lunedì 16 aprile 2012

Mobilità: Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, deliberazione n. 116/2012/PAR del 4 aprile 2012

La Corte dei Conti Sez. Reg.le Lombardia, con la deliberazione n. 116/2012/PAR del 4 aprile 2012, risponde ad un ente che chiede di poter assumere con mobilità superando così il range disponibile per garantire il rispetto del tetto alla spesa del personale dell'ultimo anno precedente e precisa di non aver rispettato il patto di stabilità negli anni 2009 e 2010. La Sezione:
- riguardo al primo aspetto, ribadisce gli orientamenti consolidati secondo i quali il trasferimento per mobilità non deve essere utilizzato per consentire l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro oltre i limiti numerici e di spesa previsti dalla disciplina vigente (Lombardia/904/2010 PAR del 29.09.2010; Sezione delle Autonomie n. 21/2009 del 27.11.2009 e parere n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19.03.2010)
- sulla seconda questione (riferimento all'esercizio precedente in ordine al rispetto del patto di stabilità), precisa "...., in mancanza di riferimenti puntuali circa le misure adottate nel 2011 per sanare le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del patto di stabilità negli anni 2009 e 2010 ed anche per rimanere rigorosamente nell'ambito delle competenze di questa Sezione, ......, non rimane che affermare un principio di carattere generale, secondo il quale il riferimento all'esercizio precedente non può essere considerato isolato rispetto al comportamento complessivo dell'ente locale, la cui azione deve tendere, secondo le intenzioni del legislatore, a mantenere o a riportare le spese entro i parametri stabiliti. Il riferimento all'anno precedente, pertanto, appare legittimo solo se in tale anno sono state scontate le sanzioni derivanti dalle violazioni del patto di stabilità effettuate negli anni precedenti. E' poi opportuno ricordare che, in ogni caso, persiste il limite del 20% relativo al tetto di spesa rispetto alle cessazioni avvenute nell'anno precedente."