Come sopra esposto, l'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, fra le materie per le
quali è previsto il tentativo di mediazione quale la condizione di
procedibilità della domanda giudiziale ha inserito, anche il
risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti.
Dal 20 marzo 2012[1],
anche per tali controversie, prima di adire l'autorità giudiziaria si
dovrà esperire il tentativo di mediazione innanzi ad un Organismo di
mediazione[2].
L'improcedibilità della domanda giudiziale deve essere rilevata dal
giudice d'ufficio, ovvero può essere eccepita dal convenuto, non oltre
la prima udienza a pena di decadenza[3].
Se il tentativo non risulta esperito, il giudice alla prima udienza,
invita le parti a depositare la domanda di mediazione entro 15 giorni e
fissa l'udienza successiva dopo 4 mesi[4].
La previsione normativa dell'art. 5, co. 1 si sovrappone alla normativa
nazionale che disciplina le modalità e le forme di liquidazione del
danno da responsabilità derivante da circolazione di veicoli e
natanti.
L'art. 145, D.Lgs. n. 209/2005[5],
codice delle assicurazioni private, disciplina la condizione di
proponibilità dell'azione di risarcimento, prevedendo un doppio sistema
di richiesta di risarcimento danni, quella disciplinata al primo comma,
per l'azione di risarcimento esercitata nei confronti dell'assicurazione
del danneggiante (art. 148)[6] che potremmo definire ordinario e quella disciplinata al secondo comma, relativa alla procedura per ottenere il risarcimento diretto (art. 149)[7].
In entrambi i casi, l'azione diviene proponibile solo decorsi 60 giorni
in caso di danno a cose, ridotti a trenta quando il modulo di
constatazione amichevole è sottoscritto da entrambi i conducenti
coinvolti, oppure 90 nel caso in cui vi sia danno alla persona. Nel
primo caso il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha
provveduto, tramite l'invio di lettera raccomandata, a mettere in mora
l'impresa di assicurazione.
Nelle ipotesi di indennizzo diretto, il danneggiato deve inviare
lettera raccomandata a.r. alla propria assicurazione inviandola per
conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto [8].
Nel caso di indennizzo diretto il danneggiato non deve più rivolgersi
al danneggiante e alla sua assicurazione ma deve rivolgersi alla propria
impresa assicuratrice. L'impresa assicuratrice, deve comunicare al
soggetto ritenuto responsabile e all'impresa assicuratrice presso il
quale è assicurato, la richiesta pervenuta.
A seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto,
l'impresa di assicurazione, è obbligata a provvedere alla liquidazione
dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo
responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti tra le
imprese medesime.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di
assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare
quietanza liberatoria, valida anche nei confronti del responsabile del
sinistro e della sua impresa di assicurazione. Se il danneggiato non
accetta tale offerta di indennizzo, l'impresa di assicurazione è tenuta
comunque a versare detta somma imputandola alla liquidazione definitiva
del danno.
L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può,
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, intervenire nel
giudizio ed estromettere dal processo l'altra impresa, dovendo comunque
provvedere alla successiva regolazione dei rapporti tra le imprese.
Il Legislatore, ha introdotto un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie,
con lo scopo di rendere più semplice la procedura di liquidazione dei
danni, (assegnando alle parti un termine per risolvere le controversie
in via stragiudiziale), consentendo allo stesso tempo, un risparmio di
tempo e di costi relativi al giudizio, che dovrebbe avere effetti
positivi in termini di diminuzione del contenzioso presso gli uffici
giudiziari.
Dalla lettura delle norme suddette coordinate con l'art. 5, D.Lgs. n.
28/2010, emerge che il danneggiato che non accetti l'offerta di
indennizzo della compagnia di assicurazione, e intenda quindi ricorrere
in giudizio, deve promuovere prima una richiesta di risarcimento del danno (ex art. 148) ordinaria o di risarcimento diretto
(art. 149), dopodichè trascorsi 60 giorni (o 90 giorni in caso di danno
alla persona), dovrà esperire il tentativo di mediazione, prima di
adire l’autorità giudiziaria. Se al termine della procedura di
mediazione, ovvero trascorsi 4 mesi, le parti non hanno
raggiunto un accordo, o l'impresa assicuratrice non partecipa al
tentativo di mediazione, non rimane che adire l'autorità giudiziaria.
Ci si chiede come si coordini tale attività con la previsione normativa
dell'art. 5, D.Lgs. n. 28/2010, ovvero se il soggetto danneggiato,
prima di depositare la domanda di mediazione, debba preliminarmente
inviare la raccomandata e attendere il decorso di 60/90 giorni, oppure
se possa contestualmente inviare la raccomandata con la richiesta di
risarcimento danni e depositare al domanda di mediazione presso
l'organismo prescelto.
Ove si interpreti, l'invio della raccomandata quale condizione di
proponibilità della domanda giudiziale e quindi quale presupposto
processuale, comprensivo anche della risposta dell'assicurazione, il
tentativo di mediazione dovrebbe essere esperito una volta esaurita tale
fase.
Secondo una parte della dottrina, tra i due sistemi ci sarebbe un rapporto di consequenzialità - sussidiarietà[9]
dell'azione giudiziaria. Ovvero, il danneggiato deve prima inviare la
raccomandata a/r all'impresa di assicurazione, attendere la risposta e
solo dopo depositare la domanda di mediazione. Secondo alcuni ciò
comporterebbe una dilatazione dei tempi troppo gravosa per il
danneggiato che sarebbe costretto ad attendere 6/7 mesi[10].
Si ritiene quindi, che il danneggiato, possa depositare la domanda di
mediazione anche contestualmente all'invio della raccomandata con la
richiesta di risarcimento danni all'assicurazione, in questo caso si
dovrebbe attendere solo il decorso dei 60 giorni ( o 90 in caso di danno
alla persona) prima dell' incontro di mediazione[11].
