Secondo un
costante e consolidato orientamento
giurisprudenziale, una ristrutturazione
edilizia, e maggior ragione una manutenzione
straordinaria, postulano necessariamente la
preesistenza di un fabbricato da
ristrutturare -ossia di un organismo
edilizio dotato di mura perimetrali,
strutture orizzontali e copertura-, onde la
ricostruzione su ruderi o su un edificio già
da tempo demolito, anche se soltanto in
parte, costituisce una nuova opera e, come
tale, è soggetta alle comuni regole edilizie
vigenti al momento della riedificazione
(Cons. Stato, sez. IV, 15.09.2006, n. 5375;
sez. V; 15.04.2004, n. 2142; 29.10.2001, n.
5642; 01.12.1999, n. 2021; 10.03.1997, n.
240).
Ne consegue che la ricostruzione di ruderi
–nel caso di specie, in base alla
documentazione fotografica in atti (vedi
foto nn. 3, 4, 5 e 6 allegate alla perizia
tecnica di parte ricorrente), non esistono
né mura perimetrali portanti, né strutture
orizzontali, né solaio ma, su un unico lato
prospiciente la via, una chiusura di mattoni
e lamiera di, evidente, recente costruzione
e ben distinta dal rudere del preesistente
muro di facciata, quest’ultimo presente in
minima parte ed addossato all’adiacente
edificio posto alla sua destra- deve essere
considerata, a tutti gli effetti,
realizzazione di una nuova costruzione che
non può essere equiparata al recupero
edilizio o alla manutenzione straordinaria
non essendoci nulla da recuperare o
manutenere come entità edilizia esistente e
quale unità abitativa e per simile attività,
perciò, deve essere richiesta apposita
concessione edilizia (TAR
Sicilia-Palermo, Sez. III,
sentenza 04.01.2012 n. 1 - link a www.giustizia-amministrativa.it).