Massa
limite
1. La massa limite complessiva a pieno
carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5
e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine
di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un
asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per
i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso
all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm², la massa
complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione
dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o
più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art.
104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico
unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a
8 daN/cm² (decanewton per centimetro quadrato) e quando, se trattasi di veicoli
a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un
metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere
18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o più
assi; 26 t e 32 t rispettivamente se si tratta di veicoli a 3 o 4 o più assi
quando l'asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni
pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a
servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno
carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni
prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi
non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre
assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di
un autosnodato non può superare 40 t se a quattro asse e 44 t se a cinque o più
assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la
massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse
non deve superare 12 t, se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la
distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può
superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può
eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che
supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di
massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle
sanzioni previste dall'art. 10.
*(ABROGATO dalla LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita').