domenica 25 marzo 2012

Furto aggravato di due telefoni cellulari: "Alle condizioni della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell’agente, ma è sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri"

Corte di Cassazione Sez. Quinta Pen. - Sent. del 21.03.2012, n. 10916
Presidente Marasca - Relatore Fumo

Rilevato in fatto.

Il PM presso il tribunale di Avezzano ricorre per cassazione avverso provvedimento del gip di quel medesimo tribunale che non ha convalidato l’arresto facoltativo in flagranza di H.A. accusato di furto aggravato di due telefoni cellulari.
Sostiene il ricorrente che la motivazione è erronea e carente per quel che riguarda le condizioni che legittimano l’arresto; invero, quanto alla gravità del fatto, nonostante quel che si legge nel provvedimento, H.A. s’impossessò non di uno, ma di due cellulari. Solo uno ne fu recuperato, perché evidentemente l’arrestato riuscì ad occultare l’altro, così come riuscì ad occultare le relative schede telefoniche (ne consegue che lo stesso è portatore di una capacità criminale sicuramente superiore a quella ipotizzata dal giudicante); il gip ha ritenuto inoltre ricorrente l’attenuante di cui al numero 4 dell’articolo 62 c.p., ma l’assunto è erroneo, atteso che i due telefoni certamente non hanno un valore elevato, ma neppure un valore irrisorio, come vuole lo giurisprudenza di legittimità.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato e merita rigetto.
Invero, in tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza: egli deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’ arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e quindi si trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto (ASN 200615296-RV 234211). Evidentemente egli non può estendere il controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità (200906878-RV 243072), né la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà -in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell’arrestato- con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (ASN 200931281-RV 244680).
Peraltro, quanto alle condizioni della legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità dell’agente, ma è sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (ASN 200428540-RV 228852).
Orbene, nel caso in esame, il giudicante ha valutato il parametro della gravità del fatto (ovviamente sempre riportandosi al momento dell’intervento alla polizia giudiziaria), ritenendolo lieve, atteso che il H. si limitò a impadronirsi della res lasciata incustodita sul banco di una pizzeria. La sussistenza della ritenuta attenuante, poi, è valutazione di stretto merito, trattandosi di attribuire un valore ad oggetti usati, ormai di diffuso utilizzo.

PQM
rigetta il ricorso.

Depositata in Cancelleria il 21.03.2012