lunedì 26 marzo 2012

Regione Lombardia:modifiche al proprio Testo unico delle leggi sul commercio in attuazione della Direttiva comunitaria Bolkestein e alla Direttiva nazionale sui servizi

Legge Regionale 27 febbraio 2012 , n. 3

Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2)
(BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-27;3
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, adegua la normativa regionale in materia di attività di artigianato, commercio, estetista ed acconciatore alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, al fine di perseguire, garantendo la libera prestazione dei servizi nel territorio regionale, l'obiettivo di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni.
2. La Regione assicura, nel rispetto dei principi fissati dalla direttiva 2006/123/CE e dell'obiettivo di cui al comma 1, ai prestatori di servizi degli Stati membri dell'Unione europea, la libertà di stabilimento, nonché il diritto alla libera prestazione di servizi nel territorio regionale, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci.
3. La Regione fornisce la propria collaborazione alle autorità degli Stati membri dell'Unione europea, mediante gli strumenti della cooperazione amministrativa disciplinati dalla direttiva 2006/123/CE.
TITOLO II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PRODUZIONE PROPRIA
Art. 2
(Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda - Modifiche alla l.r. 30 aprile 2009, n. 8)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) sono inseriti i seguenti:
'1 bis. L'avvio dell'attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di cui alla presente legge è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per ragioni non altrimen ti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, alla programmazione comunale di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).

1 ter. I comuni nell'adottare la programmazione di cui al comma 1 bis sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale.'
.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 8/2009è inserito il seguente:
'4 bis. Nella comunicazione di cui al comma 4, in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica, nella programmazione di cui all'articolo 4 bis della l.r. 6/2010. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell'attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010. Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l'attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.'.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 8/2009è aggiunto il seguente:
'5 bis. Nell'ambito della programmazione comunale di cui all'articolo 4 bis della l.r. 6/2010 i comuni possono prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonch é per tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.'.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 8/2009è aggiunto il seguente:
'2 bis. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.'.
TITOLO III
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ESTETISTA ED ACCONCIATORE
Art. 3
(Attività di estetista)
1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), dal regolamento regionale adottato ai sensi dell'articolo 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), dalla legge regionale 15 settembre 1989, n. 48 (Disciplina dell'attività di estetista) in quanto compatibile, dal decreto del direttore generale regionale alla sanità 13 marzo 2003, n. 4259 (Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste), nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.
3. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di estetista in Regione Lombardia.
4. Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della l. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi.
5. Le imprese che esercitano l'attività professionale di estetista ai sensi del presente articolo possono temporaneamente continuare ad operare e devono adeguarsi ai requisiti di cui alla l. 1/1990, in quanto compatibili, alla l.r. 48/1989, alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Attività di acconciatore)
1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), dal regolamento regionale adottato ai sensi della l.r. 73/1989, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di acconciatore è soggetta alla SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.
3. Le disposizioni della l. 174/2005 e quelle, in quanto compatibili, previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di acconciatore in Regione Lombardia.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO E ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 5
(Modifiche all’art. 2 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) le parole 'sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l'economicità dei servizi da rendere al consumatore' sono sostitute dalle seguenti: 'la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema';
b) alla fine della lettera b) sono aggiunte le parole: 'con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali.'.
Art. 6
(Modifiche all’art. 3 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 6/2010 le parole 'sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.' sono sostituite con le seguenti: 'dal punto di vista qualitativo.'.
Art. 7
(Modifiche all’art. 4 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 4 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo alinea del comma 1è sostituito dalle seguenti parole:
'Il Consiglio regionale al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 2, su proposta della Giunta regionale, approva, garantendo il giusto bilanciamento dei motivi imperativi di interesse generale quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente e dell'ambiente urbano incluso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale, i seguenti atti:';
b) alla lettera c) del comma 2 dopo la parola 'grandi' sono aggiunte le parole: 'e medie';
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. I criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e gestione degli enti locali prevedono in particolare:
a) gli indirizzi al fine dell'individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio verificando, tra l'altro, la dotazione a destinazione commerciale esistente;
b) le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l'individuazione, attraverso il piano di governo del territorio, delle aree idonee per la localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;
c) i requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali delle diverse tipologie di strutture di vendita;
d) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciali che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.

