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sabato 17 marzo 2012
Regione Sicilia:esercizio della professione di guida turistica
DECRETO 6 febbraio 2012.
Modifica ed integrazione del decreto 10 agosto 2011, concernente indizione delle verifiche per l’esercizio della professione di guida turistica, come modificato dal decreto 23 settembre 2011.
L’ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO
Visto lo Statuto della Regione;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10
aprile 1978, n. 2;
Visto il D.P.R. 13 dicembre 1995 “Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di guide turistiche”;
Vista la legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il Trattato CE, in particolare gli articoli 40 e ss.;
Vista la direttiva n. 2005/36/CE del 12 dicembre 2006,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e
le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo
n. 206/2007;
Vista la direttiva n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi del mercato interno e le relative norme
di attuazione di cui al decreto legislativo n. 59/2010;
Vista la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 72,
2° comma;
Visto il decreto n. 47 del 10 agosto 2011 che ha dettato,
ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2004, la
disciplina delle verifiche per l'accertamento dei requisiti
di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività
di guida turistica ed in particolare l'art. 8, che determina
la composizione della commissione di esami;
Visto il decreto n. 53 del 23 settembre 2011, con il
quale la composizione della commissione di cui all'art. 8
del decreto n. 47/2011 è stata integrata con il docente di
geografia;
Visto altresì l'art. 18 del decreto legislativo n.
59/2010, che recita: “Fatti salvi i poteri di ordini, collegi
e organismi professionali e di organi collegiali che
agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del
rilascio dei titoli autorizzatori o dell'adozione di altri
provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi
è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla
decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori
concorrenti...”;
Ritenuto, pertanto, di dover escludere dalla composizione
della commissione i rappresentanti delle guide turistiche;
Ritenuto inoltre di poter utilizzare per l'espletamento
delle verifiche anche professionalità interne
all'Amministrazione regionale, prevedendo, pertanto, che
i componenti siano docenti o esperti nelle materie oggetto
di verifica;
Ritenuto altresì di inserire un componente docente o
esperto di legislazione turistica;
Decreta:
Articolo unico
A modifica ed integrazione dell'art. 8 del decreto n. 47
del 10 agosto 2011, come modificato dal decreto n. 53 del
23 settembre 2011, la composizione della commissione di
esami è la seguente:
– Dirigente generale del dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo o un suo delegato - presidente;
– Docente o esperto di archeologia - componente;
– Docente o esperto di storia dell’arte - componente;
– Docente o esperto di storia - componente;
– Docente o esperto di geografia - componente;
– Docente o esperto di storia delle tradizioni - componente;
– Docente o esperto di legislazione turistica - componente;
– Docente o esperto per ogni lingua straniera - componente;
– Esperto in tecniche di comunicazione.
Un funzionario del dipartimento del turismo, dello
sport e dello spettacolo svolge le funzioni di segretario.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 6 febbraio 2012.
TRANCHIDA