Rinnovo patente dopo gli 80 anni: niente più visita in Commissione medica locale
L’accertamento dei requisiti psico fisici per la conferma di validità
del documento di guida, dal 10 febbraio 2012, deve essere effettuato,
ogni due anni, presso i consueti medici abilitati previsti dal Codice
della strada
Rinnovo patente più semplice per chi ha superato gli 80 anni.
Il decreto "Semplifica Italia" (decreto legge 9 febbraio 2012 n.5,
convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35), in vigore dal 10 febbraio
2012, ha infatti eliminato l'obbligo di visita medica presso una
Commissione medica locale.
Il provvedimento del Governo ripristina, per i patentati più anziani, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative, le modalità di rinnovo del documento di guida valide prima delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n.120 ed applicate dal 15 settembre 2010. Resta invece confermata la scadenza biennale del rinnovo.
Dal 10 febbraio 2012, quindi, i conducenti ultra ottantenni, per confermare la validità della patente di guida oppure del "patentino" per ciclomotori, devono effettuare, ogni due anni, l'accertamento dei requisiti psico fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti dall'articolo 119 del Codice della strada, come, ad esempio, i medici delle sezioni di medicina legale delle Asl, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato o i medici militari.
Presso questi stessi medici abilitati devono recarsi, alla scadenza della patente, anche i conducenti ultra ottantenni che, nel periodo in cui era obbligatoria, al superamento degli 80 anni, la visita in Commissione medica locale, abbiano ricevuto un rinnovo di validità inferiore a 2 anni. Lo precisa la circolare ministeriale 20 marzo 2012 prot.n. 7852.
In tali casi è compito del medico che effettua la visita valutare l'eventuale rinvio dell'accertamento dei requisiti psico fisici del patentato alla Commissione medica locale: è questa, infatti, una possibilità prevista dal Codice della strada (articolo 119, comma 4, lettera d), per i conducenti di qualsiasi età, ogni volta che l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.
Oltre a questa ipotesi, la visita di rinnovo patente resta di competenza della Commissione medica locale, indipendentemente dall'età del conducente, in alcuni casi specifici indicati sempre dal Codice della strada (articolo 119, comma 4 e articolo 115, comma 2): mutilati e minorati fisici, persone affette da alcune patologie invalidanti per la guida, diabetici con patente superiore alla categoria B, conducenti sottoposti a provvedimenti di revisione della patente, ultra sessantacinquenni conducenti di veicoli pesanti per il trasporto cose e di macchine operatrici, ultra sessantenni conducenti di veicoli pesanti per il trasporto persone.
Testo decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 coordinato con legge di conversione 4 aprile 2012 n.35 - articolo 11 - commi 1, 2 ,3, 4
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo
Estratto delle modifiche al Codice della strada relative al rinnovo patente per chi ha superato gli 80 anni
Circolare 20 marzo 2012 prot.n. 7852
Direzione generale motorizzazione - divisione 5
Art.11 del DL 9 febbraio 2012 n.5 - disposizioni in materia di rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni
Contiene precisazioni relative ai conducenti con più di 80 anni che abbiano ricevuto un rinnovo di validità inferiore a 2 anni
Codice della strada - articolo 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
Prevedeva al comma 2-bis, ora abrogato, l'obbligo di visita medica di rinnovo in Commissione medica locale dopo gli 80 anni
Codice della strada - articolo 119
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
Indica, tra l'altro, i medici abilitati per la visita di rinnovo patente ed i casi in cui il rinnovo deve essere effettuato in Commissione medica locale
Codice della strada - articolo 126
Durata e conferma della validità della patente di guida
Vedi anche:
Rinnovo, cambio di residenza, perdita dei documenti o della targa
Tempi e modi per rinnovare la patente, aggiornare i documenti di guida e circolazione dopo un cambio di residenza, ottenere un duplicato di patente e carta di circolazione in caso di smarrimento o deterioramento, reimmatricolare il veicolo quando si è persa la targa
modificato la disciplina del rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti che
abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età disponendo:
- l’immediata entrata in vigore della norma soppressiva dell’articolo 115, comma 2-bis, CdS
(che prevedeva, a tal fine, che tali conducenti acquisissero un attestato di idoneità rilasciato
da una commissione medica locale a seguito di visita specialistica biennale);
- la validità biennale dei predetti titoli abilitativi alla guida.