La parte istante potrebbe chiedere all'organismo di fissare la data
dell'incontro di mediazione decorso il termine di 60 o 90 giorni,
comunque in modo che la procedura si concluda entro 4 mesi[12].
Conclusivamente rappresentiamo graficamente l'iter che dovrà seguire il
danneggiato, una volta esperita la procedura stragiudiziale
disciplinata dagli artt. 148 ss. c.p.a.
MEDIAZIONE (condizione di procedibilità ex art. 5. D.Lgs. n. 28/10) |
GIUDIZIO ORDINARIO |
- deposito della domanda; - nomina di un mediatore (specializzato nella materia); - svolgimento dell'incontro di mediazione alla presenza del mediatore, terzo imparziale; - riservatezza della procedura. |
- atto di citazione; - attività istruttoria. |
- Parti: - danneggiato (con il proprio avvocato) e il danneggiante, con il legale rappresentante e/o l'avvocato dell'impresa di assicurazione. |
- Parti: - danneggiato con il proprio avvocato; - il danneggiante responsabile del sinistro; - l'impresa di assicurazione con l'avvocato. |
- Esito: - verbale di mancata partecipazione; - verbale di conciliazione con o senza proposta; - verbale di mancato accordo. |
- Esito: - sentenza di accoglimento o rigetto della domanda del danneggiato. |
VANTAGGI
- riservatezza; - durata (4 mesi); -possibilità di un'adeguata definizione della controversia; - terzietà assicurata dall'organismo di mediazione che garantisce una assistenza professionale finalizzata alla composizione del conflitto. |
- esame completo della vicenda sia in fatto sia in diritto da parte
di un soggetto terzo, attraverso un giudizio a cognizione piena. |
SVANTAGGI
- costi in caso di mancato accordo. |
-tempi lunghi; - costi; - incertezza dell'esito del giudizio; |
_______________
[1]
Il decreto cd. Milleproroghe, D.L. n. 225/2010, convertito con L. n.
10/2011, ha stabilito il rinvio dell'applicabilità della condizione di
procedibilità di cui all'art. 5, alle controversie in materia
condominiale e di risarcimento danni derivante da circolazione di
veicoli e natanti, di un anno ovvero a partire dal 20 marzo 2012.
[2]
Tale previsione normativa, come sopra detto, ha sollevato non poche
critiche, in quanto ritenuta incostituzionale sotto vari profili; c'è
molta attesa, soprattutto in una parte della classe forense, per la
sentenza della Corte Costituzionale, che si pronuncerà a breve, sulle
questioni di illegittimità sollevate dal TAR LAZIO.
[3] Sui meccanismi di sanatoria della condizione di procedibilità, vedi supra...
[4] Art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 28/2010
[5] Art. 145, rubricato: “Proponibilità dell'azione di risarcimento.” recita: “1.
Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per
il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in
caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato
abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata
per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti
all'articolo 148. 2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui
all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di
assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta
giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da
quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di
assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le
modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.”
[6]
Art. 148, rubricato: “Procedura di risarcimento.” recita: “1. Per i
sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata
secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata
dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare
l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e
del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa
di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per
il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali
non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a
trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai
conducenti coinvolti nel sinistro185. 2. L'obbligo di proporre al
danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno,
ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta,
sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il
decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal
danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1.
La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli
aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle
quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa,
dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo
reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in
caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di
assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto
obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione186.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo
quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti
strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte
dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono
sospesi. 4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti
organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità
dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa
di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al
rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro
che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il
decesso. 5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione
richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa
le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2
decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti
integrativi. 6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione. 7. Entro ugual termine l'impresa
corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non
accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella
liquidazione definitiva del danno. 8. Decorsi trenta giorni dalla
comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna
risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le
stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7. 9. Agli effetti
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale
inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del
sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile. 10. In caso di
sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei
commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di
eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette,
contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza
all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle
disposizioni del presente capo.11. L'impresa, quando corrisponde
compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria
relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di
liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento
dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al
danneggiato, indicando l'importo corrisposto. “
[7]
Art. 149, rubricato: “Procedura di risarcimento diretto.” recita: “1.
In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati
per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati
danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono
rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che
ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 2. La
procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i
danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del
conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal
conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto
dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che
coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del
danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di
risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei
danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile,
ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime 4.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di
assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare
quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del
sinistro e della sua impresa di assicurazione. 5. L'impresa di
assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al
danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non
abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta
è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno. 6. In caso
di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto
ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di
offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo,
il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145,
comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione.
L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di
intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa,
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando,
in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese
medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento
diretto.”
[8]
La procedura di risarcimento diretto riguarda: i danni al veicolo, i
danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del
conducente e si applica anche al danno alla persona subìto dal
conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto
dall'art. 139 del codice assicurazioni private (vale a dire se i danni
non superino i 9 punti percentuali di invalidità).
[9] G.MINELLI, , op.cit. p.179 ss.
[10] Ovvero, 60 o 90 giorni per la risposta dell'assicurazione , più 120 giorni per la procedura di mediazione
[11]S.LANDINI, le conciliazioni in materia assicurativa, in Assicurazioni, 2010, pp.33-42; AMENDOLAGINE, Prime
osservazioni su D.Lgs.28/10 istitutivo del procedimento di mediazione e
conciliazione delle controversie civili e commerciali, in Assicurazioni, 2010, p.27; G.MINELLI, op.cit., p.180.
[12]
Tuttavia se alla prima udienza il giudice rileva che la mediazione è
iniziata ma non si è conclusa, fisserà una nuova udienza ex art.6
D.Lgs.28/10
Fonte: http://www.altalex.com
Fonte: http://www.altalex.com