E' stato pubblicato su BUR SUPP. N° 11 del 16/03/2012 la LEGGE REGIONALE LOMBARDIA n. 4 del 13 marzo 2012: Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia.Il provvedimento è entrato in vigore giorno 17 c.m.
sommario
Art. 1 (Finalità generali) ................................. 1
PARTE I NORME PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA ............................................................. 1
Art. 2 (Riqualificazione urbana incentivata)... 1
Art. 3 (Utilizzo del patrimonio edilizio esistente) ......................................................... 1
Art. 4 (Ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali) .................................................... 2
Art. 5 (Sostituzione del patrimonio edilizio esistente) ......................................................... 3
Art. 6 (Interventi di edilizia residenziale sociale) ........................................................... 3
Art. 7 (Recupero delle aree industriali dismesse) ........................................................ 4
Art. 8 (Monitoraggio regionale) ..................... 5
Art. 9 (Modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi) .............. 5
Art. 10 (Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga) ............. 5
Art. 11 (Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto) ....................... 5
Art. 12 (Realizzazione di ascensori esterni) ... 6
PARTE II ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA ............ 6
Art. 13 (Valutazione ambientale dei piani) ..... 6
Art. 14 (Pubblicazione degli strumenti urbanistici) ...................................................... 7
Art. 15 (Disposizioni in materia di titoli abilitativi) ....................................................... 7
Art. 16 (Approvazione dei piani attuativi conformi) ........................................................ 8
Art. 17 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione) ................................................ 8
Art. 18 (Modifiche all’articolo 97 della l.r. 12/2005. Sportello unico per le attività produttive) ......... 8
Art. 19 (Protocolli volontari di certificazione energetica) ...................................................... 8
Art. 20 (Norma finanziaria) ............................ 8
Art. 21 (Entrata in vigore) .............................. 8
Legge Regionale
13 marzo 2012
, n. 4
Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia
(BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012 )
Art. 1
(Finalità generali)
1. La presente legge, anche in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
detta disposizioni per la razionalizzazione del patrimonio edilizio
esistente e la riqualificazione incentivata delle aree urbane, anche al
fine di contenere il consumo di suolo e di energia da fonti fossili ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE), nonché ulteriori disposizioni in materia
urbanistico-edilizia a integrazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).
PARTE I
NORME PER INCENTIVARE LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
Art. 2
(Riqualificazione urbana incentivata)
1. Fatta salva l'applicazione
delle disposizioni straordinarie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della
presente legge, le scelte in ordine alla riqualificazione urbana
incentivata sono operate dai comuni in sede di pianificazione
territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della l.r. 12/2005, nonché a mezzo dei programmi integrati di intervento di cui agli articoli da 87 a 94bis della stessa l.r. 12/2005.
Art. 3
(Utilizzo del patrimonio edilizio esistente)
1. Gli interventi di recupero edilizio e funzionale previsti e disciplinati dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13
(Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del
patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia) sono consentiti
sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/2005,
ovvero di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o
richiedere entro il 31 dicembre 2013, in riferimento a edifici o
porzioni di edifici ultimati alla data del 18 luglio 2009, ovvero, se
ubicati nelle aree destinate all'agricoltura, assentiti prima del 13
giugno 1980.
2. Anche in deroga alle
previsioni quantitative e morfologiche degli strumenti urbanistici
comunali vigenti ed adottati, è riconosciuta una volumetria aggiuntiva
premiale del 5 per cento rispetto a quella preesistente, nel caso di
interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica,
riguardanti interi edifici esistenti e comportanti una prestazione
energetica dell'intero sistema edificio-impianto non inferiore al valore
limite per la climatizzazione invernale o il riscaldamento previsto
dalla deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2007 n. VIII/5018,
allegato A.4 e con miglioramento superiore del 50 per cento del valore
limite attribuito all'edificio prima dell'intervento. L'incremento
volumetrico può essere utilizzato unicamente sul fabbricato oggetto di
intervento. Sono consentite le modifiche della sagoma necessarie per
l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
3. I comuni, previa
deliberazione del Consiglio comunale, possono riconoscere una volumetria
aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria assegnata dallo
strumento urbanistico vigente e quella preesistente fino ad un massimo
di cento metri cubi per permettere l'adeguamento di ogni singolo
alloggio utilizzato da nuclei familiari che comprendano persone con
gravi handicap o non autosufficienti.
4. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009, nonché le deliberazioni assunte dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della stessa l.r. 13/2009.
5. Al fine di consentire gli
interventi di cui al presente articolo anche in alcune o tutte le parti
del proprio territorio individuate come escluse dall'applicazione della l.r. 13/2009, i comuni possono modificare le deliberazioni di cui al comma 4.
Art. 4
(Ampliamento di fabbricati esistenti a
destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di
edifici esistenti per finalità residenziali)
1. I comuni, con motivata
deliberazione da assumersi entro il termine perentorio del 30 settembre
2012, possono individuare tra le aree classificate nello strumento
urbanistico con destinazione produttiva secondaria ambiti specifici nei
quali sia consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli
strumenti urbanistici vigenti o adottati ed ai regolamenti edilizi,
l'ampliamento del 10 per cento della superficie lorda di pavimento
esistente di edifici in tutto industriali ed artigianali purché questi
siano stati ultimati entro la data del 18 luglio 2009. Con tale
deliberazione i comuni provvedono ad indicare per ogni ambito, fermo
restando il rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti
urbanistici, la quota di superficie consentita in deroga con il limite
massimo di metri quadrati cinquecento. Gli interventi sono ammessi su
edifici con attività in essere certificata dalla Camera di Commercio
alla data di entrata in vigore della presente legge e devono in ogni
caso rispettare il parametro relativo alla superficie drenante. Gli
ampliamenti di cui al presente comma devono essere destinati
all'attività produttiva, miranti ad aumentare il numero degli addetti e
non possono essere adibiti in tutto o in parte a funzioni commerciali o
logistiche. L'aumento di superficie dell'attività esistente deve essere
riportato su atto di asservimento e trascritto nei registri immobiliari,
con un vincolo pertinenziale di almeno cinque anni e comunque non
frazionabile rispetto alla superficie di origine.
2. I comuni individuati dal
programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a fabbisogno
acuto, critico o elevato possono, con motivata deliberazione, sino al 31
dicembre 2013, autorizzare, in deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, interventi di
trasformazione di edifici esistenti alla data del 31 marzo 2005 con
destinazione terziaria e direzionale e, dalla medesima data, non
utilizzati per attività lavorative ed economiche, finalizzati al riuso
per funzioni residenziali. Gli interventi di cui al presente comma
devono garantire che almeno il 20 per cento della superficie lorda di
pavimento esistente sia destinata ad edilizia residenziale sociale di
cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008
(Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di
notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del
Trattato Istitutivo della Comunità europea). Tali interventi devono
garantire la dotazione minima di aree a verde e servizi previsti dalle
normative vigenti.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1
i comuni possono consentire l'ampliamento di edifici totalmente
alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative e regolamentari,
entro il limite massimo di metri quadrati duecento e purché non venga
superato l'indice fondiario ed il rapporto di copertura previsto dallo
strumento urbanistico vigente o adottato in misura superiore al 50 per
cento e non si ecceda l'altezza massima di oltre quattro metri.
4. Gli ampliamenti di cui ai
commi 1 e 3 sono soggetti rispettivamente a vincolo di destinazione
d'uso industriale - artigianale e alberghiero. Tale vincolo decade
esclusivamente a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area
interessata, operata dal PGT.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013.
6. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni
caso agli edifici aventi destinazione commerciale e logistica.
Art. 5
(Sostituzione del patrimonio edilizio esistente)
1. Gli interventi di sostituzione edilizia previsti e disciplinati dall'articolo 3, commi 3, 5, 6, 7, primo e secondo periodo, 8 e 10, della l.r. 13/2009 sono consentiti sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013.