Tanto premesso, ne deriva che dal 10 febbraio 2012 non sussiste più stretta correlazione tra il
compimento dell’ottantesimo anno di età del conducente ed il rinnovo di validità previa visita
specialistica presso una commissione medica locale, la cui competenza ricorre – così come per i
conducenti di qualsiasi età - solo nelle ipotesi di cui all’articolo 119, comma 4, tra le quali ricorre
anche l’ipotesi che l’ “esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorga al
medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida”.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che - stante la portata generale delle disposizioni su
menzionate, e l’assenza di qualsivoglia norma transitoria – la stessa trova applicazione anche nei
riguardi dei conducenti ultra-ottantenni che, recatisi presso una commissione medica locale nelle
more della vigenza dell’articolo 115, co. 2-bis, CdS, abbiano ricevuto un rinnovo di validità
inferiore al biennio.
Il provvedimento del Governo ripristina, per i patentati più anziani, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative, le modalità di rinnovo del documento di guida valide prima delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n.120 ed applicate dal 15 settembre 2010. Resta invece confermata la scadenza biennale del rinnovo.
Dal 10 febbraio 2012, quindi, i conducenti ultra ottantenni, per confermare la validità della patente di guida oppure del "patentino" per ciclomotori, devono effettuare, ogni due anni, l'accertamento dei requisiti psico fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti dall'articolo 119 del Codice della strada, come, ad esempio, i medici delle sezioni di medicina legale delle Asl, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato o i medici militari.
Presso questi stessi medici abilitati devono recarsi, alla scadenza della patente, anche i conducenti ultra ottantenni che, nel periodo in cui era obbligatoria, al superamento degli 80 anni, la visita in Commissione medica locale, abbiano ricevuto un rinnovo di validità inferiore a 2 anni. Lo precisa la circolare ministeriale 20 marzo 2012 prot.n. 7852.
In tali casi è compito del medico che effettua la visita valutare l'eventuale rinvio dell'accertamento dei requisiti psico fisici del patentato alla Commissione medica locale: è questa, infatti, una possibilità prevista dal Codice della strada (articolo 119, comma 4, lettera d), per i conducenti di qualsiasi età, ogni volta che l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.
Oltre a questa ipotesi, la visita di rinnovo patente resta di competenza della Commissione medica locale, indipendentemente dall'età del conducente, in alcuni casi specifici indicati sempre dal Codice della strada (articolo 119, comma 4 e articolo 115, comma 2): mutilati e minorati fisici, persone affette da alcune patologie invalidanti per la guida, diabetici con patente superiore alla categoria B, conducenti sottoposti a provvedimenti di revisione della patente, ultra sessantacinquenni conducenti di veicoli pesanti per il trasporto cose e di macchine operatrici, ultra sessantenni conducenti di veicoli pesanti per il trasporto persone.
Testo decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 coordinato con legge di conversione 4 aprile 2012 n.35 - articolo 11 - commi 1, 2 ,3, 4
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo
Estratto delle modifiche al Codice della strada relative al rinnovo patente per chi ha superato gli 80 anni
Circolare 20 marzo 2012 prot.n. 7852
Direzione generale motorizzazione - divisione 5
Art.11 del DL 9 febbraio 2012 n.5 - disposizioni in materia di rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni
Contiene precisazioni relative ai conducenti con più di 80 anni che abbiano ricevuto un rinnovo di validità inferiore a 2 anni
Codice della strada - articolo 115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
Prevedeva al comma 2-bis, ora abrogato, l'obbligo di visita medica di rinnovo in Commissione medica locale dopo gli 80 anni
Codice della strada - articolo 119
Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
Indica, tra l'altro, i medici abilitati per la visita di rinnovo patente ed i casi in cui il rinnovo deve essere effettuato in Commissione medica locale
Codice della strada - articolo 126
Durata e conferma della validità della patente di guida
Vedi anche:
Rinnovo, cambio di residenza, perdita dei documenti o della targa
Tempi e modi per rinnovare la patente, aggiornare i documenti di guida e circolazione dopo un cambio di residenza, ottenere un duplicato di patente e carta di circolazione in caso di smarrimento o deterioramento, reimmatricolare il veicolo quando si è persa la targa
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5
Prot. n. 7852 del 20 marzo 2012Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 5
Ai Direttori Generali territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione civile
Loro sedi
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
e, p.c: CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma
UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma
URP
SEDE
Loro sedi
Uffici Motorizzazione civile
Loro sedi
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
e, p.c: CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma
UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma
URP
SEDE
OGGETTO: Art. 11 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 - disposizioni in materia di rinnovo di validità
dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni
Come è noto, l’articolo 11, commi 1, lett. a), 2 e 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, hadei titoli abilitativi alla guida dei conducenti ultraottantenni
modificato la disciplina del rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida dei conducenti che
abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età disponendo:
- l’immediata entrata in vigore della norma soppressiva dell’articolo 115, comma 2-bis, CdS
(che prevedeva, a tal fine, che tali conducenti acquisissero un attestato di idoneità rilasciato
da una commissione medica locale a seguito di visita specialistica biennale);
- la validità biennale dei predetti titoli abilitativi alla guida.
