La ricostruzione a seguito di crollo non pare concettualmente
sovrapponibile alla demolizione e
ricostruzione ammesse nell’ambito della
ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3,
comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001,
in quanto nella prima ipotesi mancano,
all’evidenza, elementi sufficienti a
testimoniare le dimensioni e le
caratteristiche dell’edificio “da
ristrutturare”.
Se l’edificio non è in tutto o in parte
fisicamente esistente al momento
dell’intervento richiesto (o, come nella
specie, al momento dell’esecuzione
dell’intervento abusivo), questo non può che
essere classificato come nuova costruzione.
Un edificio può, infatti, dirsi esistente in
quanto “esista un organismo edilizio, seppur
non necessariamente abitato od abitabile,
connotato nei suoi caratteri essenziali,
dotato di mura perimetrali, strutture
orizzontali e copertura in stato di
conservazione tale da consentire la sua
(fedele) ricostruzione” (ex multis C.d.S.,
V, 10.02.2004, n. 475) (TAR Piemonte, Sez. II,
sentenza 12.01.2012 n. 62 - link a www.giustizia-amministrativa.it).