Pertinenze
delle strade
1. Le pertinenze stradali sono le parti
della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale
di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate
dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze
di esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle
che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente
alla sede stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree
di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli
utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione
delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le
pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la
circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di
servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono
appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario ovvero essere
affidate dall'ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni
stabilite dal regolamento.
5-bis.
Per esigenze di
sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto
autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono
previste, secondo le modalità fissate
dall’autorità di regolazione dei trasporti *,
dai progetti dell’ente
proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal
concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei
servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e
ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni,
esclusivamente per i profili di competenza regionale.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere
non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell'autorità
pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell' articolo
26, o li trasformi o ne vari l'uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 798,00 a € 3.194,00.
7. Chiunque viola le prescrizioni
indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 398,00 a € 1.596,00.
8. La violazione di cui al comma 6
importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e
delle opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione ed a
sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione dell'attività esercitata fino all'attuazione delle
prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma
7.
* (Parole aggiunte dall’art. 38 del DL 24.1.2012 n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)