Tanto premesso, ne deriva che dal 10 febbraio 2012 non sussiste più stretta correlazione tra il
compimento dell’ottantesimo anno di età del conducente ed il rinnovo di validità previa visita
specialistica presso una commissione medica locale, la cui competenza ricorre – così come per i
conducenti di qualsiasi età - solo nelle ipotesi di cui all’articolo 119, comma 4, tra le quali ricorre
anche l’ipotesi che l’ “esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorga al
medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida”.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che - stante la portata generale delle disposizioni su
menzionate, e l’assenza di qualsivoglia norma transitoria – la stessa trova applicazione anche nei
riguardi dei conducenti ultra-ottantenni che, recatisi presso una commissione medica locale nelle
more della vigenza dell’articolo 115, co. 2-bis, CdS, abbiano ricevuto un rinnovo di validità
inferiore al biennio.
Il Direttore Generale
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)
GF/CM(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)
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Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Titolo/Oggetto
Nuovo codice della strada
articolo 115: Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali (1)
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente; (2)
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; (2)
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. (3)
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. (3)
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122. (3)
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. (3)
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. (3)
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. (3)
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; (4)
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (4)
2-bis. [abrogato] (5)
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Qualora trattisi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto. (2)
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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(1) Sulla materia, v. anche d. m. 30 settembre 2003 (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE).
(2) Così modificato dall'art. 5 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9.
(3) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120. Le modalità di attuazione saranno indicate da un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore (13 agosto 2010) della legge 29 luglio 2010 n.120.
(4) Lettera modificata dalla legge 29 luglio 2010 n.120. Le modalità di attuazione saranno indicate da un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore (13 agosto 2010) della legge 29 luglio 2010 n.120.
(5) Modifica effettuata dal decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 (convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012 n.35), che anticipa così l'entrata in vigore dell'abrogazione del comma già prevista, dal 19 gennaio 2013, da parte del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59. Il testo del comma, precedentemente inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120, era il seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119 , a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti."
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente; (2)
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) ciclomotori, motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici; (2)
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi, superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore. (3)
1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. (3)
1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo 122. (3)
1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. (3)
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. (3)
1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. (3)
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento; (4)
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale,con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento. (4)
2-bis. [abrogato] (5)
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. Qualora trattisi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto. (2)
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92 se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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(1) Sulla materia, v. anche d. m. 30 settembre 2003 (Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE).
(2) Così modificato dall'art. 5 del d. legisl. 15 gennaio 2002 n. 9.
(3) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120. Le modalità di attuazione saranno indicate da un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore (13 agosto 2010) della legge 29 luglio 2010 n.120.
(4) Lettera modificata dalla legge 29 luglio 2010 n.120. Le modalità di attuazione saranno indicate da un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore (13 agosto 2010) della legge 29 luglio 2010 n.120.
(5) Modifica effettuata dal decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 (convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012 n.35), che anticipa così l'entrata in vigore dell'abrogazione del comma già prevista, dal 19 gennaio 2013, da parte del decreto legislativo 18 aprile 2011 n.59. Il testo del comma, precedentemente inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120, era il seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, chi ha superato ottanta anni può continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie A, B, C ed E, qualora consegua uno specifico attestato rilasciato dalla commissione medica locale di cui al comma 4 dell'articolo 119 , a seguito di visita medica specialistica biennale, con oneri a carico del richiedente, rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti."
