TAR VENETO, SEZ. II - sentenza 8 febbraio 2012 n. 203
E’ illegittima l’ordinanza con la quale è stata ingiunta la demolizione di un manufatto abusivamente costruito, emessa a distanza di lungo tempo (nella specie, si trattava di diciassette anni) dalla realizzazione dell’abuso, che sia priva di una specifica motivazione in ordine ai motivi di pubblico interesse sottesi al provvedimento repressivo; infatti, se normalmente l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, una giustificazione specifica può essere tuttavia richiesta nel caso in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa in cui è ravvisabile un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato" (1).
(1) V. nello stesso senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266
V. tuttavia, in senso contrario, T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, 16 gennaio 2012 n. 59
E’ illegittima l’ordinanza con la quale è stata ingiunta la demolizione di un manufatto abusivamente costruito, emessa a distanza di lungo tempo (nella specie, si trattava di diciassette anni) dalla realizzazione dell’abuso, che sia priva di una specifica motivazione in ordine ai motivi di pubblico interesse sottesi al provvedimento repressivo; infatti, se normalmente l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, una giustificazione specifica può essere tuttavia richiesta nel caso in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, ipotesi questa in cui è ravvisabile un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato" (1).
(1) V. nello stesso senso, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266
V. tuttavia, in senso contrario, T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, 16 gennaio 2012 n. 59