Legge Regionale 27 febbraio 2012 , n. 3
Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali
30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese
artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo
immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2)
(BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-27;3
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma,
della Costituzione, adegua la normativa regionale in materia di
attività di artigianato, commercio, estetista ed acconciatore alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi del mercato interno, al fine di perseguire,
garantendo la libera prestazione dei servizi nel territorio regionale,
l'obiettivo di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle
attività economiche nell'ambito delle competenze della Regione e dei
comuni.
2. La Regione assicura, nel rispetto dei principi fissati dalla direttiva 2006/123/CE e dell'obiettivo di cui al comma 1,
ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la
libertà di stabilimento, nonché il diritto alla libera prestazione di
servizi nel territorio regionale, al fine di assicurare la trasparenza
del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera
circolazione delle merci.
3. La Regione fornisce la
propria collaborazione alle autorità degli Stati membri dell'Unione
europea, mediante gli strumenti della cooperazione amministrativa
disciplinati dalla direttiva 2006/123/CE.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PRODUZIONE PROPRIA
Art. 2
(Disciplina della vendita da parte delle
imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il
consumo immediato nei locali dell'azienda - Modifiche alla l.r. 30 aprile 2009, n. 8)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2
della legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da
parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il
consumo immediato nei locali dell'azienda) sono inseriti i seguenti:
'1
bis. L'avvio dell'attività di vendita da parte delle imprese artigiane
di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di
cui alla presente legge è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela
per ragioni non altrimen ti risolvibili di sostenibilità ambientale,
sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori
flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo
sui meccanismi di controllo, in particolare per il contrasto al degrado
urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del
territorio e alla normale mobilità, alla programmazione comunale di cui
all'articolo 4 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
1 ter. I comuni nell'adottare la programmazione di cui al comma 1 bis sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale.'.
1 ter. I comuni nell'adottare la programmazione di cui al comma 1 bis sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale.'.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 8/2009è inserito il seguente:
'4
bis. Nella comunicazione di cui al comma 4, in caso di avvio della
attività in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il
rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di
motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei
consumatori e della sanità pubblica, nella programmazione di cui all'articolo 4 bis della l.r. 6/2010.
Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea,
nella comunicazione di avvio dell'attività deve essere altresì attestato
il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente
l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in
particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei
documenti di cui all'articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010.
Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l'attività
non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010,
è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare
il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di
Commercio territorialmente competente per il comune dove intende
svolgere l'attività di somministrazione non assistita, o comunque un
corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre
regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta
regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.'.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 8/2009è aggiunto il seguente:
'5 bis. Nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 4 bis della l.r. 6/2010
i comuni possono prevedere limiti di distanza per le attività di
vendita di cui al comma 1 solo a fronte di motivata esigenza volta ad
assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di
disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonch é per
tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo
scopo di limitare la concorrenza.'.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2009è aggiunto il seguente:
'2
bis. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli
alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese
anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più
lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e
leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue
straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui
significato è comunemente noto.'.
TITOLO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE
Art. 3
(Attività di estetista)
1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), dal regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), dalla legge regionale 15 settembre 1989, n. 48
(Disciplina dell'attività di estetista) in quanto compatibile, dal
decreto del direttore generale regionale alla sanità 13 marzo 2003, n.
4259 (Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle
attività delle estetiste), nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico
del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o
al medesimo comune territorialmente competente.
3. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di estetista in Regione Lombardia.
4. Ogni attività che comporti
prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo
umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al
benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura
del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività
esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi.
5. Le imprese che esercitano
l'attività professionale di estetista ai sensi del presente articolo
possono temporaneamente continuare ad operare e devono adeguarsi ai
requisiti di cui alla l. 1/1990, in quanto compatibili, alla l.r. 48/1989,
alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Attività di acconciatore)
1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dal regolamento regionale adottato ai sensi della l.r. 73/1989, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di acconciatore è soggetta alla SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990,
da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende
svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune
territorialmente competente.