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Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Titolo/Oggetto
Nuovo codice della strada
articolo 119: Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da
malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica,
anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza
veicoli a motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (5) (7)
2-bis.L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (1).
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalita' sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente. (6) (8)
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. (2) La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia. (5)
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali (9), costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:(11)
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale (1).
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresi' all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validita' della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita' ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validita' della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi. (5)
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (3)
7.Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. (10)
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia; (4)
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
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(1) Aggiunte introdotte dall'art. 32, legge 7 dicembre 1999 n. 472.
(2) Comma modificato dall'art. 15, d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575.
(3) Così modificato dal decreto-legge 151/2003, convertito con legge n. 214 del 1° agosto 2003, con effetto dal 1° settembre 2003 .
(4) Comma modificato dall'art. 6, legge 30 marzo 2001 n. 125.
(5) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(6) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(7) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Codice della strada [decreto legislativo n. 285 del 1992] e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
(8) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120 le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del Codice della strada [decreto legislativo n. 285 del 1992] si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
(9) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro il 12 ottobre 2010 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n.120, avvenuta il 13 agosto 2010), sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del Codice della strada [decreto legislativo n. 285 del 1992].
(10) Comma non più operante, pur se non abrogato in forma esplicita, sulla base delle modifiche apportate al comma 5 da parte delle legge 29 luglio 2010 n.120.
(11) Così modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 (convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012 n.35)
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purche' abbiano svolto l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici. (5) (7)
2-bis.L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida (1).
2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinicotossicologici le cui modalita' sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente. (6) (8)
3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-ter deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. (2) La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia. (5)
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali (9), costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:(11)
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale (1).
5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresi' all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validita' della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita' ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validita' della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi. (5)
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi. (3)
7.Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione. (10)
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia; (4)
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.
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(1) Aggiunte introdotte dall'art. 32, legge 7 dicembre 1999 n. 472.
(2) Comma modificato dall'art. 15, d.p.r. 19 aprile 1994 n. 575.
(3) Così modificato dal decreto-legge 151/2003, convertito con legge n. 214 del 1° agosto 2003, con effetto dal 1° settembre 2003 .
(4) Comma modificato dall'art. 6, legge 30 marzo 2001 n. 125.
(5) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(6) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010 n.120
(7) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di trasmissione della certificazione medica rilasciata dai medici di cui al comma 2 dell'articolo 119 del Codice della strada [decreto legislativo n. 285 del 1992] e dai medici di cui all'articolo 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
(8) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120 le disposizioni del primo e terzo periodo del comma 2-ter dell'articolo 119 del Codice della strada [decreto legislativo n. 285 del 1992] si applicano, rispettivamente, decorsi dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2-ter.
(9) Secondo la legge 29 luglio 2010 n.120 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro il 12 ottobre 2010 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010 n.120, avvenuta il 13 agosto 2010), sono stabilite linee guida per assicurare criteri di valutazione uniformi sul territorio nazionale alle quali si devono attenere le commissioni di cui al comma 4 dell'articolo 119 del Codice della strada [decreto legislativo n. 285 del 1992].
(10) Comma non più operante, pur se non abrogato in forma esplicita, sulla base delle modifiche apportate al comma 5 da parte delle legge 29 luglio 2010 n.120.