4 ter. Al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale la Giunta regionale, con proprio atto di indirizzo, indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato.'.
Art. 8
(Integrazioni alla l.r. 6/2010)
1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 6/2010è inserito il seguente:
'Art. 4 bis
(Programmazione comunale)
1. Al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, nonché consentire uno sviluppo sostenibile, i comuni, valutate le caratteristiche della distribuzione commerciale ed in coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, adottano, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, un atto di programmazione, avente durata quadriennale, che disciplina le modalità di applicazione, con riguardo alle zone da sottoporre a tutela, dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento delle nuove attività commerciali, ivi comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda), tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore e la tipologia di appartenenza. Tali criteri comunali si basano sui motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, connessi a ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità e tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche e con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.
2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:
a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali;
b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché all'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;
e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

3. Le determinazioni dei comuni di cui ai commi 1 e 2 possono essere differenziate in relazione a singole parti del territorio comunale o zone ed alla tipologia degli esercizi commerciali. In particolare la strumentazione urbanistica può disporre limitazioni all'insediamento di attività commerciali in base a specifiche classificazioni, anche dimensionali, che i comuni individuano in relazione alle medie e grandi strutture di vendita.
4. In coerenza con l'atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:
a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici comunali;
b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, con particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite misure di tutela;
c) l'individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il centro storico;
d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale attraverso anche l'individuazione in base all'articolo 145 di particolari condizioni per l'esercizio del commercio.