2. I nuovi interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della l.r. 13/2009
si applicano agli edifici ubicati all'esterno dei centri storici o dei
nuclei urbani di antica formazione laddove individuati, ai sensi degli
articoli 10 e 10 bis della l.r. 12/2005,
dagli strumenti urbanistici vigenti e compresi in zone dove è ammessa
la destinazione residenziale e caratterizzate da idonee dotazioni di
servizi.
3. Gli interventi di
sostituzione edilizia di cui al presente articolo possono essere
realizzati a mezzo di totale demolizione e ricostruzione dell'edificio;
la ricostruzione può avvenire con le modifiche alla sagoma necessarie
per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti e
con diversa allocazione entro il lotto di riferimento.
4. Gli interventi di cui al presente articolo possono beneficiare dello scomputo di cui all'articolo 2, comma 1 ter, della legge regionale 20 aprile 1995, n. 26
(Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie e dei rapporti di
copertura limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei
tamponamenti perimetrali e orizzontali per il perseguimento di maggiori
livelli di coibentazione termoacustica o di inerzia termica). Al fine di
promuovere la qualità e la coerenza storica ed architettonica locale,
negli interventi disciplinati dal presente articolo i comuni, con
deliberazione consiliare, possono riconoscere un premio volumetrico non
superiore al 5 per cento del volume esistente, commisurandolo al grado
di incidenza paesistica del progetto in applicazione della disciplina
del piano paesaggistico regionale e della deliberazione della Giunta
regionale 8 novembre 2002, n. VII/11045. Tale premio è alternativo a
quello di cui all'articolo 3, comma 6, della l.r. 13/2009.
5. Nei casi di sostituzione
edilizia comportante demolizione totale e ricostruzione, i relativi
progetti presentati dal 31 maggio 2012 devono assicurare, tramite
ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili,
la copertura del 20 per cento del fabbisogno energetico necessario per
l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, secondo
modalità definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri
indicati nell'allegato 3 del d.lgs. 28/2011.
6. Gli interventi di cui al
presente articolo che assicurano una copertura del fabbisogno energetico
superiore di almeno il 50 per cento della soglia minima di cui al comma 5 possono usufruire di un bonus volumetrico del 10 per cento, cumulabile con lo scomputo di cui al comma 4.
7. Gli interventi di cui al
presente articolo non comportanti demolizione totale e ricostruzione,
che usufruiscono dei benefici di cui ai commi 4 o anche 6, possono
derogare fino a venti centimetri alle distanze minime di protezione del
nastro stradale, alle distanze dai confini di proprietà e alle distanze
minime tra fabbricati.
8. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009, nonché le deliberazioni assunte dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della stessa l.r. 13/2009.
9. Al fine di consentire gli
interventi di cui al presente articolo anche in alcune o tutte le parti
del proprio territorio individuate come escluse dall'applicazione della l.r. 13/2009, i comuni possono modificare le deliberazioni di cui al comma 8, nonché quelle assunte ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della l.r. 13/2009.
Art. 6
(Interventi di edilizia residenziale sociale)
1. Al fine di favorire la
realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle
Infrastrutture 22 aprile 2008, di alloggi destinati alla locazione
temporanea a fini sociali e all'edilizia universitaria convenzionata, in
deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati,
e ai regolamenti edilizi, sono consentiti gli interventi di cui al comma 2,
previa deliberazione di assenso da parte della giunta comunale, da
assumere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
presentazione della richiesta da parte dell'interessato, all'infruttuosa
scadenza del quale l'assenso si intende acquisito, e previo rilascio
del permesso di costruire, il cui procedimento si attiva alla
presentazione della richiesta e viene interrotto nel caso di dissenso
espresso dalla giunta comunale. La giunta comunale nell'assumere le
proprie decisioni deve far riferimento alle indicazioni ed ai criteri
applicativi stabiliti dal consiglio comunale con deliberazione da
assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge deliberando anche ai sensi del comma 8;
in caso di infruttuosa scadenza di tale termine la giunta comunale può
comunque esprimersi sulla richiesta di intervento, con efficacia anche
ai sensi del comma 8.