(11) Così modificato dal decreto legge 9 febbraio 2012 n.5 (convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012 n.35)
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Decreto Dirigenziale - 31/01/2012 - Modifiche al D.D. 31 gennaio 2011
OGGETTO: Modifiche al'articolo 6 del D.D. 31 gennaio 2011
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "Codice della strada" ed in particolare l'articolo 119, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ed in particolare l'articolo 331;
VISTO il decreto a propria firma del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida", di seguito denominato "D.D. 31 gennaio 2011";
VISTO altresì il decreto a propria firma del 26 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2011, recante "Modifiche al D.D. 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida", di seguito denominato "D.D. 26 luglio 2011", con il quale, si è ritenuto opportuno prorogare il termine già posto dall’articolo 6, comma 3, del predetto D.D. 31 gennaio 2011 alla data del 15 febbraio 2012, al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione;
CONSIDERATA l'opportunità di ulteriormente prorogare detto termine al fine di consentire l'assegnazione di un codice di identificazione anche all'"ufficio dell'unità sanitaria territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale", nonché al "medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario", uffici ai quali l'articolo 119, comma 2, pure attribuisce funzioni in materia di certificazione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;
RITENUTO a tal fine necessario acquisire il parere della Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali e pertanto, nelle more, prorogare ulteriormente il predetto termine;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ed in particolare l'articolo 331;
VISTO il decreto a propria firma del 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, recante "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida", di seguito denominato "D.D. 31 gennaio 2011";
VISTO altresì il decreto a propria firma del 26 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2011, recante "Modifiche al D.D. 31 gennaio 2011 in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il rinnovo e il rilascio di patente di guida", di seguito denominato "D.D. 26 luglio 2011", con il quale, si è ritenuto opportuno prorogare il termine già posto dall’articolo 6, comma 3, del predetto D.D. 31 gennaio 2011 alla data del 15 febbraio 2012, al fine di garantire una piena efficienza del servizio reso dai medici appartenenti alle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, accordando agli stessi medici un maggior tempo per l'acquisizione del codice di identificazione;
CONSIDERATA l'opportunità di ulteriormente prorogare detto termine al fine di consentire l'assegnazione di un codice di identificazione anche all'"ufficio dell'unità sanitaria territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale", nonché al "medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario", uffici ai quali l'articolo 119, comma 2, pure attribuisce funzioni in materia di certificazione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;
RITENUTO a tal fine necessario acquisire il parere della Conferenza Unificata Stato regioni ed enti locali e pertanto, nelle more, prorogare ulteriormente il predetto termine;
DECRETA
ART. 1
(Modifiche all'articolo 6 del D.D. 31 gennaio 2011)
1. All'articolo 6 del D.D 31 gennaio 2011, come modificato dall'art. 4 del D.D. 26 luglio 2011, le parole "Fino alla data del 15 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data che sarà resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,".
(Modifiche all'articolo 6 del D.D. 31 gennaio 2011)
1. All'articolo 6 del D.D 31 gennaio 2011, come modificato dall'art. 4 del D.D. 26 luglio 2011, le parole "Fino alla data del 15 febbraio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data che sarà resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,".
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(ing. Amedeo FUMERO)
(ing. Amedeo FUMERO)
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Decreto Ministero dei Trasporti - 31/01/2011 - Certificazione medica
OGGETTO: Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 gennaio 2011 – G.U. n. 38 del 16/2/2011
Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. (11A02042)
DECRETO 31 gennaio 2011 – G.U. n. 38 del 16/2/2011
Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. (11A02042)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «Codice della strada»
ed in particolare l'art. 119, come da ultimo modificato dall'art. 23
della legge 29 luglio 2010, nonchè gli articoli da 319 a 331 del del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante «Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada»;
Visto in particolare il comma 2, primo periodo, del citato art. 119 che consente il rilascio di certificazioni mediche, attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, da parte di uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, da medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, da medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, da ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, da medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, dai medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da medici milietari in servizio permanente effettivo o in quiescenza;
Visto altresì il secondo periodo del citato art. 119, comma 2, che dispone che la suddetta attività di certificazione possa essere espletata dai predetti medici anche quando abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi suindicati, purchè abbiano svolto l'attività in parola negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali per almeno cinque anni;
Visto inoltre il comma 3 del citato art. 23 della legge n. 120 del 2010 che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalità di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici previsti all'art. 119, comma 2 del Codice della strada e dall'art. 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il predetto art. 103, comma 1, lettera a) che affida le funzioni relative all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli a medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale, confermando al contempo le modalità di trasmissione della medesima certificazione secondo le procedure di cui all'art. 126, comma 5 del Codice della strada;
