martedì 17 aprile 2012

La mancata notifica dell' Ordinanza di demolizione non vizia l'atto

N. 03266/2012 REG.PROV.COLL.
N. 04393/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2007, proposto da:
Theisen Iara Maria, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Federico, con domicilio eletto presso Pietro Federico in Roma, via Velletri, 35;
contro
Comune di Palestrina;
per l'annullamento
DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna l’ordine di demolizione 265 del 2004, con cui il Comune di Palestrina ha ingiunto al coniuge sig. Vespa di demolire un manufatto eseguito senza titolo edilizio su terreno in comproprietà alla coppia, a pena di acquisizione del sedime ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio. Viene altresì impugnato l’ordine di demolizione n. 20 del 2006, avente ad oggetto altro manufatto abusivo, e sempre indirizzato al solo sig. Vespa.
La ricorrente deduce la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, posto che tali atti non le sono stati notificati, benché ella fosse comproprietaria dei terreni su cui le opere abusive sono state realizzate: si sostiene che tale omissione “determina l’illegittimità dell’intero procedimento”.
Tale conclusione è erronea: è certamente vero che il proprietario del fondo su cui è stato realizzato l’abuso è destinatario dell’ordine di demolizione, e che per tale via è in grado di impugnarlo; ma, ove la notifica non sia eseguita, ciò non vizia l’atto, ma ne consente piuttosto l’impugnativa da parte del proprietario a partire da quando ne sia venuto a conoscenza (in termini, Tar Napoli, n. 5293 del 2011).
Per tale ragione, l’odierno ricorso è ammissibile con riguardo ad entrambi gli ordini di demolizione impugnati, verso i quali, però, la ricorrente non ha dedotto alcun vizio di legittimità, neppure sotto il profilo della di lei estraneità agli abusi.
Infondato è altresì il motivo concernente la violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990: è giurisprudenza di questo Tribunale che l’ordine di demolizione sia atto dal contenuto dovuto, che non richiede il previo avviso di inizio del procedimento.
Il ricorso è perciò infondato.
Nulla sulle spese, in difetto di costituzione del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente FF
Rita Tricarico, Consigliere
Marco Bignami, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE













DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/04/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)