La richiesta di intervento deve pervenire al comune entro il 31
dicembre 2014 e deve precisare se l'intervento è di nuova costruzione o
di ampliamento o di sostituzione edilizia, come definita all'articolo 5, comma 3,
o di variazione di destinazione d'uso, con la finalità della
qualificazione, anche energetica, del patrimonio edilizio abitativo,
nonché la misura dell'incremento volumetrico.
2. Per le finalità del comma 1
sono consentiti interventi di ampliamento volumetrico sugli edifici
sociali esistenti al 31 marzo 2005, con incrementi in misura non
superiore al 40 per cento della volumetria di edifici di proprietà
pubblica ed al 20 per cento di altri edifici; di sostituzione del
patrimonio edilizio, anche con incrementi volumetrici nelle predette
misure; di variazione della destinazione d'uso. Tali volumetrie devono
essere destinate alla realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto
del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, alla locazione
temporanea a fini sociali, all'edilizia universitaria convenzionata, non
riducendo l'eventuale quota di alloggi a canone sociale esistenti prima
dell'intervento, nonché a servizi e funzioni connesse e complementari
alla residenza in misura non superiore al 20 per cento, limitando le
destinazioni commerciali agli esercizi di vicinato.
3. Nei comuni individuati dal
programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a fabbisogno
acuto, critico o elevato, per gli interventi previsti al comma 2,
gli incrementi volumetrici sia per gli edifici di proprietà pubblica
che per gli altri edifici sono consentiti in misura non superiore al 40
per cento.
4. Le volumetrie in incremento, di cui al comma 2,
possono essere cedute in tutto o in parte ad altri operatori per le
medesime finalità di intervento, ovvero trasferite su altre aree di
proprietà pubblica o privata, con esclusione di quelle destinate
all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica dagli
strumenti urbanistici purché tali scelte siano esplicitamente previste
nella richiesta di intervento, per la realizzazione di alloggi sociali
di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, per
la locazione temporanea a fini sociali e per l'edilizia universitaria
convenzionata, ai termini dei commi 1 e 2.
5. La nuova destinazione d'uso,
in tutti i casi di applicazione del presente articolo, deve essere
mantenuta per un periodo di almeno dodici anni.
6. I progetti relativi agli
interventi di cui al presente articolo comportanti nuova costruzione
ovvero demolizione e ricostruzione, qualora presentati dal 31 maggio
2012, devono assicurare, tramite ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, la copertura del fabbisogno energetico
necessario per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento, nel rispetto delle quote previste e ai sensi del d.lgs. 28/2011,
allegato 3, secondo modalità definite dalla Giunta regionale entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con
l'obiettivo prioritario di qualificazione energetica del patrimonio
abitativo pubblico, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili e con il concorso prioritario delle risorse regionali,
nazionali ed europee.
7. Gli incrementi volumetrici
derivanti dal miglioramento delle prestazioni energetiche in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 6, sono cumulabili, nella misura massima del 10 per cento, con quelli previsti dal presente articolo.
8. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009, nonché le deliberazioni assunte dai comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della stessa l.r. 13/2009, che i comuni possono rivedere nei termini dell'articolo 5, comma 9,
al fine di consentire la realizzazione degli interventi. Per gli
interventi di cui al presente articolo, nel caso di immobili di edilizia
residenziale pubblica, il contributo di costruzione è limitato agli
oneri di urbanizzazione ridotti del 50 per cento, con facoltà del
consiglio comunale di riduzione ulteriore. Per gli interventi destinati
alla realizzazione di edilizia universitaria convenzionata, il comune
valuta l'effettiva necessità di parcheggi pertinenziali in funzione
delle reali esigenze rispetto all'utenza universitaria.
9. Al fine di incentivare la
riconversione delle aree dismesse i proprietari possono stipulare
apposite convenzioni con le ALER, relativamente alla cessione alle
stesse di porzioni di ambito per la realizzazione di interventi di cui
ai commi 1, 2, 3 e 4, previo assenso della giunta comunale ai termini
del comma 1.
Il prezzo di cessione sarà commisurato al valore delle aree destinate
all'edilizia convenzionata, presenti sul territorio comunale, e può
essere corrisposto dalle ALER anche mediante cessione di aree e edifici o
porzioni di essi di proprietà delle stesse.
