Presidente Esposito - Relatore Fiandanese
Svolgimento del processo
Il Tribunale di L’Aquila, con ordinanza in data 7 luglio 2011, revocava il decreto di sequestro preventivo di manufatto adibito a preparazione e vendita di cibi da asporto, collocato su basamento di cemento, adottato nel procedimento a carico di G. D. indagata per i reati di esecuzione di opere edilizie in assenza del permesso di costruire, omessa denuncia dei lavori, invasione di suolo pubblico.
Il Tribunale osservava che non sarebbe stato provato quale aggravio del carico urbanistico comporti la disponibilità in uso del suddetto manufatto, considerando, altresì, la richiesta di concessione in sanatoria sul quale aveva espresso parere favorevole il dirigente dell’ufficio settore opere pubbliche del Comune di L’aquila.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, lamentando la mancanza fisica della motivazione, posto che è evidente che la libera disponibilità da parte dell’indagato del manufatto installato sul pubblico suolo possa protrarre e aggravare le conseguenze del reato e, oltre a compromettere il regolare assetto del territorio, comporta la possibilità di continuare abusivamente in quel luogo ed anche esercitare l’attività imprenditoriale.
Il P.M. ricorrente rileva, inoltre, che la Polizia Municipale, su sua richiesta aveva attestato che era stato negato il rilascio di autorizzazione in sanatoria.
Ha depositato memoria il difensore della G. sostenendo la inammissibilità del ricorso del P.M. accolti.
Motivi della decisione
I motivi del ricorso sono fondati e devono essere accolti. In primo luogo deve osservarsi che alla G. è stata contestata non solo l’inosservanza delle norme generali in materia edilizia, ma anche di quelle relative alle costruzioni in zone sismiche e, soprattutto la violazione degli artt. 633 e 639 bis c.p., pertanto, certamente quanto meno con riferimento a quest’ultimo reato, non ha alcun senso il richiamo alla mancanza di prova dell’ aggravio del carico urbanistico al quale fa riferimento l’ordinanza impugnata. Del tutto irrilevante, poi, la richiesta di concessione in sanatoria. Invero il P. M. ricorrente afferma che tale autorizzazione era stata negata, ma, a prescindere da tale elemento di fatto, non verificabile in questa sede di legittimità, è comunque, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che, in materia edilizia, la possibilità di sanatoria non può escludere la effettuazione del sequestro penale, né determina l’automatica caducazione del sequestro preventivo già eseguito, la cui permanenza è diversamente legata alle valutazioni che in merito adotterà l’autorità giudiziaria (tra le tante: Sez. 3, n. 32969 del 08/07/2005, Amadori, Rv. 232182).
L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata e il decreto di sequestro confermato.
P.Q.M.
Depositata in Cancelleria il 21.03.2012