La condotta dello stalker deve concretamente produrre conseguenze psicologiche
Il cosiddetto stalking è reato di danno e di evento e non di
pericolo e di mera condotta, è evidente che trattasi di evento
psicologico, come dottrina e giurisprudenza affermano.
"In genere, lo stalker è un individuo che si pone “a caccia della preda",
la pedina, la perseguita, tenta di incontrarla in luoghi appartati. Nel
caso di specie, viceversa, tutto si sarebbe verificato nel comprensorio
nel quale si trovano le abitazioni dell'indagato e delle pretese
vittime. Anche per questo, le persone offese non sono credibili".
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 14391/12; depositata il 14 aprile)