Come avevo già accennato nel precedenti post (post, post1, post3), il 29 marzo 2012 il Senato ha approvato, con modificazioni, il ddl di conversione del decreto legge sulle Semplificazioni normative "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Il provvedimento, è poi tornato alla Camera per essere definitivamente convertito in legge entro il 9 aprile.
Nel corso dell'iter di conversione, il testo è stato arricchito da alcune richieste formulate direttamente dai cittadini e raccolte dall'iniziativa "Burocrazia, diamoci un taglio - Le tue idee per semplificare" del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione.
Tra le modifiche apportate al testo originale del suddetto decreto, si segnala:
Il provvedimento, è poi tornato alla Camera per essere definitivamente convertito in legge entro il 9 aprile.
Nel corso dell'iter di conversione, il testo è stato arricchito da alcune richieste formulate direttamente dai cittadini e raccolte dall'iniziativa "Burocrazia, diamoci un taglio - Le tue idee per semplificare" del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione.
Tra le modifiche apportate al testo originale del suddetto decreto, si segnala:
All’articolo 41:al comma 1, le parole: «dall’articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell’articolo 71».
Pertanto, la semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, così diventa (sempre che non venga ulteriormente modificato):
Articolo 41.
(Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande).
1. L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell’articolo 71* del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande).
*requisito professionale
Mario Serio
DECRETO LEGISLATIVO
26
marzo
2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno. (10G0080)
(GU n.94 del 23-4-2010
- Suppl. Ordinario
n. 75
)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010
Art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali) 1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di somministrazione: a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Note all'art. 71: - Il Capo II del Titolo VIII del libro II del codice penale, reca:«Dei delitti contro l'industria e il commercio». - Il Capo II del Titolo VI del libro II del codice penale, reca:«Dei delitti di comune pericolo mediante frode». - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. - La legge 31 maggio 1965, n. 575 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia): «3. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa' e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: a) alle societa'; b) per le societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o societa' consorziate; d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci; e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci accomandatari; f) per le societa' di cui all'art. 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Requisiti di accesso all'attivita'). - 1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 2. (Abrogato) 3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15 , dall'art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e dall'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. (Abrogato). 5. (Abrogato). 6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale. 7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti. 8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'. Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale. 10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale. 11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , e' soppresso.».