venerdì 16 marzo 2012

Gli atti comportanti la risoluzione del rapporto di lavoro devono qualificarsi come atti gestionali e non sono ascrivibili ai poteri di indirizzo spettanti agli organi politici.

N. 05976/2011REG.PROV.COLL.
N. 04465/1999 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4465 del 1999, proposto da:
Comune di Ciserano, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Giove e Raffaella Sonzogni, con domicilio eletto presso Stefano Giove, in Roma, viale Regina Margherita, 278;

contro

Brambilla Carla, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Carlo Bianca e Claudio Colombo, con domicilio eletto presso Francesco Carlo Bianca, in Roma, viale delle Milizie n.9;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 01007/1998, resa tra le parti, concernente VALUTAZIONE NEGATIVA PERIODO DI PROVA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il Cons. Adolfo Metro e udito per la parte resistente l’avvocato Colombo;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO

Con l'appello in esame il comune di Ciserano ha impugnato la sentenza del Tar Lombardia, sezione di Brescia, che ha accolto il ricorso della signora Brambilla Carla proposto avverso il provvedimento con il quale le è stato comunicato il mancato superamento del periodo di prova quale istruttore direttivo, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.

Il provvedimento era stato impugnato per violazione della L. n. 241/90 in relazione alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, nonché per violazione dell'art. 51 della L. n. 142/90 per incompetenza della Giunta e per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del CCNL degli enti locali.

Il Tar ha accolto i primi due motivi di gravame.

Con l'appello in esame il comune sostiene l'inapplicabilità, alla fattispecie, della procedura di avvio del procedimento e sostiene la competenza della Giunta in materia di valutazione del periodo di prova, trattandosi di attività di gestione antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

La controparte ha sostenuto l'infondatezza dei motivi di appello ed ha dichiarato di non avere più interesse a rientrare in servizio presso il comune di Ciserano, essendo stata assunta, dal 1° maggio 1998, presso altro comune.

Peraltro, ha insistito per la corresponsione della retribuzione ed accessori dal 1°/1/98 al 30/4/98, periodo di illegittima cessazione del rapporto di lavoro.

DIRITTO

L'appello è infondato.

Con il primo motivo l'amministrazione sostiene che la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova costituirebbe atto vincolato rispetto al quale sarebbe priva di utilità la partecipazione dell’interessato ex art. 7 della L. n. 241/90.

Il motivo è infondato e va respinto in quanto la valutazione del periodo di prova è atto caratterizzato da ampia discrezionalità a cui va riconnesso l’apporto collaborativo del destinatario che deve ritenersi rilevante ai fini della decisione, permettendo un'efficace tutela delle sue ragioni attraverso la produzione di elementi di conoscenza utili per l'adozione di un atto che incide in modo lesivo sulla sfera giuridica dell'interessato.

E’ infondato anche il secondo motivo, in quanto la competenza a decidere sul periodo di prova spettava, nella fattispecie, al nuovo segretario generale subentrato a quello uscente e presente alla seduta della Giunta comunale del 23/12 97 in quanto, ai sensi della L. n. 127/97 ( L. Bassanini) gli atti comportanti la risoluzione del rapporto di lavoro devono qualificarsi come atti gestionali e non sono ascrivibili ai poteri di indirizzo spettanti agli organi politici.

Tali motivi sono sufficienti per confermare l'annullamento dell'atto e la reintegrazione dell’interessata nel posto di lavoro, disposti dal primo giudice.

Peraltro, la ricorrente, in questa sede, ha limitato la sua domanda solo al conseguimento della retribuzione del periodo intercorrente tra la cessazione del servizio presso il comune appellante e la sua assunzione in servizio presso altro comune.

Di conseguenza, l’accoglimento disposto in primo grado va limitato al pagamento dei compensi retributivi limitatamente al periodo dal 1°/1/98 al 30/4/98, secondo i parametri disposti dal primo giudice.

L’appello, pertanto, deve essere respinto nei sensi di cui in motivazione.

In relazione alla peculiarità delle questioni trattate, le spese del grado di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2011, con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Adolfo Metro, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/11/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)