domenica 4 marzo 2012

EDILIZIA PRIVATA:"Ricostruzione a seguito di crollo"

La ricostruzione a seguito di crollo non pare concettualmente sovrapponibile alla demolizione e ricostruzione ammesse nell’ambito della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, in quanto nella prima ipotesi mancano, all’evidenza, elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell’edificio “da ristrutturare”.
Se l’edificio non è in tutto o in parte fisicamente esistente al momento dell’intervento richiesto (o, come nella specie, al momento dell’esecuzione dell’intervento abusivo), questo non può che essere classificato come nuova costruzione. Un edificio può, infatti, dirsi esistente in quanto “esista un organismo edilizio, seppur non necessariamente abitato od abitabile, connotato nei suoi caratteri essenziali, dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da consentire la sua (fedele) ricostruzione” (ex multis C.d.S., V, 10.02.2004, n. 475) (TAR Piemonte, Sez. II, sentenza 12.01.2012 n. 62 - link a www.giustizia-amministrativa.it).