Art. 7
(Recupero delle aree industriali dismesse)
1. Dopo l'articolo 97 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(1)è inserito il seguente:
'Art 97 bis
(Recupero delle aree non residenziali dismesse)
1. La dismissione di aree non residenziali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico-occupazionale.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in riferimento alle aree, non aventi destinazione residenziale e già interessate da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel documento di piano del PGT, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e bis).
3. Il recupero delle aree dismesse, in quanto concorre agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile secondo le modalità di cui al presente articolo, qualora la dismissione comporti pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero di degrado ambientale e urbanistico.
4. Il comune, in seguito all'approvazione del PGT, accertata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, può invitare la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa in attuazione delle previsioni del PGT, con possibilità di incrementare fino al 20 per cento la volumetria o la superficie ammessa, assegnando un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a mesi quattro e non superiore a mesi dodici.
5. La proposta di riutilizzo deve indicare:
6. La proposta di riutilizzo integra le istanze di permesso di costruire ovvero di piano attuativo, alle quali si applicano le discipline procedurali dettate, rispettivamente, agli articoli 38 e 14.
7. Decorsi dodici mesi dall'invito di cui al comma 4, senza inoltro al comune di istanza di intervento o proposta di piano attuativo, finalizzato al recupero dell'area da parte del proprietario, cessa l'efficacia del piano delle regole relativamente all'area stessa, con il conseguente venir meno di qualsiasi previsione che produca effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. La cessazione d'efficacia è attestata dal comune con atto meramente dichiarativo, comunicato alla proprietà e pubblicato all'albo pretorio.
8. Il comune avvia il procedimento per la variante urbanistica finalizzata al recupero dell'area, anche mediante attivazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica, tenuto conto della mancata attuazione delle precedenti previsioni, nonché delle disposizioni inerenti alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi, di cui al piano paesaggistico regionale.
9. Fino all'approvazione della nuova destinazione urbanistica, sull'area sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione e bonifica, fermo restando quelli obbligatori posti, che restano in capo al soggetto responsabile, secondo la disciplina vigente, ovvero quelli finalizzati alla tutela della incolumità o salute pubblica.'.
(Recupero delle aree non residenziali dismesse)
1. La dismissione di aree non residenziali costituisce grave pregiudizio territoriale, sociale ed economico-occupazionale.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in riferimento alle aree, non aventi destinazione residenziale e già interessate da attività economiche, individuate come aree degradate o dismesse nel documento di piano del PGT, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e bis).
3. Il recupero delle aree dismesse, in quanto concorre agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo, costituisce attività di pubblica utilità ed interesse generale, perseguibile secondo le modalità di cui al presente articolo, qualora la dismissione comporti pericolo per la salute e la sicurezza urbana e sociale, ovvero di degrado ambientale e urbanistico.
4. Il comune, in seguito all'approvazione del PGT, accertata la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, può invitare la proprietà dell'area a presentare una proposta di riutilizzo della stessa in attuazione delle previsioni del PGT, con possibilità di incrementare fino al 20 per cento la volumetria o la superficie ammessa, assegnando un termine da definirsi in ragione della complessità della situazione riscontrata e comunque non inferiore a mesi quattro e non superiore a mesi dodici.
5. La proposta di riutilizzo deve indicare:
b)
gli interventi urbanistico - edilizi, infrastrutturali e per
l'accessibilità coerenti e connessi con le funzioni che si intendono
insediare;
c)
le modalità, i tempi e le risorse da impiegarsi per la risoluzione
delle implicazioni eventualmente derivanti dalla dismissione con
specifico riferimento alla eventuale presenza di inquinamento dei suoli,
nel rispetto delle norme vigenti;
6. La proposta di riutilizzo integra le istanze di permesso di costruire ovvero di piano attuativo, alle quali si applicano le discipline procedurali dettate, rispettivamente, agli articoli 38 e 14.
