lunedì 16 aprile 2012

l’Istituto del comando:Deliberazione n. 7 /2012 CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

Deliberazione n. 7 /2012

REPUBBLICA  ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:
Ennio COLASANTI Presidente
Luisa D’EVOLI Consigliere (relatore)
Alessandro BENIGNI Referendario
Francesco BELSANTI Referendario
Claudio GUERRINI Referendario
nell’adunanza del 23 febbraio 2012 ha assunto la seguente deliberazione.
Vista la lettera in data 10 febbraio 2012 con la quale il Sindaco del Comune di Recco ha rivolto alla Sezione, per il tramite del Presidente del Consiglio delle Autonomie locali, richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 12 del 23 febbraio 2012 che ha deferito la questione all’esame collegiale della Sezione;
Udito, nell’adunanza del 23 febbraio 2012, il magistrato relatore Cons. Luisa D’Evoli;
PREMESSO:
Con istanza in data 8 febbraio 2012, prot. 2890 trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 10 del 10 febbraio 2012 – assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 14 febbraio 2012 con il n. 0000444-14/02/2012-SC_LIG-T85-A – il Sindaco del Comune di Recco ha chiesto alla Sezione di far conoscere se, tenuto conto delle peculiarità dell’istituto del comando, la relativa spesa possa considerarsi esclusa dal limite del 50% della spesa per assunzioni a tempo determinato sostenuta nell’anno 2009 di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nel formulare la richiesta di parere, l’Ente evidenzia che l’istituto del comando non è da inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale, costituendo una forma di mobilità temporanea, e che avvalendosi di personale comandato non vi è aumento di spesa di personale nell’ambito della pubblica amministrazione in generale, trattandosi di un incarico temporaneo ed essendo previsto il reintegro del personale verso l’ente di partenza al termine del periodo stabilito.
CONSIDERATO IN DIRITTO:
1. La richiesta di parere all’odierno esame tende sostanzialmente ad ottenere una valutazione sull’esatta portata applicativa dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 in relazione alla questione se la spesa sostenuta per il personale comandato possa considerarsi esclusa dal limite del 50% della spesa per assunzioni a tempo determinato sostenuta nell’anno 2009.
2. In via preliminare, osserva il Collegio che la richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall’organo legittimato a rappresentare l’Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
La stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza del quesito alla “materia della contabilità pubblica”, giacché il quesito concerne norme che costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica e in specie norme di contenimento della spesa di personale.
3.1. Nel merito occorre richiamare l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.
La norma prevede che “a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009” e che “per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”.
La norma medesima prevede inoltre che le disposizioni in essa contenute “costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
3.2. Sulla portata applicativa della disposizione, con particolare riferimento alla questione posta dall’Ente nella presente richiesta di parere, si è già espressa, in sede consultiva, la Sezione regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione n. 6/2012/PAR, la quale ha affermato che “le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme “a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa” il cui utilizzo è limitato dall’art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato”, precisando inoltre che “la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale”.
3.3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dall’indirizzo sopra enunciato, sia pure con alcune precisazioni.
Sebbene, come anche affermato dall’Ente, l’istituto del comando non sia da inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale, non possono non essere considerati gli effetti derivanti dallo stesso in termini di mantenimento del principio di neutralità finanziaria.
La giurisprudenza della Corte dei conti, in sede consultiva e nomofilattica, a proposito della diversa questione della portata applicativa del divieto di assunzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, ha affermato che “perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche” (delib. Sez. reg. contr. Liguria n.  61 del 2011, che richiama la deliberazione n. 59/CONTR/2010 delle Sezioni riunite nonché la deliberazione n. 80/2011/PAR della Sezione regionale di controllo Lombardia e la deliberazione n. 287/2011/PAR della Sezione regionale di controllo Veneto).
La citata deliberazione di questo Collegio n. 61 del 2011 ha poi precisato che le stesse considerazioni “possono essere estese de plano anche al personale comandato le cui prestazioni sono assunte nell’ambito dell’organizzazione dell’ente locale che è poi tenuto a sostenere la spesa relativa alla retribuzione”.
Ciò significa che, in applicazione del principio di neutralità finanziaria sopra enunciato, nella diversa fattispecie ora all’esame, quale è quella del limite di assunzione del personale a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando può essere esclusa dall’ambito applicativo di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall’Ente cedente ai soli fini dell’applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Recco.
Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Preposto all’attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune.
Così deliberato in Genova, nell’adunanza del 23 febbraio 2012.
Il Magistrato Estensore                                 Il Presidente
       (Luisa D’Evoli)                                    (Ennio Colasanti) 
Depositata il 27 febbraio 2012
Il Funzionario Preposto
(Dott. Michele Bartolotta)