martedì 17 aprile 2012

La condotta dello stalker deve concretamente produrre conseguenze psicologiche

 Il cosiddetto stalking è reato di danno e di evento e non di pericolo e di mera condotta, è evidente che trattasi di evento psicologico, come dottrina e giurisprudenza affermano.

"In genere, lo stalker è un individuo che si pone “a caccia della preda", la pedina, la perseguita, tenta di incontrarla in luoghi appartati. Nel caso di specie, viceversa, tutto si sarebbe verificato nel comprensorio nel quale si trovano le abitazioni dell'indagato e delle pretese vittime. Anche per questo, le persone offese non sono credibili".

 (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 14391/12; depositata il 14 aprile)