7. Decorsi dodici mesi dall'invito di cui al comma 4, senza inoltro al comune di istanza di intervento o proposta di piano attuativo, finalizzato al recupero dell'area da parte del proprietario, cessa l'efficacia del piano delle regole relativamente all'area stessa, con il conseguente venir meno di qualsiasi previsione che produca effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. La cessazione d'efficacia è attestata dal comune con atto meramente dichiarativo, comunicato alla proprietà e pubblicato all'albo pretorio.
8. Il comune avvia il procedimento per la variante urbanistica finalizzata al recupero dell'area, anche mediante attivazione di strumenti urbanistici di iniziativa pubblica, tenuto conto della mancata attuazione delle precedenti previsioni, nonché delle disposizioni inerenti alla riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compromessi, di cui al piano paesaggistico regionale.
9. Fino all'approvazione della nuova destinazione urbanistica, sull'area sono ammessi esclusivamente interventi di demolizione e bonifica, fermo restando quelli obbligatori posti, che restano in capo al soggetto responsabile, secondo la disciplina vigente, ovvero quelli finalizzati alla tutela della incolumità o salute pubblica.'.
2. L'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia)(2)è abrogato.
Art. 9
(Modifica alla disciplina in materia di recupero di sottotetti a fini abitativi)
1. Il comma 1 dell'articolo 64 della l.r. 12/2005(1)è sostituito con il seguente:
'1.
Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei
sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini
e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di
aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché,
per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima
posto dallo strumento urbanistico, modificazioni di altezze di colmo e
di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di
assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6. Nei casi di
deroga all'altezza massima, l'altezza minima abitabile non può essere
superiore a metri 1,50. All'interno dei centri storici e dei nuclei di
antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di
altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in
assenza di limiti, l'altezza massima deve intendersi pari
all'esistente.'.
Art. 10
(Modifiche alla disciplina in materia di realizzazione di parcheggi in deroga)
1. All'articolo 66 della l.r. 12/2005(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1
bis. Per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente alla data del 7
aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate anche
in deroga al rispetto del rapporto drenante minimo previsto dai
regolamenti e dalle norme vigenti in materia, purché siano garantiti
idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche
della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di
vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal
lotto di riferimento.'.
Art. 11
(Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto)
1. Alla l.r. 12/2005(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo l'articolo 73 è inserito il seguente capo:
'CAPO III BIS
NORME PER LA CONVERSIONE DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO
Art. 73 bis
(Disciplina degli interventi)
1. Al fine di incentivare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nelle costruzioni edilizie, gli interventi relativi a edifici destinati a residenza o inseriti nel tessuto urbano consolidato che prevedano la riconversione di una copertura composta da lastre in cemento amianto ad una con caratteristiche materiche conformi alla qualità ed alle tradizioni dei luoghi, come definite dal regolamento edilizio, ferme restando le quote di gronda esistenti, possono comportare la modifica delle falde fino ad una pendenza massima del 40 per cento, anche in deroga ai limiti di edificabilità e di altezza massima posti dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati.
2. Nel caso in cui il sopralzo dia luogo a un piano sottotetto o a vani con caratteristiche di abitabilità nel regime ordinario o in quello derogatorio del recupero dei sottotetti ai fini abitativi, l'intervento è assoggettato a permesso di costruire convenzionato ove sia stabilito che la superficie non è utilizzabile ai fini abitabili, salvo che l'avente titolo inoltri separata o contestuale istanza di atto abilitativo per la trasformazione della superficie o del volume ai fini residenziali.
3. In relazione agli interventi di cui ai commi 1 e 2, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia', possono deliberare la riduzione del contributo di costruzione fino al 50 per cento.
4. Nel caso di interventi comportanti la completa rimozione e smaltimento delle coperture in cemento amianto di edifici produttivi, eseguiti interamente a carico del proprietario e senza contributi pubblici, é concesso un bonus incrementativo pari al 10 per cento della superficie di copertura in cemento amianto rimossa, con il limite massimo di metri quadrati cinquecento, da realizzare all'interno della sagoma dell'edificio con funzioni anche terziarie. Sono fatte salve le norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza delle strutture e degli impianti.'.
