Trasporti di cose su veicoli a motore,
e sui rimorchi
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non
possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la
cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il
cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta
massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma: (1)
a) da € 39,00
a € 159,00, se l'eccedenza non supera 1 t; . (punti
da decurtare 1)
b) da € 80,00 a €
318,00, se l'eccedenza non
supera le 2 t; .(punti da decurtare 2)
c) da € 159,00 a
€ 639,00, se
l'eccedenza non supera le 3 t; .(punti
da decurtare 3)
d) da € 398,00 a
€ 1.596,00, se
l'eccedenza supera le 3 t. . (punti da decurtare 4)
2-bis. I
veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano,
GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita',
possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del
15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purche' tale
eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata
nella carta di circolazione piu' una tonnellata. Si applicano le sanzioni di
cui al comma 2
3. Per i veicoli di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel
comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per cento,
non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il
trenta per cento della massa complessiva.
(identica decurtazione prevista al comma
2)
3-bis. I
veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano,
GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilita',
possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del
15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le
sanzioni di cui al comma 3.*
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto
di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il
loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non
inferiore a 6,50 m
e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo
rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui
all'art 10, comma 3 lettera, e) e g), possono circolare con il loro carico
sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca
un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o
con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore
di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è
soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma
2. ( identica decurtazione prevista al comma 2).La
medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato
sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso
l'eccedenza di massa e' calcolata separatamente tra i veicoli del complesso
applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5
per cento per il veicolo rimorchiato.*
6. La sanzione di cui al comma 5 si
applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno dei veicoli, anche se
non ci sia eccedenza di massa nel complesso. (identica decurtazione prevista
al comma 2)
7. Chiunque circola in violazione delle
disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 159,00 a € 639,00, ferma restando la
responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile. (punti da decurtare 3)
8. Agli effetti delle sanzioni
amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno
carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti
mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare
arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste
nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del
veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è
tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo
di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di
massa di cui all'art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di
massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico
indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è
subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. (1)
10-bis.
Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 e' pari al valore
minimo fra il 20 per cento e 10 per cento piu' una tonnellata della massa
complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.*
11. Le sanzioni amministrative previste
nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli
eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva
massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia
del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi
dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio
dell'autorizzazione. La franchigia del
cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso
non decade la validità dell'autorizzazione .
12. Costituiscono fonti di prova per il
controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le
verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i
documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per
l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero
si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
(1) Quando
l’eccedenza del carico risulta superiore al 10% della massa complessiva e la
violazione è commessa da conducente titolare di patente categoria C – C+E – D –
D+E nell’esercizio dell’attività di
autotrasporto di persone o cose il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente nelle mani dell’agente il pagamento della
sanzione in misura ridotta, giusto il
disposto dell’articolo 202 comma 2-bis al quale si rinvia per le modalità
operative.
*In rosso le motifiche introdotte dalla LEGGE 24 marzo 2012, n. 27 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'.
(Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012)
(Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012)