5. I comuni, per le finalità di cui al comma 4, possono:
a) differenziare le attività commerciali con riferimento a specifiche classificazioni di carattere dimensionale, merceologico e qualitativo per contribuire ad un ampliamento di opportunità di insediamento nel centro storico;
b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questa costituisca un contrasto con la tutela di valori artistici, storici o ambientali;
c) limitare nei centri storici e zone limitrofe l'insediamento di attività che non siano tradizionali o qualitativamente rapportabili ai caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri medesimi;
d) adottare, nell'ambito della programmazione comunale, un piano di tutela delle attività tradizionali per il centro storico, eventualmente suddiviso a sua volta in tessuti territoriali e zone omogenee, che consente, in caso di cessazione delle attività tutelate nelle zone localizzate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 possono essere applicate dai comuni, per le finalità di cui al comma 4, anche in relazione a zone del territorio differenti dal centro storico a fronte di motivate ragioni di utilità sociale derivanti dall'esigenza di garantire la riqualificazione e valorizzazione del tessuto urbano attraverso uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, nonché la permanenza di una offerta variegata di beni e servizi.'.
Art. 9
(Modifiche all’art. 8 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: 'dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 114/1998' sono sostituite con le seguenti: 'dall'articolo 20, commi 1, 3 e 4';
b) le parole: 'all'articolo 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998' sono sostituite con le seguenti: 'all'articolo 20, comma 6'.
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 6/2010, le parole: 'all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998' sono sostituite con le seguenti: 'all'articolo 20'.
Art. 10
(Modifiche all’art. 11 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 6/2010 le parole: 'all'articolo 5, comma 5, lettera a), del d.lgs. 114/1998' sono sostituite con le seguenti: 'all'articolo 20, comma 6, lettera a),'.
Art. 11
(Modifiche all’art. 15 della l.r. 6/2010)
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 6/2010è sostituito dal seguente:
'1. Per l'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della SCIA relativa all'avvio dell'attività o di autorizzazioni o dichiarazioni di inizio attività produttiva (DIAP), di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia) precedentemente ottenute o presentate.'.
Art. 12
(Integrazioni all’art. 17 della l.r. 6/2010)
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 6/2010, dopo la parola: 'consumatore' sono aggiunte le parole: ', nonché valutando le ragioni di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.'.
Art. 13
(Modifiche all’art. 20 della l.r. 6/2010)
1. Alla fine della lettera b) del comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 6/2010 sono aggiunte le parole: 'secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)';'.
Art. 14
(Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche)
1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
2. Fino all'approvazione dei criteri di cui al comma 1:
a) le concessioni in essere alla data dell'8 maggio 2010 sono valide fino alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, i comuni rinnovano le concessioni tenendo conto dei criteri determinati nell'atto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;
b) le concessioni in scadenza nel periodo intercorrente tra l'8 maggio 2010 e l'approvazione dei criteri di cui al comma 1 sono prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino all'approvazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010;
c) le concessioni nuove e relative autorizzazioni, in attesa dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata, vengono rilasciate applicando la vigente normativa regionale e secondo i criteri comunali vigenti;
d) il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all'aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del comune concedente.
Art. 15
(Modifiche all’art. 24 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 24 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Nel caso di cambiamento di domicilio, inteso come luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari, da parte del titolare di autorizzazione, l'interessato ne dà comunicazione al comune dove intende esercitare l'attività che provvede al rilascio della nuova autorizzazione, previo ritiro del titolo originario, dandone contestuale comunicazione al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente, ai fini della conservazione delle priorità.';
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
'2 bis. La Regione predispone un apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante. In attesa del sistema informativo, i comuni ai quali viene presentata una nuova domanda di autorizzazione itinerante, comunicano preventivamente alla Direzione Generale competente in materia di commercio i dati del richiedente al fine di verificare se lo stesso sia, o meno, in possesso di un'altra autorizzazione itinerante rilasciata da un altro comune lombardo.'.
Art. 16
(Modifiche all’art. 25 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 25 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 in fine è aggiunto il seguente periodo: 'Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.';
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti, nonché alla struttura regionale competente in materia di commercio.'.
Art. 17
(Modifiche all’art. 66 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 66 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 1è sostituito dalle seguenti parole: '1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o suo delegato o, in caso di società, associazione od organismi collettivi al legale rappresentante, o ad altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali:';
b) alla fine della lettera b) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: 'secondo le modalità di cui all'articolo 18 della legge regionale recante 'Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)';'.
Art. 18
(Disposizione in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale)
1. L'avere prestato la propria opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lett. b), e 66, comma 1, lett. b), della l.r. 6/2010, per i motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h), del d.lgs. 59/2010 e in particolare per i motivi attinenti la tutela dei lavoratori e la protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale.
Art. 19
(Modifiche all’art. 67 della l.r. 6/2010)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 della l.r. 6/2010 per i motivi imperativi d'interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/2010 e in particolare per i motivi attinenti la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi, sono aggiunti i seguenti:
'2 bis. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l'attività presenti uno dei seguenti documenti:
a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2 ter. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2 bis.
2 quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
2 quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.'.
Art. 20
(Modifiche all’art. 68 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole 'comma 1' sono inserite le seguenti: ', avuto riguardo dei motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 4,';
b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
'd bis) ai criteri qualitativi di cui all'articolo 4, comma 4 ter;
d ter) ai requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali;
d quater) ai criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.'.
2. Al comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 6/2010 sono soppresse le parole: 'dei consumi extra-domestici,'.
Art. 21
(Modifiche all’art. 69 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 69 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. In coerenza con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4 bis e gli indirizzi di cui all'articolo 68, i comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni.';
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
'2 bis. Ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, nei criteri di cui al comma 2 i comuni, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.
2 ter. I divieti e le limitazioni di cui al comma 2 bis si applicano anche in caso di trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68, delle attività di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una soggetta a specifica tutela.';
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all'interno della stessa zona tutelata. L'avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all'articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990.';
d) al comma 4 dopo la parola 'autorizzazione' sono inserite le seguenti: 'o, nei casi previsti, la SCIA';
e) al comma 11 dopo le parole 'dei criteri di cui al comma 2' sono inserite le seguenti: 'e degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 150'.
Art. 22
(Modifiche all’art. 73 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 73 della l.r. 6/2010 le parole 'l'autorizzazione degli' sono sostituite dalla seguente: 'gli'.
Art. 23
(Modifiche all’art. 74 della l.r. 6/2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 74 della l.r. 6/2010 la parola 'abilita' è sostituita dalle seguenti: 'e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita'.
Art. 24
(Modifiche all’art. 76 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 76 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Decadenza dei titoli abilitativi';
b) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. I titoli abilitativi decadono quando:
a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;
b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c) il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 65;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
e) venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
f) il titolare dell'attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;
g) in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità previste nell’articolo 75.”;
c) al comma 2 le parole 'c) e d)' sono sostituite dalle seguenti: 'd) ed e)'.
Art. 25
(Modifiche all’art. 80 della l.r. 6/2010)
1. Il comma 1 dell'articolo 80 della l.r. 6/2010è sostituito dal seguente:
'1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).'.
Art. 26
(Modifiche all’art. 149 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 149 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo la parola 'approva' sono inserite le seguenti: 'avuto riguardo dei motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1';
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l'attività di pianificazione e di gestione degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 4 bis.'.
Art. 27
(Modifiche all’art. 150 della l.r. 6/2010)
1. All'articolo 150 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al titolo II, capo I, sezione I e capi II e III del presente testo unico, della l.r. 8/2009 e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale ed indirizzi di cui all'art. 4 e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all'art. 149. In particolare i comuni possono individuare:
a) i criteri qualitativi per l'insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore merceologico di appartenenza;
b) le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell'armonica integrazione con le altre attività economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.';
b) il comma 4 è abrogato.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E ATTUATIVE
Art. 28
1. La Regione Lombardia entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua, ove necessario, gli atti di programmazione di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2010 e relative modalità applicative ed atti attuativi, gli indirizzi di cui all'articolo 68 della l.r. 6/2010, gli obiettivi di presenza e sviluppo di cui all'articolo 17 della l.r. 6/2010, nonché adotta gli atti di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 4 ter, della l.r. 6/2010.
2. Le disposizioni previste dagli atti di cui al comma 1, in quanto compatibili, continuano ad applicarsi, fino al relativo adeguamento.
3. I comuni, entr o centottanta giorni, adeguano, ove necessario, i propri strumenti urbanistici del territorio ai criteri regionali di cui agli articoli 4 e 149 della l.r. 6/2010.
4. Gli enti locali, ove necessario, adeguano, dalla data di entrata in vigore della presente legge la propria normativa alle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 29
1. La struttura regionale competente provvede all'attuazione della presente legge.
Art. 30
1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.