NORME PER LA CONVERSIONE DI COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO
Art. 73 bis
(Disciplina degli interventi)
1. Al fine di incentivare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto presente nelle costruzioni edilizie, gli interventi relativi a edifici destinati a residenza o inseriti nel tessuto urbano consolidato che prevedano la riconversione di una copertura composta da lastre in cemento amianto ad una con caratteristiche materiche conformi alla qualità ed alle tradizioni dei luoghi, come definite dal regolamento edilizio, ferme restando le quote di gronda esistenti, possono comportare la modifica delle falde fino ad una pendenza massima del 40 per cento, anche in deroga ai limiti di edificabilità e di altezza massima posti dagli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati.
2. Nel caso in cui il sopralzo dia luogo a un piano sottotetto o a vani con caratteristiche di abitabilità nel regime ordinario o in quello derogatorio del recupero dei sottotetti ai fini abitativi, l'intervento è assoggettato a permesso di costruire convenzionato ove sia stabilito che la superficie non è utilizzabile ai fini abitabili, salvo che l'avente titolo inoltri separata o contestuale istanza di atto abilitativo per la trasformazione della superficie o del volume ai fini residenziali.
3. In relazione agli interventi di cui ai commi 1 e 2, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia', possono deliberare la riduzione del contributo di costruzione fino al 50 per cento.
4. Nel caso di interventi comportanti la completa rimozione e smaltimento delle coperture in cemento amianto di edifici produttivi, eseguiti interamente a carico del proprietario e senza contributi pubblici, é concesso un bonus incrementativo pari al 10 per cento della superficie di copertura in cemento amianto rimossa, con il limite massimo di metri quadrati cinquecento, da realizzare all'interno della sagoma dell'edificio con funzioni anche terziarie. Sono fatte salve le norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza delle strutture e degli impianti.'.
Art. 12
(Realizzazione di ascensori esterni)
1. All'articolo 103 della l.r. 12/2005(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
'1 ter. Ferme restando le distanze minime di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile,
fuori dai centri storici e dai nuclei di antica formazione la distanza
minima tra pareti finestrate, di cui al comma 1 bis, è derogabile per lo
stretto necessario alla realizzazione di sistemi elevatori a pertinenza
di fabbricati esistenti che non assolvano al requisito di accessibilità
ai vari livelli di piano.'.
PARTE II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
Art. 13
(Valutazione ambientale dei piani)
1. All'articolo 4 della l.r. 12/2005(1) sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
'2
bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al
piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di
assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per
l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2 ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.
2 quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.';
2 ter. Nella VAS del documento di piano, per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nello stesso, previa analisi degli effetti sull'ambiente, è definito l'assoggettamento o meno ad ulteriori valutazioni in sede di piano attuativo. Nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione.
2 quater. Relativamente agli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetti ad approvazione regionale, la valutazione ambientale, la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, ove previste, sono svolte in modo coordinato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.';
c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
'4
bis. I soggetti interessati ad un atto di programmazione negoziata con
valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2
(Programmazione negoziata regionale) possono richiedere alla Regione
l'attivazione di una fase preliminare di definizione dei contenuti del
rapporto ambientale, sulla base di un documento preliminare contenente:
4 ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell'attività finalizzata all'emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.'.
a)
le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma,
relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua
attuazione;
4 ter. I soggetti privati interessati ad un atto di programmazione negoziata con valenza territoriale soggetto ad approvazione regionale, di cui all'articolo 6 della l.r. 2/2003, entro quindici giorni dalla deliberazione regionale di promozione o adesione, versano a favore della Regione una somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento dell'attività finalizzata all'emanazione del parere motivato. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma.'.
Art. 14
(Pubblicazione degli strumenti urbanistici)
1. All'articolo 13 della l.r. 12/2005(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: 'Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale.';
2. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 12/2005(1) sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 15
(Disposizioni in materia di titoli abilitativi)
1. All'articolo 38 della l.r. 12/2005(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal
proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, è
presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente
il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e, quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dal d.p.r. 380/2001,
parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del
progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli
strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi
vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in
cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni
tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.';
b) il comma 2è sostituito dal seguente:
'2.
