20/04/2012-Limiti meno rigorosi per polizia locale, istruzione e servizi sociali
Limiti meno rigorosi per le assunzioni degli enti locali. Gli
emendamenti al «decreto fiscale» tornano a estendere in parte le
possibilità di assunzione per comuni e province, riformulando l'articolo
76, comma 7, del dl 112/2008, convertito in legge 133/2008, l'articolo
1, comma 562, della legge 296/2006 e l'articolo 9, comma 28, del dl
78/2010, convertito in legge 122/2009.Limiti finanziari alle assunzioni.
Il contenimento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato
rispetto al costo del personale cessato l'anno precedente passerà dal 20
al 40%.Polizia, istruzione e servizi sociali. Per il personale addetto
alle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica (sia personale
ausiliario, sia insegnanti) e dei servizi sociali l'onere della spesa
relativa alle loro assunzioni inciderà per il 50%. Tale previsione deve
intendersi, probabilmente, riferita al calcolo delle possibilità di
assumere funzionale al tetto di spesa assoluto e al rapporto tra spesa
di personale e totale delle spese correnti.Invece, il costo del
personale assegnato ai servizi elencati prima si continuerà a computare
per intero, ai fini della determinazione del limite del 40% del costo
del personale cessato l'anno precedente.Qualora i comuni, avendo
un'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti
inferiore al 35%, si siano avvalsi della possibilità di coprire l'intero
turnover dei dipendenti addetti alla polizia municipale, l'estensione
delle assunzioni vista prima si applica solo ai dipendenti addetti ai
servizi di istruzione e sociali.Comuni non soggetti al Patto. Viene
modificato l'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, dedicato agli
enti non obbligati al rispetto del patto di stabilità.Per loro il limite
di spesa alle assunzoni viene finalmente aggiornato e spostato dal 2004
al 2008. Un beneficio, tuttavia, destinato a durare poco. Nel 2013 la
gran parte degli enti, quelli con popolazione superiore a 1.000
abitanti, verrà assoggettata ai vincoli del patto di
stabilità.Assunzioni a tempo determinato. Il legislatore continua a fare
confusione in merito all'articolo 9, comma 28, della legge 122/2010, ai
sensi del quale si applica come «principio» agli enti locali il limite
di spesa alle assunzioni flessibili pari al 50% di quella sostenuta nel
2009.Contraddicendo se stesso e l'autonomia costituzionalmente garantita
degli enti locali, il legislatore pare intendere il limite del 50% non
come regola di principio e, dunque, non puntuale, bensì come
disposizione cogente.In quest'ottica, l'emendamento permette agli enti
locali, a partire dal 2013, di superare il limite del 50% qualora
intendano effettuare assunzioni «strettamente necessarie» a garantire le
funzioni sempre nell'ambito della polizia locale, dell'istruzione
pubblica e dei servizi sociali.La possibilità di sforare il limite di
spesa del 50% rispetto al 2009 non è, tuttavia, piena. Comuni e province
in ogni caso non potranno spendere complessivamente per le assunzioni
flessibili riguardanti polizia locale, istruzione e servizi sociali, più
dei costi sostenuti per i medesimi settori nel 2009.http://www.italiaoggi.it/