Con DECRETO 5 marzo 2012 (pubblicato della GURI n. 57 del 08-03-2012), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha modificato l'articolo 13, comma 2, del D.M. 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 marzo 2012
Modifica all'articolo 13, comma 2, del D.M. 16 ottobre 2009 in
materia di formazione periodica per il rinnovo di validita' della
carta di qualificazione del conducente. (12A02792)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante
"Disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore", come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, ed in particolare il Capo II
recante attuazione della predetta direttiva 2003/59/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
16 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2009,
n.259, di seguito definito "DM 16 ottobre 2009", recante
"Disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il
conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino
delle disposizioni del decreto 7 febbraio 2009", come modificato da
ultimo dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
5 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2011, n.
192;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che la modifica di cui al citato decreto ministeriale 5
agosto 2011, anticipando da dodici a diciotto mesi il termine utile
per avviare i corsi di formazione periodica utili al rinnovo di
validita' della carta di qualificazione del conducente, comporta che
i predetti corsi, se relativi all'abilitazione per il trasporto di
persone, possono essere erogati a decorrere dal 9 marzo 2012 e, se
relativi all'abilitazione per il trasporto di merci, dal 9 marzo
2013;
Considerato altresi' che l'imminenza della data di avvio dei corsi
di formazione periodica per il rinnovo di validita' dell'abilitazione
per il trasporto di persone, richiede di intervenire con urgenza a
modificare le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del
citato DM 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per i
titolari di carta di qualificazione del conducente che abilita sia al
trasporto di merci che di persone, si' da conformarle a quanto
previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, della citata direttiva
2003/59/CE;
Ritenuto pertanto di rinviare ad un successivo provvedimento le
ulteriori modifiche ed integrazioni del piu' volte citato DM 16
ottobre 2009, attualmente in fase di approfondimento nell'ambito dei
lavori di apposito tavolo tecnico istituito con i soggetti titolari
di competenze nel settore;
Ritenuto infine di armonizzare la terminologia di cui al DM 16
ottobre 2009, con quella di cui alla direttiva comunitaria
2003/59/CE, facendo riferimento al trasporto di "merci" piuttosto che
non a quello di "cose";
Decreta:
Art. 1
Modifiche al DM 16 ottobre 2009
1. Nel DM 16 ottobre 2009, la parola: "cose" e' sostituita, ovunque
ricorra, dalla parola: "merci".
2. All'articolo 13, del DM 16 ottobre 2009, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Il titolare di carta di qualificazione
del conducente valida sia per il trasporto di merci che per il
trasporto di persone, che ha frequentato un corso di formazione
periodica per rinnovare l'abilitazione ad una delle predette
tipologie di trasporto, e' esentato dall'obbligo di frequenza del
corso di formazione periodica per l'altra tipologia.".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del DM 16
ottobre 2009, come modificate dal comma 2, si applicano anche ai
primi corsi di formazione periodica avviati a partire dal termine di
cui all'articolo 13, comma 10, primo periodo, del predetto DM 16
ottobre 2009.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2012
p. il Ministro: Ciaccia
Circ. 05/03/2012 - Prot. n. 6239, frequenza CQC
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Prot. n. 6239
Roma, 5 marzo 2012
Oggetto: Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modifiche all'articolo 13, comma 2, del DM 16 ottobre 2009 in materia di formazione periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente.
Come
è noto, la Direzione generale per la Motorizzazione ha indetto un
tavolo tecnico con codeste associazioni al fine di rivedere, alla luce
di mutate esigenze di diritto e di fatto, il complesso della normativa
in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei
conducenti adibiti al trasporto professionale di persone o merci.
In
sede di valutazione delle prime istanze rappresentate al predetto
tavolo, la suddetta Direzione ha altresì ravvisato la necessità di
intervenire nella stessa materia anche in un'ottica di coordinamento con
la disciplina che, in materia di patenti, sarà applicabile dal 19
gennaio 2013, giusto recepimento della direttiva comunitaria 2006/126/CE
ad opera del decreto legislativo n. 59/2011. Pertanto - stante anche
l'impegno degli stessi uffici sul fronte dei decreti legge e dei
rispettivi DDL di conversione - una prossima convocazione di codeste
associazioni non sarà possibile prima della fine del mese corrente.
Peraltro,
è altresì noto che, a far data dal 9 marzo p.v., potranno essere
avviati i primi corsi di formazione periodica per i conducenti titolari
di CQC per il trasporto di persone: in tale occasione è stata
rappresentata la problematica delle 14 ore di formazione periodica
relativa al trasporto di merci che, a normativa vigente, dovrebbero
essere frequentate dai conducenti titolari di entrambe le abilitazioni
di CQC.
Infatti, l'attuale disposto dell'articolo 13, comma 2,
del citato decreto dispone che i titolari di CQC che abiliti tanto al
trasporto di persone quanto di merci debbano frequentare, ai fini del
rinnovo di validità della stessa, un corso di 49 ore composto da 21 ore
di lezioni afferenti ad entrambe le tipologie di trasporto (parte
comune) ed ulteriori 14 ore di lezione per ciascuna delle singole
tipologie (14 h per parte specialistica merci e 14 h per parte
specialistica persone).
Come anticipato per le vie brevi, questa
Amministrazione ritiene doveroso conformare il diritto interno alla
previsione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva
2003/59/CE, nella parte in cui espressamente prevede che i conducenti
che abbiano seguito un corso di formazione periodica per il rinnovo di
validità della CQC per una determinata tipologia di trasporto siano
esonerati dalla frequenza di analogo corso per l'altra tipologia.
L'imminente
avvio dei corsi di formazione periodica per il trasporto di persone ha
imposto a questa Amministrazione di provvedere alla necessaria modifica
del DM 16 ottobre 2009, in termini di coerenza con il diritto
comunitario senza poter ulteriormente attendere gli esiti dei lavori del
tavolo tecnico.
Ciò posto - ed al fine di scongiurare che
l'imminente avvio di corsi di formazione periodica per titolari di CQC
per il trasporto di persone (titolari al contempo anche
dell'abilitazione per il trasporto di merci), possa pregiudicare questi
ultimi sì da obbligarli, in vigenza dell'attuale articolo 13, comma 2,
alla frequenza di ulteriori ore di corso - in data 1 marzo 2012 è stato
trasmesso all'Ufficio Legislativo uno schema di decreto di cui
all'oggetto.
Dell'iter dello stesso si è raccomandata ogni
possibile urgenza al fine di assicurarne la pubblicazione entro la data
del 9 marzo p.v.: tuttavia, si fa sin d'ora presente, che il comma 3
dell'unico articolo che compone il decreto in parola, assicura che le
modifiche normative introdotte "si applicano anche ai primi corsi di
formazione periodica avviati a partire dal termine di cui all'articolo
13, comma 10, primo periodo", dello stesso decreto, e quindi a tutti i
corsi che saranno avviati a decorrere dalla predetta data del 9 marzo.
Nelle
premesse di tale decreto, nonché nella relazione illustrativa, si dà
atto che ulteriori interventi modificativi del citato DM 16 ottobre 2009
seguiranno agli esiti del tavolo tecnico.
Tanto premesso per
opportuna conoscenza, si fa riserva di convocare codeste associazioni
previo inoltro ai rispettivi indirizzi e-mail di uno schema di decreto
recante le ulteriori modifiche del DM 16 ottobre 2009.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero