martedì 3 aprile 2012

Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose ecc.

Come avevo già accennato nel precedenti post (post, post1, post3),  il 29 marzo 2012 il Senato  ha approvato, con modificazioni, il ddl di conversione del decreto legge sulle Semplificazioni normative "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Il provvedimento, è poi tornato alla Camera per essere definitivamente convertito in legge entro il 9 aprile.
Nel corso dell'iter di conversione, il testo è stato arricchito da alcune richieste formulate direttamente dai cittadini e raccolte dall'iniziativa "Burocrazia, diamoci un taglio - Le tue idee per semplificare" del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione.
Tra le modifiche apportate al testo originale del suddetto decreto, si segnala:
All’articolo 41:al comma 1, le parole: «dall’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell’articolo 71».
Pertanto, la  semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, così diventa (sempre che non venga ulteriormente modificato):

Articolo 41.
(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande).
1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71*  del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
 *requisito professionale
 Mario Serio

DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010 
                               Art. 71
  (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1.  Non  possono  esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a)   coloro   che   sono   stati   dichiarati  delinquenti  abituali,
professionali   o   per  tendenza,  salvo  che  abbiano  ottenuto  la
riabilitazione;
b)  coloro  che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva  non  inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna  a  pena  detentiva  per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo  VIII,  capo  II  del  codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio,  insolvenza  fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna  per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f)  coloro  che  sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui  alla  legge  27  dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno  riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati  contro  la  moralita'  pubblica e il buon costume, per delitti
commessi  in  stato  di  ubriachezza  o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze  stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3.  Il  divieto  di  esercizio  dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere  b),  e),  d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a
decorrere  dal  giorno  in  cui la pena e' stata scontata. Qualora la
pena  si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre
dal   giorno   del  passaggio  in  giudicato  della  sentenza,  salvo
riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza  passata  in  giudicato  sia  stata  concessa la sospensione
condizionale  della  pena  sempre  che  non  intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5.  In  caso  di  societa',  associazioni  od  organismi collettivi i
requisiti  di  cui  al  comma  1  devono  essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e
da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6.  L'esercizio,  in  qualsiasi  forma,  di un'attivita' di commercio
relativa  al  settore  merceologico  alimentare  e di un'attivita' di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande,  anche  se effettuate nei
confronti  di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio,  la  preparazione  o  la  somministrazione degli alimenti,
istituito  o  riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b)  avere  prestato  la propria opera, per almeno due anni, anche non
continuativi,  nel  quinquennio  precedente, presso imprese esercenti
l'attivita'    nel   settore   alimentare   o   nel   settore   della
somministrazione  di  alimenti  e  bevande, in qualita' di dipendente
qualificato,  addetto  alla  vendita  o  all'amministrazione  o  alla
preparazione  degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se
trattasi  di  coniuge,  parente  o  affine,  entro  il  terzo  grado,
dell'imprenditore  in  qualita'  di  coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c)  essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di   laurea,   anche  triennale,  o  di  altra  scuola  ad  indirizzo
professionale,  almeno  triennale,  purche'  nel corso di studi siano
previste  materie  attinenti  al  commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
3.  Sono  abrogati  i  commi  2,  4  e  5 dell'articolo 5 del decreto
legislativo  31  marzo  1998,  n.  114, e l'articolo 2 della legge 25
agosto 1991, n. 287.
 