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e
5 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi). L'esame delle domande si svolge
secondo l'ordine cronologico di presentazione.';
c) il comma 3è sostituito dal seguente:
'3.
Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce avvalendosi
dello sportello unico i prescritti pareri e gli atti di assenso
eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati
allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del
progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.';
d) il comma 4è sostituito dal seguente:
'4.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del
rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di
modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso
termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il
termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la
documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al
presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine
di cui al comma 3.';
e) il comma 7bis è sostituito dal seguente:
'7
bis. L'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della
richiesta del permesso di costruire, purché completa della
documentazione prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di
programmazione negoziata con valenza territoriale, l'ammontare degli
oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che
la richiesta del permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio
attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data
dell'approvazione medesima. Fatta salva la facoltà di rateizzazione, la
corresponsione al comune della quota di contributo relativa agli oneri
di urbanizzazione, se dovuti, deve essere fatta all'atto del rilascio
del permesso di costruire, ovvero allo scadere del termine di quindici
giorni previsto dal comma 7, primo periodo, nei casi di cui al comma
10.';
f) il comma 10 è sostituito dal seguente:
'10.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia
opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si
intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui ai commi 10 bis e 10 ter.';
g) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
'10
bis. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il rilascio del relativo atto di assenso deve
avvenire entro i termini previsti dal comma 3. Ove tale atto non sia
favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento
conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il
silenzio-rifiuto.
10 ter. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4, del d.p.r. 380/2001. Il termine di cui al comma 7 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.'.
10 ter. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4, del d.p.r. 380/2001. Il termine di cui al comma 7 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.'.
2. Il comma 2 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
'2.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità, di altezza
e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici di
pianificazione comunale, le modalità di intervento di cui all'articolo
27 della presente legge, nonché la destinazione d'uso.'.
3. All'articolo 41 della l.r. 12/2005(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: '(Interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività)';
b) al comma 1 sono inserite, all'inizio, le seguenti parole: 'Ferma restando l'applicabilità della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi e nei termini previsti dall'articolo 19 della legge 241/1990 e dall'articolo 5, comma 2, lettera c), del d.l. 70/2011,'.
4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 103 della l.r. 12/2005(1) sono soppressi i seguenti numeri: '20' e '21'.
Art. 16
(Approvazione dei piani attuativi conformi)
1. All'articolo 14 della l.r. 12/2005(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole 'dal consiglio comunale' sono aggiunte le parole: 'nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero dalla giunta comunale nei restanti comuni';
Art. 17
(Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione)
1. All'articolo 77 della l.r. 12/2005(1)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1
bis. In relazione al Piano Paesaggistico Regionale approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, n. 951
l'adeguamento di cui al comma 1 è effettuato da comuni, province, città
metropolitane ed enti gestori delle aree entro il 31 dicembre 2013.'.
Art. 18
(Modifiche all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Sportello unico per le attività produttive)
1. All'articolo 97 della l.r. 12/2005(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole 'dall'articolo 5 del D.P.R. 447/1998' sono sostituite dalle parole: 'dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160
(Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)';
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
'3 bis. Alla conferenza di servizi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 3, della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1
(Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto
di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa,
potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).'.
Art. 19
(Protocolli volontari di certificazione energetica)
1. La Regione promuove e
sostiene lo sviluppo di protocolli volontari di certificazione
energetica, incrementativi rispetto al sistema di Certificazione
ENergetica degli EDifici (CENED) e che assumano l'obiettivo di coniugare
i temi dell'efficienza energetica rispetto all'impiego dei materiali
locali, con attenzione particolare all'ambito montano.
Art. 20
(Norma finanziaria)
1. All'introito delle somme provenienti a Regione Lombardia a seguito dell'applicazione dell'articolo 4, comma 4 ter, della l.r. 12/2005, aggiunto dall'articolo 13
della presente legge, si provvede con l' UPB 3.3.9 'Proventi derivanti
da servizi regionali' iscritta allo stato di previsione delle entrate
del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
2. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2007, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
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