REPUBBLICA
ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti
magistrati:
Ennio COLASANTI Presidente
Luisa D’EVOLI Consigliere
(relatore)
Alessandro BENIGNI Referendario
Francesco BELSANTI Referendario
Claudio GUERRINI Referendario
nell’adunanza del
23 febbraio 2012 ha assunto la seguente deliberazione.
Vista la lettera in
data 10 febbraio 2012 con la quale il Sindaco del Comune di Recco ha
rivolto alla Sezione, per il tramite del Presidente del Consiglio delle
Autonomie locali, richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma
8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista l’ordinanza
presidenziale n. 12 del 23 febbraio 2012 che ha deferito la questione
all’esame collegiale della Sezione;
Udito, nell’adunanza
del 23 febbraio 2012, il magistrato relatore Cons. Luisa D’Evoli;
PREMESSO:
Con istanza in data
8 febbraio 2012, prot. 2890 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle
Autonomie Locali della Liguria con nota n. 10 del 10 febbraio 2012 –
assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti per la Liguria il 14 febbraio 2012 con il n. 0000444-14/02/2012-SC_LIG-T85-A
– il Sindaco del Comune di Recco ha chiesto alla Sezione di far conoscere
se, tenuto conto delle peculiarità dell’istituto del comando, la
relativa spesa possa considerarsi esclusa dal limite del 50% della spesa
per assunzioni a tempo determinato sostenuta nell’anno 2009 di cui
all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge
con la legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nel formulare la richiesta
di parere, l’Ente evidenzia che l’istituto del comando non è da
inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale, costituendo
una forma di mobilità temporanea, e che avvalendosi di personale comandato
non vi è aumento di spesa di personale nell’ambito della pubblica
amministrazione in generale, trattandosi di un incarico temporaneo ed
essendo previsto il reintegro del personale verso l’ente di partenza
al termine del periodo stabilito.
CONSIDERATO IN DIRITTO:
1. La richiesta di
parere all’odierno esame tende sostanzialmente ad ottenere una valutazione
sull’esatta portata applicativa dell’art. 9, comma 28, del d.l.
n. 78 del 2010 in relazione alla questione se la spesa sostenuta per
il personale comandato possa considerarsi esclusa dal limite del 50%
della spesa per assunzioni a tempo determinato sostenuta nell’anno
2009.
2. In via preliminare,
osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile
sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta
dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è
stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria,
nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma
8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
La stessa può ritenersi
parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza del
quesito alla “materia della contabilità pubblica”, giacché il
quesito concerne norme che costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica e in specie norme di contenimento
della spesa di personale.
3.1. Nel merito
occorre richiamare l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.
La norma prevede che
“a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui
agli articoli
62, 63
e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università
e gli enti pubblici di cui all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto
previsto dagli articoli
7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, possono avvalersi
di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2009” e che “per le medesime amministrazioni la
spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri
rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché
al lavoro accessorio di cui all'articolo
70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni
ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella
sostenuta per le rispettive finalità
nell'anno 2009”.
La norma medesima prevede
inoltre che le disposizioni in essa contenute “costituiscono principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti
del Servizio sanitario nazionale”.
3.2. Sulla portata
applicativa della disposizione, con particolare riferimento alla questione
posta dall’Ente nella presente richiesta di parere, si è già espressa,
in sede consultiva, la Sezione regionale di controllo per la Toscana
con la deliberazione n. 6/2012/PAR, la quale ha affermato che “le
acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente
essere annoverate tra le forme “a tempo determinato o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa”
il cui utilizzo è limitato dall’art. 9, comma 28, della L. 122/2010
citato”, precisando inoltre che “la ratio della suddetta
limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando
o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto
perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento
della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà
di limitare la spesa connessa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile
ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al
contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della
spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo
ente locale”.
3.3. Ritiene il Collegio
di non doversi discostare dall’indirizzo sopra enunciato, sia pure
con alcune precisazioni.
Sebbene, come anche
affermato dall’Ente, l’istituto del comando non sia da inquadrarsi
tra le tipologie di assunzione di personale, non possono non essere
considerati gli effetti derivanti dallo stesso in termini di mantenimento
del principio di neutralità finanziaria.
La giurisprudenza della
Corte dei conti, in sede consultiva e nomofilattica, a proposito della
diversa questione della portata applicativa del divieto di assunzioni
in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, ha affermato
che “perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili
ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità
in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti
a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni
del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi
finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle
dotazioni organiche” (delib. Sez. reg. contr. Liguria n.
61 del 2011, che richiama la deliberazione n. 59/CONTR/2010 delle Sezioni
riunite nonché la deliberazione n. 80/2011/PAR della Sezione regionale
di controllo Lombardia e la deliberazione n. 287/2011/PAR della Sezione
regionale di controllo Veneto).
La citata deliberazione
di questo Collegio n. 61 del 2011 ha poi precisato che le stesse considerazioni
“possono essere estese de plano anche al personale comandato le
cui prestazioni sono assunte nell’ambito dell’organizzazione dell’ente
locale che è poi tenuto a sostenere la spesa relativa alla retribuzione”.
Ciò significa che,
in applicazione del principio di neutralità finanziaria sopra enunciato,
nella diversa fattispecie ora all’esame, quale è quella del limite
di assunzione del personale a tempo determinato di cui all’art. 9,
comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, la spesa relativa al personale utilizzato
in posizione di comando può essere esclusa dall’ambito applicativo
di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 a condizione
che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall’Ente
cedente ai soli fini dell’applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni
è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti
per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Recco.
Copia della presente
deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto all’attività
di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune.
Così deliberato in
Genova, nell’adunanza del 23 febbraio 2012.
Il Magistrato Estensore
Il Presidente
(Luisa D’Evoli)
(Ennio Colasanti)
Depositata il 27 febbraio
2012
Il Funzionario Preposto
(Dott. Michele Bartolotta)