lunedì 2 aprile 2012

Condono edilizio. Presupposti per la formazione del silenzio-assenso. Interruzione del termine biennale nel caso di richiesta di documenti integrativi

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 2 febbraio 2012 n. 578 (conferma T.A.R. Basilicata – Potenza, 19 luglio 2001, n. 632).

In tema di domande di condono edilizio, il decorso dei termini fissati dal 18° comma dell’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-accoglimento sulla istanza di condono edilizio e trentasei mesi per la prescrizione dell’eventuale diritto al conguaglio delle somme dovute) presuppone in ogni caso la completezza della domanda di sanatoria (accompagnata in particolare dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio – accoglimento) (1).

La mancata allegazione della documentazione prevista dall’art. 35, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha come effetto la preclusione per l’istante di ottenere la concessione in sanatoria per silenzio prevista dal successivo comma 18 e non di far considerare inesistente la domanda stessa (2); in particolare, qualora l’amministrazione comunale, a fronte di un’istanza di sanatoria, abbia invitato l’interessato a presentare documentazione integrativa di quella già prodotta, interviene l’interruzione del termine biennale necessario al formarsi del silenzio assenso della p.a. previsto dall’art. 35 comma 17 della stessa legge, e l’inizio di un nuovo termine dalla data di deposito di quanto richiesto (3).

La comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta nel caso in cui il procedimento sia stato attivato ad istanza di parte (4).

(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2001, n. 1012; 7 luglio 2009, n. 4350; 19 febbraio 2008, n. 554; sez. V, 19 aprile 2007, n. 1809; 21 settembre 2005, n. 4946.
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 giugno 2002, n. 3441; 14 ottobre 1998, n. 1468; 17 ottobre 1995, n. 14401.
(3) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 2001, n. 5190.
Ha aggiunto la sentenza in rassegna che il principio affermato costituisce peraltro puntuale applicazione del principio di cui all’art. 2935 C.C., secondo cui la prescrizione non può decorrere se non dal giorno in cui il diritto possa essere fatto valere.
In applicazione del principio è stato ritenuto nella specie che la istanza di condono era incompleta e non poteva far decorrere i ricordati termini e di conseguenza non si era verificato l’esaurimento del procedimento di condono edilizio.
In particolare era stata richiesta una integrazione documentale della originaria domanda di condono edilizio con il deposito del calcolo delle superfici e del volume abusivo, di una perizia giurata (ove l’opera superasse i 450 mc.) e un certificato attestante l’idoneità sismica delle opere eseguite, richiesta che fu adempiuta parzialmente (mancando del certificato di idoneità sismica depositata al Genio Civile); ha osservato la sentenza in rassegna che non erano sufficienti a scalfire tali rilievi le mere soggettive deduzioni circa la non indispensabilità ovvero la strumentalità di tale richiesta di integrazione documentale (ciò senza contare che in ogni caso non risultava tempestivamente impugnata la nota, evidentemente di valore provvedimentale, contenente la predetta richiesta).
(4) V. tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2010, n. 1986; sez. V, 8 febbraio 2011, n. 858.
condono, priva in particolare degli elementi fondamentale per lo stesso effettivo apprezzamento dell’entità e della stessa tipologia dell’abuso edilizio realizzato, non essendo sufficienti a scalfire tali rilievi le mere soggettive deduzioni circa la non indispensabilità ovvero la strumentalità di tale richiesta di integrazione documentale (ciò senza contare che in ogni caso non risulta tempestivamente impugnata la nota, evidentemente di valore provvedimentale, contenente la predetta richiesta).
Fonte: http://www.regione.piemonte.it