3. Le disposizioni della l. 174/2005 e quelle, in quanto compatibili, previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161
(Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), si
applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio
dell'attività di acconciatore in Regione Lombardia.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 5
(Modifiche all’art. 2 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole 'sia la migliore produttività del sistema,
sia la qualità e l'economicità dei servizi da rendere al consumatore'
sono sostitute dalle seguenti: 'la qualità dei servizi da rendere ai
consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la
migliore produttività del sistema';
Art. 6
(Modifiche all’art. 3 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 6/2010 le parole 'sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.' sono sostituite con le seguenti: 'dal punto di vista qualitativo.'.
Art. 7
(Modifiche all’art. 4 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 4 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo alinea del comma 1è sostituito dalle seguenti parole:
'Il
Consiglio regionale al fine di perseguire le finalità di cui
all'articolo 2, su proposta della Giunta regionale, approva, garantendo
il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale
quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale,
la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di
servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e
dell'ambiente urbano incluso l'assetto territoriale in ambito urbano e
rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la
conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e
la politica culturale, i seguenti atti:';
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. I criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:
4 ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato.'.
a)
gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli
insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del
territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione
commerciale esistente;
b)
le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per
l'individuazione, attraverso il piano di governo del territorio, delle
aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di
vendita;
c)
i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e
pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard
ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di
strutture di vendita;
d)
i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la
qualificazione delle aree di insediamenti commerciali che tengono conto
della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.
4 ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato.'.
Art. 8
(Integrazioni alla l.r. 6/2010)
1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 6/2010è inserito il seguente:
'Art. 4 bis
(Programmazione comunale)
1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza. Tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:
3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita.
4. In coerenza con l'atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:
5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:
6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalità di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall'esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi.'.
(Programmazione comunale)
1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza. Tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:
a)
le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi
nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità
ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a
specifici ambiti territoriali;
b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
c)
le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in
relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali,
nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di
particolare interesse artistico e naturale;
d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
e)
le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare
quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e
le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse
strutture di vendita.
3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita.
4. In coerenza con l'atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:
a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;
b)
la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi
quelli artigianali, con particolare attenzione alle merceologie
scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di
tutela;
c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;
d)
la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi
valore storico, archeologico, artistico e ambientale attraverso anche
l'individuazione in base all'articolo 145 di particolari condizioni per
l'esercizio del commercio.
5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:
a)
differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche
classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo
per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel
centro storico;
b)
disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora
questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici,
storici o ambientali;
c)
limitare nei centri storici e zone limitrofe l'insediamento di attività
che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri
storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;
d)
adottare, nell'ambito della programmazione comunale, un piano di tutela
delle attività tradizionali per il centro storico, eventualmente
suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che
consente, in caso di cessazione delle attività tutelate nelle zone
localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque
anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo stesso
settore alimentare o non alimentare.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalità di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall'esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi.'.
Art. 9
(Modifiche all’art. 8 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: 'dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 114/1998' sono sostituite con le seguenti: 'dall'articolo 20, commi 1, 3 e 4';
b) le parole: 'all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998' sono sostituite con le seguenti: 'all'articolo 20, comma 6'.
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 6/2010, le parole: 'all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998' sono sostituite con le seguenti: 'all'articolo 20'.
Art. 10
(Modifiche all’art. 11 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 6/2010 le parole: 'all'articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. 114/1998' sono sostituite con le seguenti: 'all'articolo 20, comma 6, lettera a),'.
Art. 11
(Modifiche all’art. 15 della l.r. 6/2010)
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 6/2010è sostituito dal seguente:
'1.
Per l'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di
qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere
presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi); le successive attivazioni e
cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti
alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria
locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno
luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi
cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio
dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività
produttiva (DIAP), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate.'.