Ritenuto che, in apposito tavolo tecnico istituito presso la Conferenza unificata Stato regioni ed enti locali, con riferimento alle modalità di trasmissione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici di cui all'art. 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stata rappresentata la previa esigenza di un coordinamento nazionale, tra tutte le amministrazioni competenti, relativamente alle procedure di esame per titoli professionali ed iscrizione in apposito albo tenuto a livello provinciale, previste dal predetto art. 103, comma 1, lettera a);
Ritenuto altresì che, nelle more della definizione di tale disciplina, il predetto tavolo tecnico ha formalizzato il proprio assenso alla possibilità di procedere comunque alla disciplina delle modalità di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici certificatori previste dall'art. 119, comma 2 del Codice della Strada;
Considerato che le suesposte modifiche normative apportate all'art. 119 del Codice della strada, non riguardano le commissioni mediche locali che, in sede di rilascio della certificazione medica necessaria ad attestare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla guida continuano ad operare secondo le modalità e procedure già in vigore;
Visto l'art. 21, commi 1 e 2 della più volte citata legge n. 120 del 2010 che rispettivamente modificano l'art. 126, comma 5 del Codice della strada e rinviano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'individuazione dei contenuti e delle procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida, di cui al predetto art. 126, comma 5;
Tenuto conto che le modifiche introdotte all'art. 126, comma 5 del Codice della strada sono in vigore ma non efficaci fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010;
Ritenuto che tanto il decreto di cui all'art. 21, comma 2, quanto quello di cui all'art. 23, comma 3 della citata legge n. 120 del 2010 sottendono ad una medesima finalità, ovvero quella di poter attribuire con univocità e certezza la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida ad un soggetto certificatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
Considerato che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 119 del Codice della strada apportate dalla legge n. 120 del 2010, tale finalità era garantita dalla appartenenza dei predetti soggetti alle amministrazioni e corpi indicati dal comma 2 dello stesso articolo;
Tenuto conto che l'ampliamento a soggetti certificatori, non più necessariamente appartenenti alle predette strutture, richiede l'individuazione di sistemi idonei al soddisfacimento delle suindicate finalità;
Considerata pertanto la necessità di individuare procedure che consentano di risalire con certezza all'estensore della certificazione medica da allegare alla domanda per il conseguimento della patente di guida nonchè a quella di rinnovo di validità della medesima;
Ritenuto comunque, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, di poter estendere tali procedure anche ai medici che operano presso le strutture elencate al predetto art. 119, comma 2 del Codice della strada;
Ritenuto altresì che, assicurata con le predette procedure la finalità di certa ed univoca attribuzione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida ad un soggetto estensore in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia possibile consentire ai medici certificatori di cui all'art. 119 del Codice della strada, come novellato, di procedere al rilascio anche delle certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità delle patenti di guida, disciplinandone le procedure per la trasmissione al competente ufficio del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;
Considerato infine che la molteplicità dei requisiti professionali e di servizio richiesti dall'art. 119, comma 2 del Codice della strada richiedono modalità e tempistiche differenti nella realizzazione delle procedure di cui sopra;
Visto, infine, l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, in materia di iscrizione ai rispettivi albi professionali per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie;
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in data 20 gennaio 2011;
Visto in particolare il comma 2, primo periodo, del citato art. 119 che consente il rilascio di certificazioni mediche, attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, da parte di uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, da medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, da medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, da ispettori medici delle Ferrovie dello Stato, da medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, dai medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da medici milietari in servizio permanente effettivo o in quiescenza;
Visto altresì il secondo periodo del citato art. 119, comma 2, che dispone che la suddetta attività di certificazione possa essere espletata dai predetti medici anche quando abbiano cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi suindicati, purchè abbiano svolto l'attività in parola negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni mediche locali per almeno cinque anni;
Visto inoltre il comma 3 del citato art. 23 della legge n. 120 del 2010 che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalità di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici previsti all'art. 119, comma 2 del Codice della strada e dall'art. 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il predetto art. 103, comma 1, lettera a) che affida le funzioni relative all'accertamento medico dell'idoneità alla guida degli autoveicoli a medici abilitati a seguito di esame per titoli professionali e iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale, confermando al contempo le modalità di trasmissione della medesima certificazione secondo le procedure di cui all'art. 126, comma 5 del Codice della strada;
Ritenuto che, in apposito tavolo tecnico istituito presso la Conferenza unificata Stato regioni ed enti locali, con riferimento alle modalità di trasmissione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici di cui all'art. 103, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stata rappresentata la previa esigenza di un coordinamento nazionale, tra tutte le amministrazioni competenti, relativamente alle procedure di esame per titoli professionali ed iscrizione in apposito albo tenuto a livello provinciale, previste dal predetto art. 103, comma 1, lettera a);
Ritenuto altresì che, nelle more della definizione di tale disciplina, il predetto tavolo tecnico ha formalizzato il proprio assenso alla possibilità di procedere comunque alla disciplina delle modalità di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici certificatori previste dall'art. 119, comma 2 del Codice della Strada;