 Note all'art. 71:
             -  Il  Capo  II  del Titolo VIII del libro II del codice
          penale,   reca:«Dei   delitti   contro   l'industria  e  il
          commercio».
             -  Il  Capo  II  del  Titolo  VI del libro II del codice
          penale,  reca:«Dei  delitti  di  comune  pericolo  mediante
          frode».
             - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
             -  La  legge  31 maggio 1965, n. 575 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  3 dell'art. 2 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
          252  (Regolamento  recante norme per la semplificazione dei
          procedimenti  relativi  al  rilascio  delle comunicazioni e
          delle informazioni antimafia):
             «3.  Quando si tratta di associazioni, imprese, societa'
          e   consorzi,   la  documentazione  prevista  dal  presente
          regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:
              a) alle societa';
              b)  per  le  societa'  di  capitali anche consortili ai
          sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa'
          cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui
          al  libro  V,  titolo  X,  capo  II, sezione II, del codice
          civile,  al  legale  rappresentante  e agli eventuali altri
          componenti  l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno
          dei   consorziati   che   nei  consorzi  e  nelle  societa'
          consortili  detenga  una partecipazione superiore al 10 per
          cento,  ed  ai  soci  o  consorziati per conto dei quali le
          societa'  consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
          nei confronti della pubblica amministrazione;
              c)  per  i  consorzi  di  cui  all'art. 2602 del codice
          civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o
          societa' consorziate;
              d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci;
              e)  per  le  societa'  in accomandita semplice, ai soci
          accomandatari;
              f)  per  le  societa'  di  cui all'art. 2506 del codice
          civile,  a  coloro  che  le  rappresentano  stabilmente nel
          territorio dello Stato.».
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo   31  marzo  1998,  n.  114,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  24  aprile  1998,  n.  95,  S.O., come
          modificato dal presente decreto:
             «Art.  5  (Requisiti  di accesso all'attivita'). - 1. Ai
          sensi  del  presente  decreto  l'attivita' commerciale puo'
          essere  esercitata  con  riferimento  ai  seguenti  settori
          merceologici: alimentare e non alimentare.
             2. (Abrogato)
             3.  L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e'
          effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art.
          688  del  codice  di  procedura  penale, dall'art. 10 della
          legge  4  gennaio 1968, n.15 , dall'art. 10-bis della legge
          31  maggio  1965,  n.  575  ,  e dall'art. 18 della legge 7
          agosto 1990, n. 241.
             4. (Abrogato).
             5. (Abrogato).
             6.  In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti
          di  cui  al  comma 5 e' richiesto con riferimento al legale
          rappresentante  o  ad altra persona specificamente preposta
          all'attivita' commerciale.
             7.    Le    regioni   stabiliscono   le   modalita'   di
          organizzazione,   la   durata   e   le  materie  del  corso
          professionale  di  cui al comma 5, lettera a), garantendone
          l'effettuazione  anche  tramite  rapporti convenzionali con
          soggetti  idonei.  A  tale  fine saranno considerate in via
          prioritaria  le  camere  di  commercio,  le  organizzazioni
          imprenditoriali  del  commercio  piu' rappresentative e gli
          enti da queste costituiti.
             8.  Il corso professionale ha per oggetto materie idonee
          a  garantire  l'apprendimento  delle  disposizioni relative
          alla   salute,   alla   sicurezza  e  all'informazione  del
          consumatore.  Prevede  altresi'  materie che hanno riguardo
          agli  aspetti  relativi alla conservazione, manipolazione e
          trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
             9.    Le    regioni   stabiliscono   le   modalita'   di
          organizzazione,  la  durata  e  le materie, con particolare
          riferimento  alle  normative  relative  all'ambiente,  alla
          sicurezza  e  alla  tutela  e informazione dei consumatori,
          oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il
          livello  professionale  o  riqualificare  gli  operatori in
          attivita'.    Possono    altresi'    prevedere   forme   di
          incentivazione  per la partecipazione ai corsi dei titolari
          delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
             10.  Le  regioni garantiscono l'inserimento delle azioni
          formative  di  cui  ai  commi  7 e 9 nell'ambito dei propri
          programmi di formazione professionale.
             11.     L'esercizio    dell'attivita'    di    commercio
          all'ingrosso,  ivi  compreso  quello  relativo  ai prodotti
          ortofrutticoli,   carnei   ed  ittici,  e'  subordinato  al
          possesso   dei  requisiti  del  presente  articolo.  L'albo
          istituito  dall'art.  3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 ,
          e' soppresso.».