sabato 21 aprile 2012

Incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL


Lombardia 92/2012/PAR  
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI INSEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua                               Presidente    
dott. Giuseppe Zola                                        Consigliere
dott. Gianluca Braghò                                     Primo Referendario
dott. Massimo Valero                                      Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli                                   Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis                                Referendario
dott. Donato Centrone                                    Referendario
dott. Francesco Sucameli                                Referendario
dott. Cristiano Baldi                                        Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti                                       Referendario

nell’adunanza in camera di consiglio del 27 marzo 2012

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la nota n. 7508 del 20 marzo 2012 con la quale il sindaco del comune di Ponte San Pietro (BG) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;
Udito il relatore dott. Cristiano Baldi;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Ponte San Pietro, con nota n. 7508 del 20 marzo 2012, chiedeva all’adita Sezione l’espressione di un parere in ordine all’applicabilità dei limiti percentuali dettati dall’articolo 19, commi 6 e 6 quater, del d.lgs. n. 165/2001 agli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti ex art. 110 d.lgs. n. 267/2000 a personale interno di categoria D.
Precisava, quindi, che il comune presenta una struttura organizzativa articolata in due settori: mentre al vertice del settore 1 è preposto un dirigente di ruolo, il settore 2 è affidato ad un funzionario di categoria D cui è stato conferito incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 d.lgs. n. 267/2000.

AMMISSIBILITA’

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di contabilità pubblica”.
La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata. 
Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla.
Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici” da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).
Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.
L’attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d’indirizzo degli enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell’attività di controllo della Corte: in tal modo gli enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall’inizio dell’attività nell’ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.
Risultando conforme ai richiamati parametri, la richiesta di parere oggetto di esame va ritenuta ammissibile.