Considerato che le suesposte modifiche normative apportate all'art. 119 del Codice della strada, non riguardano le commissioni mediche locali che, in sede di rilascio della certificazione medica necessaria ad attestare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla guida continuano ad operare secondo le modalità e procedure già in vigore;
Visto l'art. 21, commi 1 e 2 della più volte citata legge n. 120 del 2010 che rispettivamente modificano l'art. 126, comma 5 del Codice della strada e rinviano ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'individuazione dei contenuti e delle procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida, di cui al predetto art. 126, comma 5;
Tenuto conto che le modifiche introdotte all'art. 126, comma 5 del Codice della strada sono in vigore ma non efficaci fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010;
Ritenuto che tanto il decreto di cui all'art. 21, comma 2, quanto quello di cui all'art. 23, comma 3 della citata legge n. 120 del 2010 sottendono ad una medesima finalità, ovvero quella di poter attribuire con univocità e certezza la certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida ad un soggetto certificatore in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
Considerato che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 119 del Codice della strada apportate dalla legge n. 120 del 2010, tale finalità era garantita dalla appartenenza dei predetti soggetti alle amministrazioni e corpi indicati dal comma 2 dello stesso articolo;
Tenuto conto che l'ampliamento a soggetti certificatori, non più necessariamente appartenenti alle predette strutture, richiede l'individuazione di sistemi idonei al soddisfacimento delle suindicate finalità;
Considerata pertanto la necessità di individuare procedure che consentano di risalire con certezza all'estensore della certificazione medica da allegare alla domanda per il conseguimento della patente di guida nonchè a quella di rinnovo di validità della medesima;
Ritenuto comunque, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, di poter estendere tali procedure anche ai medici che operano presso le strutture elencate al predetto art. 119, comma 2 del Codice della strada;
Ritenuto altresì che, assicurata con le predette procedure la finalità di certa ed univoca attribuzione della certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida ad un soggetto estensore in possesso dei requisiti previsti dalla legge, sia possibile consentire ai medici certificatori di cui all'art. 119 del Codice della strada, come novellato, di procedere al rilascio anche delle certificazioni mediche attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità delle patenti di guida, disciplinandone le procedure per la trasmissione al competente ufficio del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione;
Considerato infine che la molteplicità dei requisiti professionali e di servizio richiesti dall'art. 119, comma 2 del Codice della strada richiedono modalità e tempistiche differenti nella realizzazione delle procedure di cui sopra;
Visto, infine, l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, in materia di iscrizione ai rispettivi albi professionali per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie;
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in data 20 gennaio 2011;
Decreta:
Art. 1Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonchè di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato, richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l'ufficio al quale appartengono.
2. Il Codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
3. Le amministrazioni ed i corpi di cui al comma 1 comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall'incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture.
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonchè di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici appartenenti ad uffici con funzioni di medicina-legale appartenenti alle unità sanitarie locali, i medici responsabili dei servizi di base dei distretti sanitari, i medici appartenenti al ruolo dei medici del Ministero della salute, i medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, i medici militari in servizio permanente effettivo, i medici del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quelli delle Ferrovie dello Stato, richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l'ufficio al quale appartengono.
2. Il Codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
3. Le amministrazioni ed i corpi di cui al comma 1 comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall'incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture.
Art. 2
Rilascio di certificazioni da parte di medici militari in quiescenza
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonchè di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici militari in quiescenza richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al proprio stato di quiescenza, all'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, nonchè alla non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, nè di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2. Il Codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.
Rilascio di certificazioni da parte di medici militari in quiescenza
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonchè di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici militari in quiescenza richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita richiesta corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al proprio stato di quiescenza, all'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, nonchè alla non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, nè di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2. Il Codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.
Art. 3
Rilascio di certificazioni da parte di medici non più appartenenti alle strutture
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonchè di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici di cui all'art. 1, comma 1, che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all'art. 119 comma 4, negli ultimi cinque anni. Nella medesima dichiarazione deve altresì risultare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, nè di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2. Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.
