesse caratteristiche e contenuti che aveva con il precedente datore di lavoro
- non è consentita alcuna deroga all'imputazione dell'onere per detta progressione sul fondo del salario accessorio parte stabile
- suggerisce agli enti di acquisire, prima di perfezionare una procedura di mobilità volontaria, una dichiarazione dell'ente cedente che attesti l'effettiva situazione economica e giuridica del soggetto anche riguardo a progressioni in atto o ancora da attivare, specialmente se con efficacia retroattiva.

 Fonte:http://www.publika.it


Progressione economica orizzontale
Un ente deve riconoscere ad un lavoratore, transitato presso lo stesso per mobilità in data
1.10.2008, la progressione economica orizzontale attribuita al suddetto lavoratore dall’ente di
provenienza, con atto successivo alla mobilità (1.3.2010), applicativo del contratto integrativo
del fondo del salario accessorio, e con decorrenza retroattiva al 2.1.2008?
In relazione a tale problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:
a) la scrivente Agenzia ha sempre espresso perplessità sulla possibilità di selezioni per la
progressione economica orizzontale effettuate con riferimento a periodi o anni precedenti a
quello nel quale si determina la disponibilità di risorse finanziarie e viene conseguentemente
decisa l’attivazione dell’istituto e che rappresenta, poi, l’arco temporale preso in considerazione
ai fini della valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale. Si ritiene, infatti, che
l’attivazione delle selezioni per la progressione economica orizzontale, per evidenti e semplici
ragioni di trasparenza e correttezza dei comportamenti, debba essere sempre preventivamente
portata a conoscenza di tutti i lavoratori, in modo da consentire agli stessi, in partenza, uguali
possibilità di partecipazione (orientamento applicativo RAL270);
b) in base all’art.5 del CCNL del 31.3.1999, tutti i lavoratori, potenzialmente interessati,
hanno diritto di essere valutati per le prestazioni rese ed i risultati conseguiti nell’anno cui si
riferisce la procedura selettiva della progressione economica orizzontale; conseguentemente,
anche quelli assenti per lunghi periodi di tempo o quelli in servizio in quell’anno e, poi, cessati
per decesso o collocamento a riposo o comunque non più dipendenti dell’ente da una certa
data del medesimo anno (perché ad esempio trasferito) dovrebbero essere presi in
considerazione a tali fini. Anche il dipendente trasferito per mobilità, quindi, aveva diritto ad
essere valutato in quanto nel corso del 2008, cui si riferisce la valutazione per la progressione
orizzontale, ha comunque prestato servizio presso l’ente di provenienza;
c) pur rilevando l’anomalia del riconoscimento di una nuova posizione economica, ai sensi
dell’art. 5 del CCNL del 31.3.1999, ad un dipendente che ha già lasciato l’amministrazione
conferente da tempo, si evidenzia che, tuttavia, il vostro ente non può non tenerne conto; infatti,
con la mobilità volontaria, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, il rapporto di lavoro del
personale trasferito non si estingue ma, più semplicemente, prosegue con il nuovo ente con le
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Progressione economica orizzontale
medesime caratteristiche e con gli identici contenuti che aveva presso il precedente datore di
lavoro pubblico;
d) le progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 5 del CCNL dell’1.4.1999, come
ribadito dall’art. 34 del CCNL del 22.1.2004, possono essere finanziate esclusivamente con le
risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell’art. 31, comma 2, del medesimo
CCNL del 22.1.2004. Come già specificato nell’orientamento applicativo RAL265, in caso di
mobilità volontaria del personale, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, l’onere per il
pagamento della posizione economica (o delle posizioni economiche) riconosciuta dall’ente di
appartenenza al dipendente trasferito grava sempre sulle risorse decentrate stabili dell’ente di
destinazione, secondo le regole generali. Nessuna disposizione legale o clausola contrattuale
autorizza una deroga alle previsioni del citato art.34 del CCNL del 22.1.2004, nel senso di
consentire, nel caso di mobilità del personale, di porre la spesa per la progressione economica
orizzontale del personale trasferito a carico dei bilanci degli enti che ricevono tale personale.
Pertanto, tale vincolo generale non può non trovare applicazione anche relativamente all’onere
per il pagamento della posizione economica riconosciuta dall’ente di appartenenza al
dipendente trasferito. Proprio in considerazione di tale situazione che può derivare
dall’attuazione di processi di mobilità, si consiglia, in occasione di questi, di valutare
attentamente, in via preventiva, il “peso" del trattamento economico del personale che si
intende assumere per mobilità. Le risorse stabili necessarie per il pagamento della progressione
orizzontale del dipendente trasferito dovranno essere reperite tra quelle generali disponibili
presso l’ente stesso. In proposito, si ricorda che questa tipologia di risorse può essere
legittimamente incrementata solo nel rispetto delle precise disposizioni contrattuali in materia.
Infatti, nessuna clausola contrattuale legittima un automatico incremento delle risorse stabili per
il solo fatto di dover fronteggiare il maggior costo di una progressione economica orizzontale a
seguito di un processo di mobilità. Diversamente ritenendo, si finirebbe per collocare, sia pure
indirettamente, questo costo a carico del bilancio dell’ente;
d) piuttosto, per il futuro, al fine di evitare il reiterarsi di situazioni analoghe, che, sempre più
spesso, si verificano nella realtà degli enti del Comparto, si ritiene che l’ente interessato
all’acquisizione di personale per mobilità volontaria possa richiedere all’ente di attuale
appartenenza del dipendente una specifica dichiarazione, secondo i principi di correttezza e
buona fede, circa la effettiva situazione economico normativa dello stesso, anche con
riferimento a progressioni orizzontali o verticali in atto o ancora da attivare, specialmente se con
efficacia retroattiva.
soloperto@aranagenzia.it