MERITO

La questione in esame concerne l’applicabilità o meno dei limiti percentuali dettati dall’articolo 19, commi 6 e 6 quater, del d.lgs. n. 165/2001 agli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti ex art. 110 d.lgs. n. 267/2000 a personale interno di categoria D.
Com’è noto, la disciplina in materia di incarichi dirigenziali a tempo determinato è prevista dall'art.110, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.267/2000, rispettivamente per i dirigenti in dotazione organica ed i dirigenti fuori dotazione organica degli enti locali.
La questione dell’estensione dei limiti percentuali previsti dal novellato articolo 19 d.lgs. n. 165/2001 agli incarichi dirigenziali conferiti dagli enti locali ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2, del t.u.e.l. è già stata affrontata dalla Sezione con il parere n. 161 del 30 marzo 2011, cui può farsi ampio riferimento, e soprattutto dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nelle deliberazioni n. 12/CONTR/11 e n. 13/CONTR/11 dell’8 marzo 2011, con riferimento all’estensione agli incarichi dirigenziali previsti nella dotazione organica (art. 110 comma 1), e nella deliberazione n. 14/CONTR/11 dell’11 marzo 2011, con riguardo agli incarichi al di fuori della pianta organica (art. 110 comma 2).
L’articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001 disciplina le modalità di conferimento di incarichi dirigenziali ed al comma 6 introduce limiti percentuali alla possibilità di conferire incarichi a tempo determinato: “gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma”.
E’ poi prevista un disciplina di favore (incarichi a tempo determinato entro il limite del 18% della dotazione organica di posti dirigenziali a tempo indeterminato) per “gli Enti locali, che risultano collocati nella classe di virtuosità di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo”.
Tali disposizioni sono state espressamente ritenute applicabili alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 (comma 6 ter del citato art. 19 del d.lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 40 del d.lgs. 150/2009; vedi Sez. Riun. sopra cit.).
Ciò posto, si pone il problema della compatibilità tra le due discipline e della sopravvivenza dell’articolo 110 d.lgs. n. 267/2000.
Si pone, in altri termini, il dubbio se le percentuali previste dalla norma (10 per cento della dotazione organica per i dirigenti di prima fascia e 8 per cento della dotazione organica per i dirigenti di seconda fascia) siano applicabili o se sia possibile sommare le stesse, attesa l’assenza di tale distinzione per la dirigenza degli Enti Locali.
In proposito, le Sezioni Riunite (nn. 12 e 13 cit.) hanno statuito che <<l’espressa estensione della predetta disciplina anche agli enti locali, pone problemi di compatibilità con la specifica disciplina dettata in materia di incarichi dirigenziali esterni contenuta nell’art. 110 del TUEL>>.
In particolare, <<il tenore letterale dell’art. 110, comma 1 – la cui disciplina (che demanda allo statuto dell’ente la possibilità di coprire, con contratti a tempo determinato, i posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, sia di qualifica dirigenziali che di alta specializzazione) non appare completamente sovrapponile a quella contenuta nell’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 – esclude, in primo luogo, la configurazione, nel caso all’esame, di una ipotesi di abrogazione tacita di tale disposizione ad opera della norma intervenuta successivamente.
La questione sottoposta alle Sezioni riunite concerne pertanto, più propriamente, la diretta applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto previsti nell’art. 110, comma 1 del TUEL, delle disposizioni contenute nell’art. 19, commi 6 e 6bis del d.lgs. 165/2001, malgrado il richiamo, contenuto nell’art. 27 del d.lgs. 165/2001 e nell’art. 111 del TUEL, alla autonomia statutaria e organizzativa riconosciuta agli enti locali.
Soccorre al riguardo il principio, sotteso a più di una disposizione dello stesso d.lgs. 150/2009, in base al quale si considerano direttamente applicabili le norme che contengono i principi di carattere generale, escludendo, per contro, la immediata applicabilità delle norme che introducono modalità operative o misure di dettaglio.
E che le disposizioni dettate dall’art. 19, comma 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001 debbano essere considerate espressione di principi di carattere generale discende, in primo luogo, dalla interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 324/2010. La Consulta, eliminando ogni incertezza, ha, infatti dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Piemonte, Toscana e Marche, in ordine all’art. 40, comma 1, lett. f del d.lgs. 150/2009, confermando l’applicazione immediata e diretta delle citate norme sia nell’ordinamento delle Regioni sia in quello degli enti locali, cui spetta pertanto un corrispondente obbligo di adeguamento.
La sentenza della Corte Costituzionale afferma, in particolare, che l’art. 19, comma 6 del d.lgs. 165/2001 non riguarda né procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al pubblico impiego né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto, con la conseguenza che non può rilevarsi alcuna violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione giacché la norma impugnata non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) né di competenza residuale regionale (organizzazione delle Regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali).
Secondo la Consulta, atteso che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, il legislatore statale ha correttamente esercitato la propria potestà legislativa adottando una normativa riconducibile alla materia dell’ordinamento civile sia per la fase costitutiva di tale contratto, sia per quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico. Trattandosi pertanto di materia che l’art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato, l’immediata e diretta applicazione anche agli ordinamenti locali e regionali della disciplina contenuta nell’art. 19 del d.lgs. 165/2001, al pari degli istituti previsti nelle disposizioni indicate nell’art. 74, comma 1 del d.lgs. 150/2009, non determina una violazione della Costituzione.
Quanto all’ambito applicativo, la disposizione introdotta con l’art. 19, commi 6 e 6bis del d.lgs. 165/2001, è stata valutata dalla Corte Costituzionale, nel suo complesso, con riferimento in particolare ai requisiti soggettivi che debbono essere posseduti dal contraente privato (adeguata motivazione del possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale, valutata anche sulla base di precedenti esperienze lavorative, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione), alla durata massima del rapporto (non superiore a cinque anni) e ad alcuni aspetti del regime economico e giuridico (l’indennità che – ad integrazione del trattamento economico – può essere attribuita al privato e le conseguenze del conferimento dell’incarico su un eventuale preesistente rapporto di impiego). Resta invece sullo sfondo, anche nell’ambito della decisione della Consulta, la disposizione concernente i limiti percentuali della dotazione organica nell’ambito dei quali è concesso agli enti locali conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni. Trattandosi, in ogni caso, di presupposti di fatto attinenti la costituzione del rapporto di lavoro, appare coerente con l’interpretazione accolta dalla Corte Costituzionale ritenere che siano immediatamente vincolanti per gli enti territoriali.