Rilascio di certificazioni da parte di medici non più appartenenti alle strutture
1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento della patente di guida, nonchè di quello necessario al rinnovo di validità della stessa, i medici di cui all'art. 1, comma 1, che hanno cessato di appartenere alle amministrazioni ed ai corpi ivi previsti anche per motivi diversi dallo stato di quiescenza, richiedono un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove hanno la residenza anagrafica, previa presentazione di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulta che gli stessi hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici e di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni ovvero hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all'art. 119 comma 4, negli ultimi cinque anni. Nella medesima dichiarazione deve altresì risultare l'iscrizione all'albo professionale dei medici chirurghi ed odontoiatri, la non sussistenza di situazioni di destituzione dall'incarico per motivi disciplinari o a seguito di condanne penali, nè di dispensa dal servizio per ragioni di particolari infermità inabilitanti l'attività certificativa.
2. Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente alla firma del medico certificatore.
Art. 4Trasmissione
delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e
psichici necessari al rinnovo di validità della patente di guida
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui all'art. 1, ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità della patente di guida, provvedono secondo le procedure di cui all'art. 126, comma 5 del Codice della strada, previgenti rispetto alle modifiche apportate allo stesso dalla predetta legge.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 6, comma 2, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità della patente di guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all'inoltro della stessa all'ufficio centrale operativo del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 126, comma 5, quarto, quinto e sesto periodo, del Codice della strada.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui all'art. 1, ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità della patente di guida, provvedono secondo le procedure di cui all'art. 126, comma 5 del Codice della strada, previgenti rispetto alle modifiche apportate allo stesso dalla predetta legge.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 6, comma 2, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 21, comma 2 della legge n. 120 del 2010, i medici di cui agli articoli 2 e 3, ai fini della trasmissione delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità della patente di guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all'inoltro della stessa all'ufficio centrale operativo del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 126, comma 5, quarto, quinto e sesto periodo, del Codice della strada.
Art. 5Controlli e pubblicità
1. Gli uffici della motorizzazione preposti al rilascio del codice di identificazione di cui agli articoli 2 e 3, effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai medici di cui agli stessi articoli.
2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad assicurare adeguata pubblicità dei nominativi dei medici abilitati al rilascio della certificazione di idoneità fisica e psichica alla guida di veicoli a motore secondo le disposizioni di cui al presente decreto.
1. Gli uffici della motorizzazione preposti al rilascio del codice di identificazione di cui agli articoli 2 e 3, effettuano controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai medici di cui agli stessi articoli.
2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad assicurare adeguata pubblicità dei nominativi dei medici abilitati al rilascio della certificazione di idoneità fisica e psichica alla guida di veicoli a motore secondo le disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 6
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione
1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione degli articoli 1, 2 e 3, è presentata agli uffici competenti secondo quanto previsto dagli stessi articoli, secondo le seguenti scadenze:
a) dai medici di cui all'art. 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) dai medici di cui all'art. 3, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dalle strutture di cui all'art. 1, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A far data dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i medici di cui agli articoli 2 e 3 rilasciano i certificati di idoneità psico-fisica alla guida secondo le modalità previste dal presente decreto.
3. Fino alla data del 31 agosto 2011 i medici di cui all'art. 1 possono rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica, necessari al conseguimento della patente di guida, secondo le modalità previgenti rispetto alle disposizioni dello stesso art. 1.
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione
1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione degli articoli 1, 2 e 3, è presentata agli uffici competenti secondo quanto previsto dagli stessi articoli, secondo le seguenti scadenze:
a) dai medici di cui all'art. 2, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) dai medici di cui all'art. 3, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) dalle strutture di cui all'art. 1, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A far data dal sessantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i medici di cui agli articoli 2 e 3 rilasciano i certificati di idoneità psico-fisica alla guida secondo le modalità previste dal presente decreto.
3. Fino alla data del 31 agosto 2011 i medici di cui all'art. 1 possono rilasciare i certificati di idoneità psico-fisica, necessari al conseguimento della patente di guida, secondo le modalità previgenti rispetto alle disposizioni dello stesso art. 1.
Il presente decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Roma, 31 gennaio 2011
Il Capo Dipartimento: Fumero
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, E' ILLEGITTIMO IL COMPORTAMENTO DEL MEDICO MONOCRATICO CHE ALCUNI GIORNI FA AVEVA RIFIUTATO DI VISITARE MARGHERITA HACK PER IL RINNOVO DELLA PATENTE (V. POST)