Art. 12
(Integrazioni all’art. 17 della l.r. 6/2010)
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 6/2010, dopo la parola: 'consumatore' sono aggiunte le parole: ',
nonché valutando le ragioni di sostenibilità ambientale e sociale, di
viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di
acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui
meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e
senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e
alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e
salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e
ambientale.'.
Art. 13
(Modifiche all’art. 20 della l.r. 6/2010)
1. Alla fine della lettera b) del comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2010 sono aggiunte le parole: 'secondo
le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante
'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali
30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese
artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei
locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere)';'.
Art. 14
(Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno), vengono individuati, senza
discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per
il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio
su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
2. Fino all'approvazione dei criteri di cui al comma 1:
a)
le concessioni in essere alla data dell'8 maggio 2010 sono valide fino
alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, i
comuni rinnovano le concessioni tenendo conto dei criteri determinati
nell'atto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;
b) le concessioni in scadenza nel periodo intercorrente tra l'8 maggio 2010 e l'approvazione dei criteri di cui al comma 1 sono prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino all'approvazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010;
c)
le concessioni nuove e relative autorizzazioni, in attesa dei criteri
dettati dalla Conferenza Unificata, vengono rilasciate applicando la
vigente normativa regionale e secondo i criteri comunali vigenti;
d)
il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all'aver
assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a
titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle
autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi, nei
confronti del comune concedente.
Art. 15
(Modifiche all’art. 24 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 24 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2.
Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è
stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare di
autorizzazione, l'interessato ne dà comunicazione al comune dove intende
esercitare l'attività che provvede al rilascio della nuova
autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, dandone contestuale
comunicazione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti.
Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente,
ai fini della conservazione delle priorità.';
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2
bis. La Regione predispone un apposito sistema informativo regionale
relativo al commercio ambulante. In attesa del sistema informativo, i
comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione
itinerante, comunicano preventivamente alla Direzione Generale
competente in materia di commercio i dati del richiedente al fine di
verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra
autorizzazione itinerante rilasciata da un altro comune lombardo.'.
Art. 16
(Modifiche all’art. 25 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 25 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 in fine è aggiunto il seguente periodo: 'Nella
comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del
possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata
l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di
trasferimento in gestione.';
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3
bis. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di
cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è
trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti,
nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.'.
Art. 17
(Modifiche all’art. 66 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 66 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 1è sostituito dalle seguenti parole: '1.
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è
subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o
suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi
al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività
commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:';
b) alla fine della lettera b) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: 'secondo
le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante
'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006
relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali
30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese
artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei
locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di commercio e fiere)';'.
Art. 18
(Disposizione in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale)
1. L'avere prestato la propria
opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20,
comma 6, lett. b), e 66, comma 1, lett. b), della l.r. 6/2010, per i motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h), del d.lgs. 59/2010
e in particolare per i motivi attinenti la tutela dei lavoratori e la
protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovato, oltre che
dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, dalla
attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte
della previdenza sociale nazionale.
Art. 19
(Modifiche all’art. 67 della l.r. 6/2010)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 della l.r. 6/2010 per i motivi imperativi d'interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2010
e in particolare per i motivi attinenti la sanità pubblica, la tutela
dei lavoratori, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi,
sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Per il
rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto,
titolare o delegato, che esercita effettivamente l'attività presenti uno
dei seguenti documenti:
2 ter. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2 bis.
2 quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
2 quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.'.
a)
un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione
Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2
Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di
competenza relativa a routine memorizzate;
b)
un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso
una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un
attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un
corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico
alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o
riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
2 ter. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2 bis.
2 quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
2 quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.'.
Art. 20
(Modifiche all’art. 68 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole 'comma 1' sono inserite le seguenti: ', avuto riguardo dei motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 4,';
b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
'd bis) ai criteri qualitativi di cui all'articolo 4, comma 4 ter;
d ter) ai requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali;
d quater) ai criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.'.
d ter) ai requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali;
d quater) ai criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.'.
