Sui quesiti formulati dalla Provincia di Perugia, la Corte dei Conti
Sez. Reg.le Umbria, con la deliberazione n. 258/2011/PAR del 13.12.2011,
ripropone i seguenti principi e concetti:
- la nozione di "trattamento economico complessivo" da considerare ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dal comma 2 è quella indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12 del 15.04.2011; pertanto, comprende tutte le voci stipendiali corrisposte nell'anno, siano esse fondamentali o accessorie, fisse o variabili. Consegue che (sulla base di quanto richiesto dalla Provincia di Perugia) vanno ricompresi gli emolumenti per diritti di rogito, compensi per progettazione interna, proventi da sponsorizzazioni, compensi per avvocatura interna, buoni pasto per la quota eccedente il valore di euro 5,29
- i proventi derivanti dall'art. 208 del Codice della Strada non sono, tuot court, destinabili al trattatamento accessorio della polizia municipale; è prevalso, dopo pronunce contrastanti, l'orientamento negativo in considerazione del fatto che dette somme sono destinate ad iniziative per la realizzazione di opere e strutture finalizzate a migliorare la circolazione stradale, nonchè a studi, ricerche, aggiornamenti professionali, ecc...
- le stesse risorse (art. 208 CdS) non si possono considerare come risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, ex art. 15 comma 1 lettera k) del CCNL 01.04.1999, in quanto la norma non contempla in modo diretto e puntuale la finalizzazione all'impiego per scopi premiali, ma bensì il perseguimento di obiettivi generici
- per le ragioni sopradette, i proventi indicati al comma 5bis (art. 208) non sono espressamente destinati dal legislatore alle remunerazione dello straordinario e/o al relativo fondo
- le considerazioni di cui sopra valgono anche a motivare l'impossibilità di destinare le stesse risorse al fondo risorse decentrate (art. 15 CCNL 01.04.1999) in deroga al limite imposto dall'art. 9, comma 2bis, del d.l. 78/2010; le uniche somme che derogano alla regola sono quelle indicate dalla stessa Corte a Sezioni Riunite, con deliberazioni n. 51/CONTR/2011 e n. 56/CONTR/2011, ovvero gli incentivi per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna in quanto remunerative di prestazioni professionali tipiche di particolari soggetti oltre alla possibilità di acquisire le medesime prestazioni attraverso il ricorso all'esterno con possibili oneri aggiuntivi
- va ricordata la differente portata delle esclusioni dal blocco del trattamento accessorio di cui all'art. 9, comma 2bis, del d.l. 78/2010 e la definizione di trattamento economico complessivo di cui al comma 2 dello stesso art. 9, in quanto il primo mira ad un contenimento generale della spesa pubblica per il trattamento accessorio relativo alla generalità dei dipendenti, mentre il secondo è rivolto - in particolare - alla riduzione dei singoli trattamenti economici eccedenti rispettivamente i 90.000 e i 150.000 euro annui (per gli anni indicati e per le percentuali specificate).
- la nozione di "trattamento economico complessivo" da considerare ai fini dell'applicazione delle decurtazioni previste dal comma 2 è quella indicata dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 12 del 15.04.2011; pertanto, comprende tutte le voci stipendiali corrisposte nell'anno, siano esse fondamentali o accessorie, fisse o variabili. Consegue che (sulla base di quanto richiesto dalla Provincia di Perugia) vanno ricompresi gli emolumenti per diritti di rogito, compensi per progettazione interna, proventi da sponsorizzazioni, compensi per avvocatura interna, buoni pasto per la quota eccedente il valore di euro 5,29
- i proventi derivanti dall'art. 208 del Codice della Strada non sono, tuot court, destinabili al trattatamento accessorio della polizia municipale; è prevalso, dopo pronunce contrastanti, l'orientamento negativo in considerazione del fatto che dette somme sono destinate ad iniziative per la realizzazione di opere e strutture finalizzate a migliorare la circolazione stradale, nonchè a studi, ricerche, aggiornamenti professionali, ecc...
- le stesse risorse (art. 208 CdS) non si possono considerare come risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, ex art. 15 comma 1 lettera k) del CCNL 01.04.1999, in quanto la norma non contempla in modo diretto e puntuale la finalizzazione all'impiego per scopi premiali, ma bensì il perseguimento di obiettivi generici
- per le ragioni sopradette, i proventi indicati al comma 5bis (art. 208) non sono espressamente destinati dal legislatore alle remunerazione dello straordinario e/o al relativo fondo
- le considerazioni di cui sopra valgono anche a motivare l'impossibilità di destinare le stesse risorse al fondo risorse decentrate (art. 15 CCNL 01.04.1999) in deroga al limite imposto dall'art. 9, comma 2bis, del d.l. 78/2010; le uniche somme che derogano alla regola sono quelle indicate dalla stessa Corte a Sezioni Riunite, con deliberazioni n. 51/CONTR/2011 e n. 56/CONTR/2011, ovvero gli incentivi per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna in quanto remunerative di prestazioni professionali tipiche di particolari soggetti oltre alla possibilità di acquisire le medesime prestazioni attraverso il ricorso all'esterno con possibili oneri aggiuntivi
- va ricordata la differente portata delle esclusioni dal blocco del trattamento accessorio di cui all'art. 9, comma 2bis, del d.l. 78/2010 e la definizione di trattamento economico complessivo di cui al comma 2 dello stesso art. 9, in quanto il primo mira ad un contenimento generale della spesa pubblica per il trattamento accessorio relativo alla generalità dei dipendenti, mentre il secondo è rivolto - in particolare - alla riduzione dei singoli trattamenti economici eccedenti rispettivamente i 90.000 e i 150.000 euro annui (per gli anni indicati e per le percentuali specificate).
Fonte: http://www.publika.it