REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7098 del 2011, proposto dal:
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso la sede di detta Avvocatura;
contro
Il sig. Francesco Costantino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO - SEZIONE III^ - n. 592 del 2011, resa tra le parti, concernente REVISIONE PATENTE DI GUIDA, MEDIANTE NUOVO ESAME DI IDONEITA' TECNICA A SEGUITO DELLA PERDITA TOTALE DEI PUNTI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli articoli 60 e 38 del c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Amedeo Elefante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la causa introdotta in prime cure con ricorso al TAR della Lombardia n. 2315 del 2008 ha ad oggetto il provvedimento n. 2/4994/i del 21 aprile 2008 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revisione della patente di guida del sig. Francesco Costantino per la verifica del possesso da parte di questi, ex art. 128 del codice della strada, dei requisiti di idoneità tecnica, in conseguenza della perdita totale del punteggio annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di autoveicoli;
Vista la sentenza n. 592 del 1° marzo 2011 con la quale il predetto TAR ha accolto il citato ricorso annullando il provvedimento impugnato;
Visto l’appello con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sostenuto, pregiudizialmente, che la controversia non rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo, bensì in quella del Giudice Ordinario;
Ritenuta la fondatezza del relativo motivo di appello in considerazione della ormai costante indirizzo, sia della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. III^, n. 1142 del 12 novembre 2010 e sez. VI^, n. 9403 del 27 dicembre 2010, nonché, da ultimo, Adunanza Generale n. 3395 del 13 luglio 2011), sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. n. 9661 del 23 aprile 2010 e n. 16276 del 12 luglio 2010), per il quale ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all’atto del rilascio della patente di guida, siccome costituente sanzione amministrativa accessoria ad accertate infrazioni delle norme del Codice della Strada, deve ricondursi alla giurisdizione del Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 204 e 205 del medesimo Codice;
Ritenuto, conseguentemente, in accoglimento dell’appello in epigrafe, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la cognizione della vertenza al Giudice di Pace, innanzi al quale il processo, ex art. 11, comma 2, del C.P.A., “…ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze intervenute…”, dovrà essere riassunto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza a cura della Segreteria di Sezione, ovvero dalla notificazione della sentenza stessa a cura di parte appellante, per poter essere “…fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda…”, come prescrive la citata norma processuale;
Ritenuto, infine, di poter disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio atteso che un assetto definitivo all’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio è intervenuto in data successiva all’emanazione della sentenza impugnata e pressoché coincidente con quella di presentazione dell’appello;
Vista la sentenza n. 592 del 1° marzo 2011 con la quale il predetto TAR ha accolto il citato ricorso annullando il provvedimento impugnato;
Visto l’appello con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha sostenuto, pregiudizialmente, che la controversia non rientrerebbe nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo, bensì in quella del Giudice Ordinario;
Ritenuta la fondatezza del relativo motivo di appello in considerazione della ormai costante indirizzo, sia della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. III^, n. 1142 del 12 novembre 2010 e sez. VI^, n. 9403 del 27 dicembre 2010, nonché, da ultimo, Adunanza Generale n. 3395 del 13 luglio 2011), sia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. n. 9661 del 23 aprile 2010 e n. 16276 del 12 luglio 2010), per il quale ogni contenzioso conseguente alla decurtazione dei punti attribuiti all’atto del rilascio della patente di guida, siccome costituente sanzione amministrativa accessoria ad accertate infrazioni delle norme del Codice della Strada, deve ricondursi alla giurisdizione del Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 204 e 205 del medesimo Codice;
Ritenuto, conseguentemente, in accoglimento dell’appello in epigrafe, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, spettando la cognizione della vertenza al Giudice di Pace, innanzi al quale il processo, ex art. 11, comma 2, del C.P.A., “…ferme restando le eventuali preclusioni e decadenze intervenute…”, dovrà essere riassunto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza a cura della Segreteria di Sezione, ovvero dalla notificazione della sentenza stessa a cura di parte appellante, per poter essere “…fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda…”, come prescrive la citata norma processuale;
Ritenuto, infine, di poter disporre la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio atteso che un assetto definitivo all’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio è intervenuto in data successiva all’emanazione della sentenza impugnata e pressoché coincidente con quella di presentazione dell’appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 7098 del 2011, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo con le conseguenze indicate in motivazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Gaetano Trotta, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il 06/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)