2. Al comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 6/2010 sono soppresse le parole: 'dei consumi extra-domestici,'.
Art. 21
(Modifiche all’art. 69 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 69 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2.
In coerenza con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4 bis e
gli indirizzi di cui all'articolo 68, i comuni stabiliscono, sentito il
parere della commissione di cui all'articolo 78, i criteri relativi al
rilascio delle nuove autorizzazioni.';
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
'2
bis. Ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della
collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello
dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, nei criteri di cui
al comma 2 i comuni, al fine di assicurare un corretto sviluppo del
settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a
tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi
di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale
regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed
indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di
nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni
non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di
viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico
nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di
controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il
diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale
mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia
delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e
sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati
sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una
domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e
presenza di altri esercizi di somministrazione.
2 ter. I divieti e le limitazioni di cui al comma 2 bis si applicano anche in caso di trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68, delle attività di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una soggetta a specifica tutela.';
2 ter. I divieti e le limitazioni di cui al comma 2 bis si applicano anche in caso di trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68, delle attività di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una soggetta a specifica tutela.';
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3.
L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al
pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone
del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È
soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di
somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede
collocata in una zona tutelata, nonché quello all'interno della stessa
zona tutelata. L'avvio delle attività non soggette a programmazione, il
trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di
somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla
programmazione di cui all'articolo 68, in zona non sottoposta a tutela,
sono soggetti a SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990.';
Art. 22
(Modifiche all’art. 73 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 6/2010 le parole 'l'autorizzazione degli' sono sostituite dalla seguente: 'gli'.
Art. 23
(Modifiche all’art. 74 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 74 della l.r. 6/2010 la parola 'abilita' è sostituita dalle seguenti: 'e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita'.
Art. 24
(Modifiche all’art. 76 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 76 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
b) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. I titoli abilitativi decadono quando:
a)
il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni
dalla data del suo rilascio o presentazione;
d)
venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle
norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In
tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione
dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a
novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di
comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può
ripristinare i requisiti mancanti;
e)
venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita
l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del
proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una
nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata
necessità e previa motivata istanza;
Art. 25
(Modifiche all’art. 80 della l.r. 6/2010)
1. Il comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 6/2010è sostituito dal seguente:
'1.
Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande
senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando
sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di
prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato,
ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o
decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è
punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).'.
Art. 26
(Modifiche all’art. 149 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 149 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola 'approva' sono inserite le seguenti: 'avuto riguardo dei motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1';
Art. 27
(Modifiche all’art. 150 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 150 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1.
I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti
commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di
programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al titolo
II, capo I, sezione I e capi II e III del presente testo unico, della l.r. 8/2009
e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale ed indirizzi di
cui all'art. 4 e nei criteri di programmazione urbanistica del settore
commerciale di cui all'art. 149. In particolare i comuni possono
individuare:
a)
i criteri qualitativi per l'insediamento delle nuove attività
commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, e
delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari
di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda,
tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e
della differente incidenza degli esercizi secondo il settore
merceologico di appartenenza;
b)
le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche
urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di
mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi,
parcheggi, nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti,
dell'armonica integrazione con le altre attività economiche, con le aree
residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o
di uso pubblico.';
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE
Art. 28
1. La Regione Lombardia entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua,
ove necessario, gli atti di programmazione di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2010 e relative modalità applicative ed atti attuativi, gli indirizzi di cui all'articolo 68 della l.r. 6/2010, gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui all'articolo 17 della l.r. 6/2010, nonché adotta gli atti di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 4 ter, della l.r. 6/2010.
2. Le disposizioni previste dagli atti di cui al comma 1, in quanto compatibili, continuano ad applicarsi, fino al relativo adeguamento.
3. I comuni, entr o centottanta
giorni, adeguano, ove necessario, i propri strumenti urbanistici del
territorio ai criteri regionali di cui agli articoli 4 e 149 della l.r. 6/2010.