La disciplina dettata dall’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 va infatti considerata nel suo complesso proprio alla luce dei principi indicati dal legislatore nella legge delega n. 15/2009 volti, in particolare, a ridefinire la disciplina relativa al conferimento degli incarichi a soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, della quota della dotazione organica entro la quale sia consentito affidare detti incarichi. Tale interpretazione risulta, inoltre, in linea con la più recente giurisprudenza, anche costituzionale, che, nell’obiettivo di rafforzare il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo (spettanti agli organi di governo) e le funzioni di gestione amministrativa (spettanti alla dirigenza), ha espresso un orientamento restrittivo nei confronti della c.d. “dirigenza fiduciaria”, privilegiando, per l’accesso alla dirigenza, il ricorso a procedure selettive pubbliche e, per il conferimento dei relativi incarichi, la dirigenza di ruolo.
Quanto alle concrete percentuali applicabili, queste Sezioni Riunite, condividono l’orientamento seguito dalle Sezioni regionali di controllo per la Puglia e per il Veneto. Considerato quindi che la contrattazione collettiva di comparto non prevede la distinzione tra dirigenza di prima e di seconda fascia, appare ragionevole applicare la percentuale dell’8% in considerazione del fatto che la percentuale più elevata è prevista per la dirigenza statale di prima fascia, ovvero addetta ad uffici di livello dirigenziale generale, che non trova previsione equipollente nell’amministrazione locale. Va conseguentemente esteso agli enti locali anche il meccanismo di computo dei limiti percentuali della dotazione organica (art. 19, comma 6 bis del d.lgs. 165/2001) che, superando le precedenti incertezze, ha definitivamente precisato le modalità applicative in base alle quali il quoziente derivante dall'applicazione di tale percentuale, deve essere arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque>>.
Quanto esposto dalle Sezioni Riunite trova conferma nella circostanza che il recente d.lgs. n. 141/2011 ha introdotto il comma 6quater prevedendo limiti percentuali di favore per i comuni “virtuosi” in relazione agli incarichi dirigenziali “conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”: l’espresso rinvio all’articolo 110 d.lgs. n. 267/2000 esclude qualunque dubbio sull’applicabilità dei nuovi limiti anche agli incarichi dirigenziali conferiti dai comuni ai sensi dell’articolo 110, comma 1, citato, senza che possa introdursi un regime di favore per gli incarichi conferiti ai dipendenti interni rispetto a quelli conferiti a soggetti esterni l’amministrazione.
In entrambi i casi la ratio legis è quella di limitare a numeri fisiologici il conferimento di incarichi dirigenziali, altamente costosi per le finanze pubbliche, spesso non indispensabili in relazione alla struttura organizzativa ed espressione di scelte dettate da logiche individuali.
Diversa la conclusione raggiunta dalle Sezioni Riunite con riguardo all’ipotesi di cui all’articolo 110 comma 2 (conferimento di incarichi dirigenziali al di fuori della pianta organica).
Secondo il massimo consesso della magistratura contabile, infatti, “La disciplina contenuta nel secondo comma dell’art. 110 del TUEL appare riferibile ad una fattispecie del tutto diversa da quella disciplinata dal comma precedente, in quanto volta a sopperire, come nel caso del Comune di Agnone, ad esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità di affidare funzioni, anche dirigenziali, extra dotationem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica dell’ente locale che, invece, cristallizza il fabbisogno ordinario di risorse umane.
La possibilità riconosciuta agli enti territoriali, in ragione della propria autonomia organizzativa, di reperire dirigenti, alte specializzazioni e funzionari dell’area direttiva al di fuori della dotazione organica rappresenta dunque un peculiare strumento gestionale di grande flessibilità che, calibrato alle esigenza strutturali degli enti locali, appare funzionale soprattutto agli enti di ridotte dimensioni.
La diversità della ipotesi normativa in esame si rintraccia inoltre nella diversa disciplina che, a fronte della massima discrezionalità fino ad oggi concessa agli enti locali nell’affidare incarichi a termine nell’ambito dei posti in dotazione organica, circonda di maggiori cautele la possibilità di conferire incarichi dirigenziali fuori dotazione organica, imponendo una percentuale massima prevista per legge (5% della dotazione organica sia negli enti ove è prevista la dirigenza che in quelli ove non è prevista) e il possesso di particolari professionalità, non riscontrabili all’interno dell’ente (limitatamente agli enti ove non è prevista la dirigenza).
La specificità della fattispecie - che, in quanto non prevista per le amministrazioni dello Stato, non rientra nemmeno nell’ambito della disciplina dettata in materia di dirigenza dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 né nella sua formulazione originaria né a seguito della novella introdotta dal d.lgs. 150/2009 – esclude la configurazione, nel caso all’esame, di una ipotesi di incompatibilità tra norme tali da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione alla luce del rispettivo principio ispiratore (art.15 delle preleggi). Né può ritenersi che la nuova disciplina della dirigenza, dettata esplicitamente per le sole amministrazioni dello Stato (art. 13 del d.lgs. 165/2001), integri un sistema normativo tendenzialmente completo, in considerazione, da un lato, della limitata portata applicativa dell’art. 19, comma 6 ter (che estende agli enti territoriali le sole disposizioni relative alla dirigenza a contratto) e, dall’altro, della riserva statutaria e regolamentare attribuita agli enti territoriali dall’art. 27 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 111 del TUEL”.
Sulla base di tali considerazioni e in mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nel d.lgs. 165/2001 (come integrato dal d.lgs. 150/2009), la Corte conclude quindi affermando che “la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto non integra, pertanto, in ossequio ai consolidati canoni ermeneutica, l’abrogazione tacita della disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2 del TUEL che risulta pertanto tuttora applicabile”.
Da ultimo, con riguardo alla fattispecie concreta posta dall’Amministrazione all’esame della Sezione, è opportuno ricordare che il conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari di categoria D determina, di fatto, una progressione verticale in diversa categoria al di fuori di una prova selettiva, in grave contrasto con il principio costituzionale della concorsualità (art. 97 comma 3 Cost.), e con il divieto di attribuzione fiduciaria di incarichi dirigenziali.


P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.
Così deciso nell’adunanza del 27 marzo 2012.
                                                                                                                       Il Relatore                                           Il Presidente
   (dott. Cristiano Baldi)                           (dott. Nicola Mastropasqua)


Depositato in Segreteria
                                                      il 29 marzo 2012

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)