Va innanzitutto ricordato che la
classificazione di un intervento deve essere
effettuata considerando globalmente le opere
e non individualmente.
Quindi in una visione complessiva
dell’intervento, il Collegio condivide la
decisione dell’Amministrazione di
qualificare l’intervento come
ristrutturazione, dal momento che
l’immobile, complessivamente considerato,
risulta indubbiamente differente rispetto al
precedente: i prospetti sono interessati da
venticinque interventi, che hanno comportato
la realizzazione di nuovi accessi (le
modifiche sono evidenziate nelle tavole nn.
3 e 6); l’originario lucernario è sostituito
da una nuova copertura, ad una quota più
alta, con modifica della sagoma; viene
prevista una copertura sovrastante, prima
inesistente e viene ampliato il piano
interrato con la realizzazione di cantine e
depositi.
L’aumento di volumetria è conseguente anche
alla creazione, all’interno, delle celle
frigorifere.
Indici rivelatori di un intervento che non
si limita ad un adeguamento dell’immobile,
ma tende a creare un quid novi, sono altresì
la creazione dell’ascensore all’esterno del
fabbricato e, infine, le modifiche del piano
seminterrato, interessato da interventi di
demolizione delle pareti, ridistribuzione
degli spazi e creazione di nuove scale.
Tutti questi interventi, globalmente
considerati, non possono essere ricondotti
nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria, né di restauro o risanamento
conservativo (i quali presuppongono, ai
sensi dell'art. 3, lett. b-c del d.P.R. n.
380/2001, la sostituzione o la conservazione
di elementi -anche strutturali- degli
edifici, che siano comunque preesistenti,
ovvero l'inserimento di elementi nuovi, che
abbiano tuttavia carattere accessorio), ma
nel novero degli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui alla lett.
c), del comma 1, dell'art. 10, d.P.R. n.
380/2001, dal momento che si realizza
un'oggettiva trasformazione dell’immobile,
mediante la sostituzione e l'inserimento di
elementi, nonché con la modifica di altri
(TAR Lombardia-Milano, Sez. II,
sentenza 05.01.2012 n. 34 - link a www.giustizia-amministrativa.it).